Art. 18 1. Nel caso previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo, il giudice di pace competente per l'esecuzione, ricevuti gli atti dal pubblico ministero, se accerta che il condannato e' solvibile dispone che la cancelleria provveda al rinnovo degli atti esecutivi, dandone comunicazione al pubblico ministero, altrimenti provvede alla conversione ai sensi dell'articolo 55 del medesimo decreto.
Nota all'art. 18: - Si riporta il testo degli articoli 42 e 55 del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274: "Art. 42 (Esecuzione delle pene pecuniarie). - 1. Le condanne a pena pecuniaria si eseguono a norma dell'art. 660 del codice di procedura penale, ma l'accertamento della effettiva insolvibilita' del condannato e' svolto dal giudice di pace competente per l'esecuzione che adotta altresi' i provvedimenti in ordine alla rateizzazione, ovvero alla conversione della pena pecuniaria.". "Art. 55 (Conversione delle pene pecuniarie). - 1. Per i reati di competenza del giudice di pace, la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilita' del condannato si converte, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo da svolgere per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi con le modalita' indicate nell'art. 54. 2. Ai fini della conversione un giorno di lavoro sostitutivo equivale a lire venticinquemila di pena pecuniaria. 3. Il condannato puo' sempre far cessare la pena del lavoro sostitutivo pagando la pena pecuniaria, dedotta la somma corrispondente alla durata del lavoro prestato. 4. Quando e' violato l'obbligo del lavoro sostitutivo conseguente alla conversione della pena pecuniaria, la parte di lavoro non ancora eseguito si converte nell'obbligo di permanenza domiciliare secondo i criteri di ragguaglio indicati nel comma 6. 5. Se il condannato non richiede di svolgere il lavoro sostitutivo, le pene pecuniarie non eseguite per insolvibilita' si convertono nell'obbligo di permanenza domiciliare con le forme e nei modi previsti dall'art. 53, comma 1, in questo caso non e' applicabile al condannato il divieto di cui all'art. 53, comma 3. 6. Ai fini della conversione un giorno di permanenza domiciliare equivale a lire cinquantamila di pena pecuniaria e la durata della permanenza non puo' essere superiore a quarantacinque giorni.".