Art. 19

  1. La cancelleria del giudice di pace che ha emesso la decisione da
iscrivere  ai  sensi dell'articolo 686 del codice di procedura penale
trasmette  al  casellario  giudiziale,  in  osservanza delle norme in
vigore, i dati per i quali e' previsto l'inserimento nelle schede per
l'iscrizione   dei   provvedimenti   nel  casellario  giudiziale.  Le
attivita' dirette alla trasmissione dei dati al casellario giudiziale
sono disciplinate con decreto del Ministro della giustizia.
 
          Nota all'art. 19:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  686  del codice di
          procedura penale:
              "Art.  686 (Iscrizioni nel casellario giudiziale). - 1.
          Nel  casellario giudiziale, oltre le annotazioni prescritte
          da   particolari  disposizioni  di  legge  (att.  194),  si
          iscrivono per estratto:
                a) nella materia penale, regolata dal codice penale o
          da leggi speciali:
                  1)  le  sentenze  di  condanna  e  i decreti penali
          appena   divenuti  irrevocabili  salvo  quelli  concernenti
          contravvenzioni  per  le quali e' ammessa la definizione in
          via amministrativa o l'oblazione ai sensi dell'art. 162 del
          codice  penale,  sempre  che  per  le  stesse non sia stata
          concessa la sospensione condizionale della pena;
                  2)    i    provvedimenti    emessi   dagli   organi
          giurisdizionali   dell'esecuzione   non   piu'  soggetti  a
          impugnazione   che   riguardano   la  pena,  le  misure  di
          sicurezza,    gli    effetti    penali    della   condanna,
          l'applicazione   dell'amnistia   e   la   dichiarazione  di
          abitualita'  o  professionalita'  nel reato o di tendenza a
          delinquere;
                  3) i provvedimenti che riguardano l'applicazione di
          pene accessorie;
                  4) le sentenze non piu' soggette a impuguazione che
          hanno  prosciolto  l'imputato  o  dichiarato  non  luogo  a
          procedere  per  difetto  di  imputabilita'  o  disposto una
          misura  di  sicurezza  o  dichiarato  estinto  il reato per
          applicazione   di   sanzioni   sostitutive   su   richiesta
          dell'imputato;
                b) nella materia civile:
                  1)  le  sentenze  passate  in  giudicato  che hanno
          pronunciato   l'interdizione   o   l'inabilitazione   e   i
          provvedimenti che le revocano;
                  2) le sentenze con le quali l'imprenditore e' stato
          dichiarato fallito;
                  3)  le  sentenze  di  omologazione  del  concordato
          fallimentare    e    quelle   che   hanno   dichiarato   la
          riabilitazione del fallito;
                  4) i decreti di chiusura del fallimento;
                c) i   provvedimenti   amministrativi  relativi  alla
          perdita  o  alla revoca della cittadinanza e all'espulsione
          dello straniero;
                d) i    provvedimenti   definitivi   che   riguardano
          l'applicazione    delle   misure   di   prevenzione   della
          sorveglianza  speciale semplice o con divieto od obbligo di
          soggiorno.
              2.   Quando   sono  state  riconosciute  dall'autorita'
          giudiziaria sono pure iscritte, nei casi previsti dal comma
          1,   lettera  a),  le  sentenze  pronunciate  da  autorita'
          giudiziarie straniere.
              3.  Nel casellario si iscrive altresi', se si tratta di
          condanna  penale,  la menzione del luogo e del tempo in cui
          la pena fu scontata e dell'eventuale applicazione di misure
          alternative  alla  detenzione ovvero la menzione che non fu
          in  tutto  o  in  parte  scontata,  per  amnistia, indulto,
          grazia,  liberazione condizionale o per altra causa; devono
          inoltre  essere  iscritti  i provvedimenti che dichiarano o
          revocano la riabilitazione.".