Art. 6. 1. La polizia giudiziaria, con la relazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo, trasmette al pubblico ministero la documentazione relativa agli atti compiuti, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato che non debbano essere custodite altrove.
Nota all'art. 6: - Per il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, vedasi in nota all'art. 5.