Art. 22.
  1.  Nei procedimenti di competenza del giudice di pace si osservano
le  disposizioni di cui agli articoli 82 e 83 del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271.
 
          Nota all'art. 22:
              - Si riporta il testo degli articoli 82 e 83 del citato
          decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271:
              "Art. 82 (Attivita' per il deposito e la custodia delle
          cose  sequestrate).  - 1. Le cose sequestrate sono annotate
          in   apposito  registro  nel  quale  la  cancelleria  o  la
          segreteria  indica  il  numero  del  procedimento  a cui si
          riferiscono,  il  cognome  e  il  nome  della persona a cui
          appartengono,  se  sono noti, e quelli della persona il cui
          nome e' stato iscritto nel registro delle notizie di reato,
          le   trasmissioni   ad   altri   uffici   giudiziari  e  le
          restituzioni.
              2.  Le  cose sequestrate non possono essere rimosse dal
          luogo  in  cui  sono  custodite, se non nei casi consentiti
          dalla legge. Quando i sigilli appaiono rotti o alterati, si
          procede  alla  verificazione delle cose sequestrate, a cura
          della cancelleria o della segreteria. Di ogni verificazione
          e  in  tutti i casi di rimozione e riapposizione di sigilli
          e' redatto verbale.
              3.  Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono
          dettate  le disposizioni regolamentari per il deposito e la
          custodia delle cose sequestrate.
              4.  Fino  alla  data  di  entrata in vigore del decreto
          previsto  dal  comma  3,  le  cose sequestrate, che a norma
          dell'art.   259  del  codice  andrebbero  depositate  nella
          segreteria  del  pubblico  ministero, sono depositate nella
          cancelleria  della  pretura  o del tribunale e annotate nei
          relativi  registri. La stessa cancelleria provvede altresi'
          agli adempimenti previsti dall'art. 83.".
              "Art. 83 (Vendita o distruzione delle cose deperibili).
          - 1. La vendita delle cose indicate nell'art. 260, comma 3,
          del  codice  e'  eseguita  a cura della cancelleria o della
          segreteria anche a trattativa privata.
              2. Allo stesso modo si procede per la distruzione delle
          cose.  Tuttavia  a questa puo' procedersi anche avvalendosi
          di  persona  idonea  o  della  polizia  giudiziaria  che ha
          eseguito il sequestro. Delle operazioni compiute e' redatto
          verbale da allegare agli atti.
              3.  L'autorita'  giudiziaria, prima che si proceda alle
          operazioni  indicate  nei  commi 1 e 2, dispone il prelievo
          dei  campioni,  quando  cio'  e' possibile, dando avviso al
          difensore.".