Art. 17.
  1. L'ordinanza  emessa  ai  sensi  dell'articolo  30,  comma  2 del
decreto  legislativo,  nonche'  il  decreto  motivato che respinge la
richiesta  di  fissazione  di  nuova  udienza di cui all'articolo 31,
comma   1   del  medesimo  decreto  sono  notificati,  a  cura  della
cancelleria, al ricorrente.
  2. Nei casi di cui all'articolo 31, comma 3 del decreto legislativo
la  cancelleria  del  giudice  da' avviso al ricorrente dell'avvenuta
fissazione di nuova udienza.
 
          Nota all'art. 17:
              - Si riporta il testo degli articoli 30 e 31 del citato
          decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274:
              "Art.  30 (Udienza di comparizione a seguito di ricorso
          al  giudice da parte della persona offesa). - 1. La mancata
          comparizione   all'udienza   del   ricorrente   o  del  suo
          procuratore   speciale   non  dovuta  ad  impossibilita'  a
          comparire  per  caso  fortuito  o  forza maggiore determina
          l'improcedibilita'  del  ricorso, salvo che l'imputato o la
          persona  offesa  intervenuta e che abbia presentato querela
          chieda che si proceda al giudizio.
              2.  Con l'ordinanza con cui dichiara l'improcedibilita'
          del  ricorso  ai  sensi  del  comma  1,  il giudice di pace
          condanna   il   ricorrente   alla   rifusione  delle  spese
          processuali,  nonche'  al  risarcimento dei danni in favore
          della  persona  citata  in  giudizio  che  ne  abbia  fatto
          domanda.
              3.  Se il reato contestato nell'imputazione non rientra
          tra  quelli  per  cui e' ammessa la citazione a giudizio su
          istanza  della persona offesa, il giudice di pace trasmette
          gli atti al pubblico ministero, salvo che l'imputato chieda
          che si proceda ugualmente al giudizio.".
              "Art.  31  (Fissazione  di  nuova  udienza a seguito di
          impossibilita'  a comparire). - 1. In caso di dichiarazione
          di  improcedibilita'  ai  sensi  dell'art.  30, comma 1, il
          ricorrente  puo'  presentare istanza di fissazione di nuova
          udienza  se  prova  che  la  mancata  comparizione e' stata
          dovuta a caso fortuito o a forza maggiore.
              2.  L'istanza  e'  presentata  al giudice di pace entro
          dieci  giorni  dalla  cessazione del fatto costituente caso
          fortuito  o  forza maggiore. Il termine e' stabilito a pena
          di decadenza.
              3. Se accoglie l'istanza, il giudice di pace convoca le
          parti   per  una  nuova  udienza  ai  sensi  dell'art.  27,
          invitando il ricorrente a provvedere alle notifiche a norma
          del comma 4 dello stesso articolo.
              4. Contro il decreto motivato che respinge la richiesta
          di fissazione di nuova udienza puo' essere proposto ricorso
          al  tribunale  in  composizione monocratica, che decide con
          ordinanza inoppugnabile.".