Art. 13.
  1. La   cancelleria   del   giudice   rilascia,  su  richiesta  del
ricorrente,  copie  del  decreto  di  convocazione  emesso  ai  sensi
dell'articolo  27  del decreto legislativo, nel numero necessario per
le notificazioni.
  2.  Le  disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale
30 settembre  1989,  n.  334,  si  osservano  anche  per  la notifica
dell'atto  di  citazione  disposta  dalla  polizia  giudiziaria e del
decreto  di  convocazione  delle  parti  emesso  dal  giudice a norma
dell'articolo 27 del decreto legislativo.
 
          Note all'art. 13:
              - Per   il   testo  dell'art.  27  del  citato  decreto
          legislativo  28 agosto  2000,  n.  274,  vedasi  nella note
          all'art. 11.
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  4  del  decreto
          ministeriale  30 settembre  1989,  n.  334 (Regolamento per
          l'esecuzione del codice di procedura penale):
              "Art.  4. - 1. Le comunicazioni previste dall'art. 157,
          commi  3  e  8  del  codice  sono spedite in plico chiuso e
          contengono:
                a) il nome del destinatario della notificazione;
                b) la indicazione della natura dell'atto notificato e
          del luogo della notificazione;
                c) la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.
              2.  Ricorrendo  le ipotesi, le comunicazioni contengono
          altresi'   la   indicazione  del  giudice  o  del  pubblico
          ministero che ha emesso il provvedimento notificato nonche'
          del luogo e della data di comparizione.".