Art. 12. 1. Gli atti delle indagini svolte prima dell'udienza di comparizione fissata ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo sono depositati nella segreteria del pubblico ministero, con facolta' dei difensori di prenderne visione ed estrarne copia. 2. Del deposito degli atti di cui al comma 1 la segreteria del pubblico ministero da' avviso, senza ritardo, ai difensori.
Nota all'art. 12: - Per il testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, vedasi nelle note all'art. 11.