Art. 23. 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334. Nelle disposizioni del predetto decreto ministeriale, che risultano applicabili al procedimento innanzi al giudice di pace, il riferimento al giudice per le indagini preliminari si intende al giudice di pace indicato dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo.
Note all'art. 23: - Per il titolo del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, vedasi nelle note all'art. 4. - Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 28 agosto agosto 2000, n. 274: "Art. 5 (Competenza per territorio). - 1. Per i reati indicati nell'art. 4, competente per il giudizio e' il giudice di pace del luogo in cui il reato e' stato consumato. 2. Competente per gli atti da compiere nella fase delle indagini preliminari e' il giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale del circondario in cui e' compreso il giudice territorialmente competente.".