Art. 2. 1. Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo, per determinare l'ufficio del giudice di pace piu' vicino si tiene conto della distanza chilometrica stradale e, se del caso, marittima. Nella determinazione della distanza stradale si tiene conto, nell'ordine, dei collegamenti mediante le autostrade, le strade statali, le strade regionali, le strade provinciali, le strade comunali. Con decreto ministeriale viene determinato, per ogni ufficio del giudice di pace, l'ufficio piu' vicino, con l'indicazione della relativa distanza.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274: "Art. 10 (Astensione e ricusazione del giudice di pace). - 1. Sulla dichiarazione di astensione del giudice di pace decide il presidente del tribunale. 2. Sulla ricusazione del giudice di pace decide la Corte di appello. 3. Il giudice di pace astenuto o ricusato e' sostituito con altro giudice dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario. 4. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1, la corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice di pace dell'ufficio piu' vicino.".