Art. 15.
  1.  Nella formazione del ruolo per le udienze davanti al giudice di
pace  si tiene conto della gravita' e della concreta offensivita' del
reato,   nonche'   dell'interesse   della   persona  offesa  e  delle
possibilita' di conciliazione tra le parti.
  2.  Il  ruolo  e'  affisso  a  cura  della cancelleria all'ingresso
dell'aula d'udienza almeno un giorno prima di quello dell'udienza.
  3.  Ai  dibattimenti  si  procede  secondo  l'ordine  del  ruolo  e
conformemente  agli  orari  indicati nella citazione a giudizio o nel
decreto di convocazione delle parti, salvo che per ragioni di urgenza
o  per  altro giustificato motivo il giudice ordini la trattazione in
un ordine diverso.