Art. 18

  1.  Nel  caso previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo, il
giudice  di  pace  competente per l'esecuzione, ricevuti gli atti dal
pubblico ministero, se accerta che il condannato e' solvibile dispone
che  la cancelleria provveda al rinnovo degli atti esecutivi, dandone
comunicazione   al   pubblico  ministero,  altrimenti  provvede  alla
conversione ai sensi dell'articolo 55 del medesimo decreto.
 
          Nota all'art. 18:
              - Si riporta il testo degli articoli 42 e 55 del citato
          decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274:
              "Art.  42  (Esecuzione  delle pene pecuniarie). - 1. Le
          condanne  a  pena  pecuniaria si eseguono a norma dell'art.
          660 del codice di procedura penale, ma l'accertamento della
          effettiva  insolvibilita'  del  condannato  e'  svolto  dal
          giudice  di  pace  competente  per  l'esecuzione che adotta
          altresi'  i  provvedimenti  in  ordine  alla rateizzazione,
          ovvero alla conversione della pena pecuniaria.".
              "Art.  55 (Conversione delle pene pecuniarie). - 1. Per
          i  reati  di  competenza  del  giudice  di  pace,  la  pena
          pecuniaria  non  eseguita per insolvibilita' del condannato
          si   converte,   a  richiesta  del  condannato,  in  lavoro
          sostitutivo  da svolgere per un periodo non inferiore ad un
          mese  e  non superiore a sei mesi con le modalita' indicate
          nell'art. 54.
              2.  Ai  fini  della  conversione  un  giorno  di lavoro
          sostitutivo   equivale   a  lire  venticinquemila  di  pena
          pecuniaria.
              3.  Il  condannato  puo' sempre far cessare la pena del
          lavoro  sostitutivo  pagando la pena pecuniaria, dedotta la
          somma corrispondente alla durata del lavoro prestato.
              4.  Quando  e' violato l'obbligo del lavoro sostitutivo
          conseguente  alla  conversione  della  pena  pecuniaria, la
          parte   di   lavoro   non   ancora   eseguito  si  converte
          nell'obbligo di permanenza domiciliare secondo i criteri di
          ragguaglio indicati nel comma 6.
              5.  Se il condannato non richiede di svolgere il lavoro
          sostitutivo,   le   pene   pecuniarie   non   eseguite  per
          insolvibilita'  si  convertono  nell'obbligo  di permanenza
          domiciliare  con le forme e nei modi previsti dall'art. 53,
          comma 1, in questo caso non e' applicabile al condannato il
          divieto di cui all'art. 53, comma 3.
              6.  Ai  fini  della conversione un giorno di permanenza
          domiciliare   equivale   a   lire   cinquantamila  di  pena
          pecuniaria  e  la  durata  della permanenza non puo' essere
          superiore a quarantacinque giorni.".