Art. 12.
  1.   Gli   atti   delle   indagini  svolte  prima  dell'udienza  di
comparizione   fissata   ai   sensi   dell'articolo  27  del  decreto
legislativo  sono depositati nella segreteria del pubblico ministero,
con facolta' dei difensori di prenderne visione ed estrarne copia.
  2.  Del  deposito  degli  atti  di cui al comma 1 la segreteria del
pubblico ministero da' avviso, senza ritardo, ai difensori.
 
          Nota all'art. 12:
              - Per   il   testo  dell'art.  27  del  citato  decreto
          legislativo  28 agosto  2000,  n.  274,  vedasi  nelle note
          all'art. 11.