Art. 23.
  1.  Per  quanto non previsto dal presente regolamento si osservano,
in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  del  decreto ministeriale
30 settembre  1989,  n.  334. Nelle disposizioni del predetto decreto
ministeriale,  che  risultano  applicabili al procedimento innanzi al
giudice   di   pace,  il  riferimento  al  giudice  per  le  indagini
preliminari  si  intende al giudice di pace indicato dall'articolo 5,
comma 2 del decreto legislativo.
 
          Note all'art. 23:
              - Per  il  titolo del decreto ministeriale 30 settembre
          1989, n. 334, vedasi nelle note all'art. 4.
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 5 del citato decreto
          legislativo 28 agosto agosto 2000, n. 274:
              "Art.  5  (Competenza per territorio). - 1. Per i reati
          indicati  nell'art.  4,  competente  per  il giudizio e' il
          giudice  di  pace  del  luogo  in  cui  il  reato  e' stato
          consumato.
              2. Competente per gli atti da compiere nella fase delle
          indagini preliminari e' il giudice di pace del luogo ove ha
          sede  il  tribunale  del  circondario in cui e' compreso il
          giudice territorialmente competente.".