Art. 6.
  1.  La polizia giudiziaria, con la relazione di cui all'articolo 11
del   decreto   legislativo,   trasmette  al  pubblico  ministero  la
documentazione  relativa  agli atti compiuti, il corpo del reato e le
cose pertinenti al reato che non debbano essere custodite altrove.
 
          Nota all'art. 6:
              - Per   il   testo  dell'art.  11  del  citato  decreto
          legislativo 28 agosto 2000, n. 274, vedasi in nota all'art.
          5.