Art. 3. 1. Gli uffici giudiziari possono tenere, oltre ai registri obbligatori di cui all'articolo 51, comma 3 del decreto legislativo, i registri sussidiari, senza carattere ufficiale, che ritengono utili. 2. Tutte le attivita' del pubblico ministero nel procedimento davanti al giudice di pace sono riportate in un apposito registro. 3. Si osservano altresi' le disposizioni dei capi I e II del decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 51 del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274: "Art. 51 (Disposizioni regolamentari e sulla tenuta dei registri). - 1. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative ai procedimenti penali davanti al giudice di pace, che concernono: a) le modalita' di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari; b) il rilascio da parte degli uffici dei giudici di pace dei certificati del casellario giudiziale di cui all'art. 689 del codice di procedura penale; c) le altre attivita' necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo. 2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto nel comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. 3. La disciplina sulla tenuta in forma automatizzata dei registri e delle altre forme di registrazione in materia penale e' adottata con decreto del Ministro della giustizia.". - I capi I e II del decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264 (Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari) recano, rispettivamente "Principi generali e "Dei registri informatizzati .