Art. 11.
  1. Il giudice, quando emette il decreto di convocazione delle parti
a  norma  dell'articolo  27  del  decreto  legislativo, provvede alle
informazioni  sull'azione  penale di cui all'articolo 129 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
 
          Note all'art. 11:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 27 del citato decreto
          legislativo 28 agosto 2000, n. 274:
              "Art. 27 (Decreto di convocazione delle parti). - 1. Se
          non  deve  provvedere  ai sensi dell'art. 26, il giudice di
          pace,  entro venti giorni dal deposito del ricorso, convoca
          le parti in udienza con decreto.
              2.  Tra  il giorno del deposito del ricorso e l'udienza
          non devono intercorrere piu' di novanta giorni.
              3. Il decreto contiene:
                a) l'indicazione del giudice che procede, nonche' del
          luogo, del giorno e dell'ora della comparizione;
                b) le  generalita' della persona nei cui confronti e'
          stato  presentato  il  ricorso,  con l'invito a comparire e
          l'avvertimento   che  non  comparendo  sara'  giudicato  in
          contumacia;
                c) l'avviso  che ha facolta' di nominare un difensore
          di   fiducia  e  che,  in  mancanza,  sara'  assistito  dal
          difensore d'ufficio nominato nel decreto;
                d) la trascrizione dell'imputazione;
                e) la   data   e  la  sottoscrizione  del  giudice  e
          dell'ausiliario che l'assiste.
              4.  Il decreto, unitamente al ricorso, e' notificato, a
          cura  del  ricorrente,  al pubblico ministero, alla persona
          citata  in  giudizio e al suo difensore almeno venti giorni
          prima  dell'udienza.  Entro lo stesso termine il ricorrente
          notifica  il  decreto  alle  altre  persone  offese  di cui
          conosca l'identita'.
              5.  La  convocazione  e'  nulla  se  l'imputato  non e'
          identificato   in   modo   certo   ovvero  se  manca  o  e'
          insufficiente  l'indicazione  di uno dei requisiti previsti
          dal comma 3, lettere a), b), c) e d).".
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  129  del  decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
          coordinamento   e   transitorie  del  codice  di  procedura
          penale):
              "Art.  129  (Informazioni  sull'azione  penale).  -  1.
          Quando   esercita  l'azione  penale  nei  confronti  di  un
          impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico
          ministero  informa  l'autorita' da cui l'impiegato dipende,
          dando   notizia   dell'imputazione.  Quando  si  tratta  di
          personale  dipendente  dai servizi per le informazioni e la
          sicurezza  militare  o  democratica,  ne  da' comunicazione
          anche   al   comitato   parlamentare   per   i  servizi  di
          informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.
              2.  Quando  l'azione penale e' esercitata nei confronti
          di  un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico,
          l'informazione e' inviata all'ordinario della diocesi a cui
          appartiene l'imputato.
              3.  Quando esercita l'azione penate per un reato che ha
          cagionato  un  danno  per  l'erario,  il pubblico ministero
          informa  il procuratore generale presso la Corte dei conti,
          dando notizia dell'imputazione.".