Art. 16.
  1.  Nelle  ipotesi  di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 2 dicembre 1956, n. 1666,
relativo all'applicazione dell'articolo VII della Convenzione tra gli
Stati aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo status delle loro
forze  armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, il giudice di pace
da'   tempestivo   avviso   del   giorno  fissato  per  l'udienza  di
comparizione alle autorita' indicate nella medesima disposizione.
  2.  La  richiesta  di  cui  al  quinto  comma  dell'articolo  1 del
regolamento  indicato  nel  comma  1 puo' essere presentata fino alla
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
 
          Nota all'art. 16:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 5 del regolamento di
          cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre
          1956,   n.  1666  (Approvazione  del  regolamento  relativo
          all'applicazione  dell'art.  VII  della Convenzione tra gli
          Stati   aderenti  al  Trattato  del  Nord  Atlantico  sullo
          "status"  delle  loro  Forze  armate,  firmata  a Londra il
          19 giugno 1951):
              "Art.  5.  -  Nei  casi previsti nello stesso art. VII,
          paragrafo  9,  lettera  g),  dell'anzidetta Convenzione, il
          presidente  o  il  pretore  deve dare tempestivo avviso del
          giorno  fissato  per  il  dibattimento  al  comandante  del
          reparto  a  cui  l'imputato  appartiene  e  se cio' non sia
          possibile  o  in  caso  di urgenza al piu' vicino comando o
          ufficio dello Stato di origine, affinche' un rappresentante
          del  Governo  di  questo  Stato  possa  essere  presente al
          dibattimento.
              Il suddetto rappresentante ha il diritto di intervenire
          anche  quando  si  e' ordinato di procedere a porte chiuse,
          salvo  che  la pubblicita' del dibattimento sia esclusa per
          tutelare il segreto politico o militare.".