Art. 5.
  1.  Prima della trasmissione della relazione di cui all'articolo 11
del  decreto  legislativo  il pubblico ministero puo' richiedere alla
polizia giudiziaria la trasmissione degli atti compiuti.
 
          Nota all'art. 5:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 11 del citato decreto
          legislativo 28 agosto 2000, n. 274:
              "Art.  11  (Attivita'  di  indagine). - 1. Acquisita la
          notizia  di reato, la polizia giudiziaria compie di propria
          iniziativa  tutti  gli  atti  di  indagine necessari per la
          ricostruzione   del   fatto   e  per  l'individuazione  del
          colpevole   e  ne  riferisce  al  pubblico  ministero,  con
          relazione scritta, entro il termine di quattro mesi.
              2.  Se  la notizia di reato risulta fondata, la polizia
          giudiziaria  enuncia  nella  relazione  il  fatto  in forma
          chiara e precisa, con l'indicazione degli articoli di legge
          che  si  assumono  violati,  e  richiede l'autorizzazione a
          disporre   la  comparizione  della  persona  sottoposta  ad
          indagini davanti al giudice di pace.
              3.  Con  la relazione, la polizia giudiziaria indica il
          giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.".