Art. 17. 1. L'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo, nonche' il decreto motivato che respinge la richiesta di fissazione di nuova udienza di cui all'articolo 31, comma 1 del medesimo decreto sono notificati, a cura della cancelleria, al ricorrente. 2. Nei casi di cui all'articolo 31, comma 3 del decreto legislativo la cancelleria del giudice da' avviso al ricorrente dell'avvenuta fissazione di nuova udienza.
Nota all'art. 17: - Si riporta il testo degli articoli 30 e 31 del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274: "Art. 30 (Udienza di comparizione a seguito di ricorso al giudice da parte della persona offesa). - 1. La mancata comparizione all'udienza del ricorrente o del suo procuratore speciale non dovuta ad impossibilita' a comparire per caso fortuito o forza maggiore determina l'improcedibilita' del ricorso, salvo che l'imputato o la persona offesa intervenuta e che abbia presentato querela chieda che si proceda al giudizio. 2. Con l'ordinanza con cui dichiara l'improcedibilita' del ricorso ai sensi del comma 1, il giudice di pace condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, nonche' al risarcimento dei danni in favore della persona citata in giudizio che ne abbia fatto domanda. 3. Se il reato contestato nell'imputazione non rientra tra quelli per cui e' ammessa la citazione a giudizio su istanza della persona offesa, il giudice di pace trasmette gli atti al pubblico ministero, salvo che l'imputato chieda che si proceda ugualmente al giudizio.". "Art. 31 (Fissazione di nuova udienza a seguito di impossibilita' a comparire). - 1. In caso di dichiarazione di improcedibilita' ai sensi dell'art. 30, comma 1, il ricorrente puo' presentare istanza di fissazione di nuova udienza se prova che la mancata comparizione e' stata dovuta a caso fortuito o a forza maggiore. 2. L'istanza e' presentata al giudice di pace entro dieci giorni dalla cessazione del fatto costituente caso fortuito o forza maggiore. Il termine e' stabilito a pena di decadenza. 3. Se accoglie l'istanza, il giudice di pace convoca le parti per una nuova udienza ai sensi dell'art. 27, invitando il ricorrente a provvedere alle notifiche a norma del comma 4 dello stesso articolo. 4. Contro il decreto motivato che respinge la richiesta di fissazione di nuova udienza puo' essere proposto ricorso al tribunale in composizione monocratica, che decide con ordinanza inoppugnabile.".