Art. 14.
  1.  La  richiesta di cui all'articolo 49 del decreto legislativo e'
proposta al coordinatore dell'ufficio del giudice di pace.
  2.  Il  coordinatore indica un'udienza tenuta da giudice diverso da
quello  che  ha  disposto  la  trasmissione  degli  atti  al pubblico
ministero ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo
per manifesta infondatezza del ricorso.
 
          Note all'art. 14:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 49 del citato decreto
          legislativo 28 agosto 2000, n. 274:
              "Art.  49  (Citazione a giudizio disposta dalla polizia
          giudiziaria). - 1. Ai fini dell'emissione della citazione a
          giudizio di cui all'art. 20, il pubblico ministero richiede
          al  giudice  di  pace  di  indicare il giorno e l'ora della
          comparizione.
              2.  La richiesta del pubblico ministero e l'indicazione
          del  giudice  di  pace  sono  comunicate  anche  con  mezzi
          telematici.".
              - Per   il   testo  dell'art.  26  del  citato  decreto
          legislativo  28 agosto  2000, n. 274, vedi in note all'art.
          4.