Art. 13. 1. La cancelleria del giudice rilascia, su richiesta del ricorrente, copie del decreto di convocazione emesso ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo, nel numero necessario per le notificazioni. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, si osservano anche per la notifica dell'atto di citazione disposta dalla polizia giudiziaria e del decreto di convocazione delle parti emesso dal giudice a norma dell'articolo 27 del decreto legislativo.
Note all'art. 13: - Per il testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, vedasi nella note all'art. 11. - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334 (Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale): "Art. 4. - 1. Le comunicazioni previste dall'art. 157, commi 3 e 8 del codice sono spedite in plico chiuso e contengono: a) il nome del destinatario della notificazione; b) la indicazione della natura dell'atto notificato e del luogo della notificazione; c) la data e la firma dell'ufficiale giudiziario. 2. Ricorrendo le ipotesi, le comunicazioni contengono altresi' la indicazione del giudice o del pubblico ministero che ha emesso il provvedimento notificato nonche' del luogo e della data di comparizione.".