Art. 19 1. La cancelleria del giudice di pace che ha emesso la decisione da iscrivere ai sensi dell'articolo 686 del codice di procedura penale trasmette al casellario giudiziale, in osservanza delle norme in vigore, i dati per i quali e' previsto l'inserimento nelle schede per l'iscrizione dei provvedimenti nel casellario giudiziale. Le attivita' dirette alla trasmissione dei dati al casellario giudiziale sono disciplinate con decreto del Ministro della giustizia.
Nota all'art. 19: - Si riporta il testo dell'art. 686 del codice di procedura penale: "Art. 686 (Iscrizioni nel casellario giudiziale). - 1. Nel casellario giudiziale, oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni di legge (att. 194), si iscrivono per estratto: a) nella materia penale, regolata dal codice penale o da leggi speciali: 1) le sentenze di condanna e i decreti penali appena divenuti irrevocabili salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali e' ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione ai sensi dell'art. 162 del codice penale, sempre che per le stesse non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena; 2) i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non piu' soggetti a impugnazione che riguardano la pena, le misure di sicurezza, gli effetti penali della condanna, l'applicazione dell'amnistia e la dichiarazione di abitualita' o professionalita' nel reato o di tendenza a delinquere; 3) i provvedimenti che riguardano l'applicazione di pene accessorie; 4) le sentenze non piu' soggette a impuguazione che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilita' o disposto una misura di sicurezza o dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato; b) nella materia civile: 1) le sentenze passate in giudicato che hanno pronunciato l'interdizione o l'inabilitazione e i provvedimenti che le revocano; 2) le sentenze con le quali l'imprenditore e' stato dichiarato fallito; 3) le sentenze di omologazione del concordato fallimentare e quelle che hanno dichiarato la riabilitazione del fallito; 4) i decreti di chiusura del fallimento; c) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e all'espulsione dello straniero; d) i provvedimenti definitivi che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto od obbligo di soggiorno. 2. Quando sono state riconosciute dall'autorita' giudiziaria sono pure iscritte, nei casi previsti dal comma 1, lettera a), le sentenze pronunciate da autorita' giudiziarie straniere. 3. Nel casellario si iscrive altresi', se si tratta di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata e dell'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata, per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per altra causa; devono inoltre essere iscritti i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione.".