Art. 11. 1. Il giudice, quando emette il decreto di convocazione delle parti a norma dell'articolo 27 del decreto legislativo, provvede alle informazioni sull'azione penale di cui all'articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274: "Art. 27 (Decreto di convocazione delle parti). - 1. Se non deve provvedere ai sensi dell'art. 26, il giudice di pace, entro venti giorni dal deposito del ricorso, convoca le parti in udienza con decreto. 2. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono intercorrere piu' di novanta giorni. 3. Il decreto contiene: a) l'indicazione del giudice che procede, nonche' del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione; b) le generalita' della persona nei cui confronti e' stato presentato il ricorso, con l'invito a comparire e l'avvertimento che non comparendo sara' giudicato in contumacia; c) l'avviso che ha facolta' di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sara' assistito dal difensore d'ufficio nominato nel decreto; d) la trascrizione dell'imputazione; e) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste. 4. Il decreto, unitamente al ricorso, e' notificato, a cura del ricorrente, al pubblico ministero, alla persona citata in giudizio e al suo difensore almeno venti giorni prima dell'udienza. Entro lo stesso termine il ricorrente notifica il decreto alle altre persone offese di cui conosca l'identita'. 5. La convocazione e' nulla se l'imputato non e' identificato in modo certo ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d).". - Si riporta il testo dell'art. 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale): "Art. 129 (Informazioni sull'azione penale). - 1. Quando esercita l'azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico ministero informa l'autorita' da cui l'impiegato dipende, dando notizia dell'imputazione. Quando si tratta di personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica, ne da' comunicazione anche al comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato. 2. Quando l'azione penale e' esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione e' inviata all'ordinario della diocesi a cui appartiene l'imputato. 3. Quando esercita l'azione penate per un reato che ha cagionato un danno per l'erario, il pubblico ministero informa il procuratore generale presso la Corte dei conti, dando notizia dell'imputazione.".