Art. 7.
  1.  Il  pubblico  ministero,  nei  casi  di cui all'articolo 12 del
decreto  legislativo,  quando  trasmette  alla polizia giudiziaria la
notizia di reato, annota la trasmissione nel registro delle attivita'
del pubblico ministero.
  2.  Se  non  si provvede alla trasmissione ai sensi del comma 1, le
altre  attivita'  indicate  nell'articolo  12 del decreto legislativo
possono  essere  effettuate  solo  dopo l'iscrizione della notizia di
reato nel registro di cui al comma 1.
 
          Nota all'art. 7:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 12 del citato decreto
          legislastivo 28 agosto 2000, n. 274:
              "Art.  12  (Notizie  di  reato  ricevute  dal  pubblico
          ministero).    1.   Salvo   che   ritenga   di   richiedere
          l'archiviazione,    il   pubblico   ministero   se   prende
          direttamente  notizia di un reato di competenza del giudice
          di pace ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali
          o  incaricati  di  un  pubblico servizio, la trasmette alla
          polizia giudiziaria, perche' proceda ai sensi dell'art. 11,
          impartendo,   se  necessario,  le  direttive.  Il  pubblico
          ministero,  se  non  ritiene  necessari  atti  di indagine,
          formula  l'imputazione  e  autorizza la polizia giudiziaria
          alla citazione a giudizio dell'imputato.".