Art. 4. 1. Nella formazione dei fascicoli si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334. 2. Nel caso in cui sia presentato ricorso immediato al giudice ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo, la cancelleria provvede a formare apposito fascicolo, che deve contenere: a) l'originale del ricorso e gli allegati, con la prova dell'avvenuta comunicazione al pubblico ministero; b) l'atto di costituzione di parte civile; c) le richieste presentate dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo; d) il decreto di convocazione delle parti, con le relative notificazioni al pubblico ministero, alla persona citata in giudizio e al suo difensore nonche' alle persone offese non ricorrenti; e) la querela di cui il giudice abbia disposto l'acquisizione; f) le liste di cui all'articolo 29, comma 2 del decreto legislativo. 3. Nei casi in cui il giudice provvede a norma dell'articolo 26, commi 2 e 3 del decreto legislativo, la cancelleria trasmette il fascicolo di cui al comma 2 al pubblico ministero.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334 (Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale): "Art. 3. - 1. Nella formazione dei fascicoli si osservano le disposizioni seguenti: a) gli atti e le produzioni sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico a cura della cancelleria o segreteria, che provvede alla numerazione delle singole pagine; b) la copertina del fascicolo deve contenere le generalita' della persona a cui e' attribuito il reato nonche' la data e il numero della iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 del codice. 2. Il fascicolo deve contenere: a) l'indice degli atti e delle produzioni; b) l'elenco delle cose sequestrate; c) la distinta delle spese anticipate dall'erario, diverse da quelle per le quali e' stabilito il recupero in misura fissa; d) la copia della sentenza o del decreto penale di condanna.". - Si riporta il testo degli articoli 21, 25, 26 e 29, comma 2, del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274: "Art. 21 (Ricorso immediato al giudice). - 1. Per i reati procedibili a querela e' ammessa la citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace della persona alla quale il reato e' attribuito su ricorso della persona offesa. 2. Il ricorso deve contenere: a) l'indicazione del giudice; b) le generalita' del ricorrente e, se si tratta di persona giuridica o di associazione non riconosciuta, la denominazione dell'ente, con l'indicazione del legale rappresentante; c) l'indicazione del difensore del ricorrente e la relativa nomina; d) l'indicazione delle altre persone offese dal medesimo reato delle quali il ricorrente conosca l'identita'; e) le generalita' della persona citata a giudizio; f) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita alla persona citata a giudizio, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati; g) i documenti di cui si chiede l'acquisizione; h) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonche' delle circostanze su cui deve vertere l'esame dei testimoni e dei consulenti tecnici; i) la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio. 3. Il ricorso deve essere sottoscritto dalla persona offesa o dal suo legale rappresentante e dal difensore. La sottoscrizione della persona offesa e' autenticata dal difensore. 4. Nei casi previsti dagli articoli 120, secondo e terzo comma, e 121 del codice penale, il ricorso e' sottoscritto, a seconda dei casi, dal genitore, dal tutore o dal curatore ovvero dal curatore speciale. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 338 del codice di procedura penale. 5. La presentazione del ricorso produce gli stessi effetti della presentazione della querela.". "Art. 25 (Richieste del pubblico ministero). - 1. Entro dieci giorni dalla comunicazione del ricorso il pubblico ministero presenta le sue richieste nella cancelleria del giudice di pace. 2. Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, ovvero presentato dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero esprime parere contrario alla citazione altrimenti formula l'imputazione confermando o modificando l'addebito contenuto nel ricorso.". "Art. 26 (Provvedimenti del giudice di pace). - 1. Decorso il termine indicato nell'art. 25, il giudice di pace, anche se il pubblico ministero non ha presentato richieste, provvede a norma dei commi 2, 3 e 4. 2. Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, il giudice di pace ne dispone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento. 3. Se il ricorso risulta presentato per un reato che appartiene alla competenza di altro giudice, il giudice di pace ne dispone, con ordinanza, la trasmissione al pubblico ministero. 4. Se riconosce la propria incompetenza per territorio, il giudice di pace la dichiara con ordinanza e restituisce gli atti al ricorrente che, nel termine di venti giorni, ha facolta' di reiterare il ricorso davanti al giudice competente. L'inosservanza del termine e' causa di inammissibilita' del ricorso.". "2. Fuori dei casi previsti dagli articoli 20 e 21, le parti che intendono chiedere l'esame dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonche' delle persone indicate nell'art. 210 del codice di procedura penale, devono, a pena di inammissibilita', almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, depositare in cancelleria le liste con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.".