Art. 3.
  1.   Gli  uffici  giudiziari  possono  tenere,  oltre  ai  registri
obbligatori  di cui all'articolo 51, comma 3 del decreto legislativo,
i  registri  sussidiari,  senza  carattere  ufficiale,  che ritengono
utili.
  2.  Tutte  le  attivita'  del  pubblico  ministero nel procedimento
davanti al giudice di pace sono riportate in un apposito registro.
  3.  Si  osservano  altresi'  le  disposizioni  dei  capi I e II del
decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264.
 
          Note all'art. 3:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 51 del citato decreto
          legislativo 28 agosto 2000, n. 274:
              "Art. 51 (Disposizioni regolamentari e sulla tenuta dei
          registri).  - 1. Con regolamento emanato ai sensi dell'art.
          17,  comma  3,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, entro
          centocinquanta  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente
          decreto  legislativo, il Ministro della giustizia adotta le
          disposizioni  regolamentari relative ai procedimenti penali
          davanti al giudice di pace, che concernono:
                a) le  modalita' di formazione e tenuta dei fascicoli
          degli uffici giudiziari;
                b) il  rilascio  da parte degli uffici dei giudici di
          pace  dei  certificati  del  casellario  giudiziale  di cui
          all'art. 689 del codice di procedura penale;
                c) le altre attivita' necessarie per l'attuazione del
          presente decreto legislativo.
              2.  Il  parere  del  Consiglio di Stato sul regolamento
          previsto  nel  comma  1  e'  reso entro trenta giorni dalla
          richiesta.
              3.  La  disciplina  sulla tenuta in forma automatizzata
          dei  registri  e  delle  altre  forme  di  registrazione in
          materia  penale  e' adottata con decreto del Ministro della
          giustizia.".
              - I  capi  I  e  II  del  decreto  del  Ministro  della
          giustizia  27 marzo 2000, n. 264 (Regolamento recante norme
          per  la  tenuta  dei registri presso gli uffici giudiziari)
          recano,  rispettivamente "Principi generali e "Dei registri
          informatizzati .