Art. 7. 1. Il pubblico ministero, nei casi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo, quando trasmette alla polizia giudiziaria la notizia di reato, annota la trasmissione nel registro delle attivita' del pubblico ministero. 2. Se non si provvede alla trasmissione ai sensi del comma 1, le altre attivita' indicate nell'articolo 12 del decreto legislativo possono essere effettuate solo dopo l'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui al comma 1.
Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislastivo 28 agosto 2000, n. 274: "Art. 12 (Notizie di reato ricevute dal pubblico ministero). 1. Salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero se prende direttamente notizia di un reato di competenza del giudice di pace ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, la trasmette alla polizia giudiziaria, perche' proceda ai sensi dell'art. 11, impartendo, se necessario, le direttive. Il pubblico ministero, se non ritiene necessari atti di indagine, formula l'imputazione e autorizza la polizia giudiziaria alla citazione a giudizio dell'imputato.".