Art. 15. 1. Nella formazione del ruolo per le udienze davanti al giudice di pace si tiene conto della gravita' e della concreta offensivita' del reato, nonche' dell'interesse della persona offesa e delle possibilita' di conciliazione tra le parti. 2. Il ruolo e' affisso a cura della cancelleria all'ingresso dell'aula d'udienza almeno un giorno prima di quello dell'udienza. 3. Ai dibattimenti si procede secondo l'ordine del ruolo e conformemente agli orari indicati nella citazione a giudizio o nel decreto di convocazione delle parti, salvo che per ragioni di urgenza o per altro giustificato motivo il giudice ordini la trattazione in un ordine diverso.