Art. 2.
  1.  Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 10, comma 4, del
decreto  legislativo,  per  determinare l'ufficio del giudice di pace
piu' vicino si tiene conto della distanza chilometrica stradale e, se
del  caso, marittima. Nella determinazione della distanza stradale si
tiene conto, nell'ordine, dei collegamenti mediante le autostrade, le
strade statali, le strade regionali, le strade provinciali, le strade
comunali.  Con  decreto  ministeriale  viene  determinato,  per  ogni
ufficio del giudice di pace, l'ufficio piu' vicino, con l'indicazione
della relativa distanza.
 
          Nota all'art. 2:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 10 del citato decreto
          legislativo 28 agosto 2000, n. 274:
              "Art.  10  (Astensione  e  ricusazione  del  giudice di
          pace).  -  1. Sulla dichiarazione di astensione del giudice
          di pace decide il presidente del tribunale.
              2.  Sulla  ricusazione  del  giudice  di pace decide la
          Corte di appello.
              3. Il giudice di pace astenuto o ricusato e' sostituito
          con altro giudice dello stesso ufficio designato secondo le
          leggi di ordinamento giudiziario.
              4.  Qualora  non sia possibile la sostituzione prevista
          dal   comma   1,   la  corte  o  il  tribunale  rimette  il
          procedimento al giudice di pace dell'ufficio piu' vicino.".