Art. 16. 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1956, n. 1666, relativo all'applicazione dell'articolo VII della Convenzione tra gli Stati aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo status delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, il giudice di pace da' tempestivo avviso del giorno fissato per l'udienza di comparizione alle autorita' indicate nella medesima disposizione. 2. La richiesta di cui al quinto comma dell'articolo 1 del regolamento indicato nel comma 1 puo' essere presentata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
Nota all'art. 16: - Si riporta il testo dell'art. 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1956, n. 1666 (Approvazione del regolamento relativo all'applicazione dell'art. VII della Convenzione tra gli Stati aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo "status" delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951): "Art. 5. - Nei casi previsti nello stesso art. VII, paragrafo 9, lettera g), dell'anzidetta Convenzione, il presidente o il pretore deve dare tempestivo avviso del giorno fissato per il dibattimento al comandante del reparto a cui l'imputato appartiene e se cio' non sia possibile o in caso di urgenza al piu' vicino comando o ufficio dello Stato di origine, affinche' un rappresentante del Governo di questo Stato possa essere presente al dibattimento. Il suddetto rappresentante ha il diritto di intervenire anche quando si e' ordinato di procedere a porte chiuse, salvo che la pubblicita' del dibattimento sia esclusa per tutelare il segreto politico o militare.".