Art. 14. 1. La richiesta di cui all'articolo 49 del decreto legislativo e' proposta al coordinatore dell'ufficio del giudice di pace. 2. Il coordinatore indica un'udienza tenuta da giudice diverso da quello che ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo per manifesta infondatezza del ricorso.
Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'art. 49 del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274: "Art. 49 (Citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria). - 1. Ai fini dell'emissione della citazione a giudizio di cui all'art. 20, il pubblico ministero richiede al giudice di pace di indicare il giorno e l'ora della comparizione. 2. La richiesta del pubblico ministero e l'indicazione del giudice di pace sono comunicate anche con mezzi telematici.". - Per il testo dell'art. 26 del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, vedi in note all'art. 4.