Art. 4.
  1.   Nella   formazione  dei  fascicoli  si  osservano,  in  quanto
applicabili,  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  3  del decreto
ministeriale 30 settembre 1989, n. 334.
  2.  Nel  caso in cui sia presentato ricorso immediato al giudice ai
sensi  dell'articolo  21  del  decreto  legislativo,  la  cancelleria
provvede a formare apposito fascicolo, che deve contenere:
    a) l'originale   del   ricorso  e  gli  allegati,  con  la  prova
dell'avvenuta comunicazione al pubblico ministero;
    b) l'atto di costituzione di parte civile;
    c) le  richieste  presentate  dal  pubblico  ministero  ai  sensi
dell'articolo 25 del decreto legislativo;
    d) il  decreto  di  convocazione  delle  parti,  con  le relative
notificazioni  al pubblico ministero, alla persona citata in giudizio
e al suo difensore nonche' alle persone offese non ricorrenti;
    e) la querela di cui il giudice abbia disposto l'acquisizione;
    f) le   liste  di  cui  all'articolo  29,  comma  2  del  decreto
legislativo.
  3.  Nei  casi  in cui il giudice provvede a norma dell'articolo 26,
commi  2  e  3  del  decreto legislativo, la cancelleria trasmette il
fascicolo di cui al comma 2 al pubblico ministero.
 
          Note all'art. 4:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  3  del  decreto
          ministeriale  30 settembre  1989,  n.  334 (Regolamento per
          l'esecuzione del codice di procedura penale):
              "Art.  3.  -  1.  Nella  formazione  dei  fascicoli  si
          osservano le disposizioni seguenti:
                a) gli   atti  e  le  produzioni  sono  inseriti  nel
          fascicolo  in ordine cronologico a cura della cancelleria o
          segreteria,  che  provvede  alla  numerazione delle singole
          pagine;
                b) la  copertina  del  fascicolo  deve  contenere  le
          generalita'  della  persona  a  cui  e' attribuito il reato
          nonche'  la data e il numero della iscrizione della notizia
          di reato nel registro previsto dall'art. 335 del codice.
              2. Il fascicolo deve contenere:
                a) l'indice degli atti e delle produzioni;
                b) l'elenco delle cose sequestrate;
                c) la  distinta  delle  spese anticipate dall'erario,
          diverse  da quelle per le quali e' stabilito il recupero in
          misura fissa;
                d) la  copia  della  sentenza o del decreto penale di
          condanna.".
              - Si  riporta  il testo degli articoli 21, 25, 26 e 29,
          comma  2, del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
          274:
              "Art.  21  (Ricorso  immediato  al giudice). - 1. Per i
          reati  procedibili  a  querela  e'  ammessa  la citazione a
          giudizio  dinanzi  al  giudice  di  pace della persona alla
          quale  il  reato  e'  attribuito  su  ricorso della persona
          offesa.
              2. Il ricorso deve contenere:
                a) l'indicazione del giudice;
                b) le  generalita'  del ricorrente e, se si tratta di
          persona  giuridica  o  di associazione non riconosciuta, la
          denominazione   dell'ente,  con  l'indicazione  del  legale
          rappresentante;
                c) l'indicazione  del  difensore  del ricorrente e la
          relativa nomina;
                d) l'indicazione   delle  altre  persone  offese  dal
          medesimo   reato   delle   quali   il   ricorrente  conosca
          l'identita';
                e) le generalita' della persona citata a giudizio;
                f) la  descrizione,  in  forma  chiara e precisa, del
          fatto  che  si addebita alla persona citata a giudizio, con
          l'indicazione  degli  articoli  di  legge  che  si assumono
          violati;
                g) i documenti di cui si chiede l'acquisizione;
                h) l'indicazione  delle  fonti  di  prova  a sostegno
          della  richiesta,  nonche'  delle  circostanze  su cui deve
          vertere l'esame dei testimoni e dei consulenti tecnici;
                i) la   richiesta   di  fissazione  dell'udienza  per
          procedere nei confronti delle persone citate a giudizio.
              3.  Il  ricorso  deve essere sottoscritto dalla persona
          offesa  o dal suo legale rappresentante e dal difensore. La
          sottoscrizione  della  persona  offesa  e'  autenticata dal
          difensore.
              4.  Nei  casi  previsti  dagli  articoli 120, secondo e
          terzo  comma,  e  121  del  codice  penale,  il  ricorso e'
          sottoscritto,  a seconda dei casi, dal genitore, dal tutore
          o  dal  curatore ovvero dal curatore speciale. Si osservano
          le disposizioni di cui all'art. 338 del codice di procedura
          penale.
              5.  La  presentazione  del  ricorso  produce gli stessi
          effetti della presentazione della querela.".
              "Art. 25 (Richieste del pubblico ministero). - 1. Entro
          dieci  giorni  dalla  comunicazione del ricorso il pubblico
          ministero  presenta  le sue richieste nella cancelleria del
          giudice di pace.
              2. Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente
          infondato,  ovvero presentato dinanzi ad un giudice di pace
          incompetente  per territorio, il pubblico ministero esprime
          parere   contrario   alla   citazione   altrimenti  formula
          l'imputazione    confermando   o   modificando   l'addebito
          contenuto nel ricorso.".
              "Art.  26  (Provvedimenti  del  giudice  di pace). - 1.
          Decorso  il  termine  indicato  nell'art. 25, il giudice di
          pace,  anche  se  il  pubblico  ministero non ha presentato
          richieste, provvede a norma dei commi 2, 3 e 4.
              2. Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente
          infondato, il giudice di pace ne dispone la trasmissione al
          pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento.
              3.  Se  il  ricorso risulta presentato per un reato che
          appartiene  alla competenza di altro giudice, il giudice di
          pace ne dispone, con ordinanza, la trasmissione al pubblico
          ministero.
              4. Se riconosce la propria incompetenza per territorio,
          il  giudice di pace la dichiara con ordinanza e restituisce
          gli atti al ricorrente che, nel termine di venti giorni, ha
          facolta'   di  reiterare  il  ricorso  davanti  al  giudice
          competente.   L'inosservanza   del   termine  e'  causa  di
          inammissibilita' del ricorso.".
              "2.  Fuori dei casi previsti dagli articoli 20 e 21, le
          parti  che intendono chiedere l'esame dei testimoni, periti
          o   consulenti   tecnici  nonche'  delle  persone  indicate
          nell'art.  210  del  codice  di procedura penale, devono, a
          pena  di  inammissibilita', almeno sette giorni prima della
          data  fissata  per l'udienza di comparizione, depositare in
          cancelleria le liste con l'indicazione delle circostanze su
          cui deve vertere l'esame.".