Art. 22. 1. Nei procedimenti di competenza del giudice di pace si osservano le disposizioni di cui agli articoli 82 e 83 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Nota all'art. 22: - Si riporta il testo degli articoli 82 e 83 del citato decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271: "Art. 82 (Attivita' per il deposito e la custodia delle cose sequestrate). - 1. Le cose sequestrate sono annotate in apposito registro nel quale la cancelleria o la segreteria indica il numero del procedimento a cui si riferiscono, il cognome e il nome della persona a cui appartengono, se sono noti, e quelli della persona il cui nome e' stato iscritto nel registro delle notizie di reato, le trasmissioni ad altri uffici giudiziari e le restituzioni. 2. Le cose sequestrate non possono essere rimosse dal luogo in cui sono custodite, se non nei casi consentiti dalla legge. Quando i sigilli appaiono rotti o alterati, si procede alla verificazione delle cose sequestrate, a cura della cancelleria o della segreteria. Di ogni verificazione e in tutti i casi di rimozione e riapposizione di sigilli e' redatto verbale. 3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono dettate le disposizioni regolamentari per il deposito e la custodia delle cose sequestrate. 4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 3, le cose sequestrate, che a norma dell'art. 259 del codice andrebbero depositate nella segreteria del pubblico ministero, sono depositate nella cancelleria della pretura o del tribunale e annotate nei relativi registri. La stessa cancelleria provvede altresi' agli adempimenti previsti dall'art. 83.". "Art. 83 (Vendita o distruzione delle cose deperibili). - 1. La vendita delle cose indicate nell'art. 260, comma 3, del codice e' eseguita a cura della cancelleria o della segreteria anche a trattativa privata. 2. Allo stesso modo si procede per la distruzione delle cose. Tuttavia a questa puo' procedersi anche avvalendosi di persona idonea o della polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro. Delle operazioni compiute e' redatto verbale da allegare agli atti. 3. L'autorita' giudiziaria, prima che si proceda alle operazioni indicate nei commi 1 e 2, dispone il prelievo dei campioni, quando cio' e' possibile, dando avviso al difensore.".