Art. 8.
  1. La polizia giudiziaria, compiuti gli atti indicati nell'articolo
13  del  decreto  legislativo,  trasmette,  se  necessario,  per  gli
adempimenti  di  cui all'articolo 366 del codice di procedura penale,
gli  originali  dei  relativi  verbali  alla  segreteria del pubblico
ministero, trattenendone copia.
  2.  Quando  il  pubblico  ministero  non  assume la direzione delle
indagini,  copia degli atti svolti personalmente dallo stesso a norma
dell'articolo  13  del  decreto legislativo e' trasmessa alla polizia
giudiziaria. La trasmissione e' annotata nel registro delle attivita'
del pubblico ministero.
 
          Note all'art. 8:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 13 del citato decreto
          legislativo 28 agosto 2000, n. 274:
              "Art.  13  (Autorizzazione  del  pubblico  ministero al
          compimento  di  atti).  -  1.  La  polizia giudiziaria puo'
          richiedere   al   pubblico  ministero  l'autorizzazione  al
          compimento  di  accertamenti tecnici irripetibili ovvero di
          interrogatori  o  di  confronti  cui  partecipi  la persona
          sottoposta  alle  indagini.  Il  pubblico ministero, se non
          ritiene  di  svolgere  personalmente  le indagini o singoli
          atti, puo' autorizzare la polizia giudiziaria al compimento
          degli  atti  richiesti.  Allo stesso modo provvede se viene
          richiesta l'autorizzazione al compimento di perquisizioni e
          sequestri  nei  casi in cui la polizia giudiziaria non puo'
          procedervi di propria iniziativa.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  366  del codice di
          procedura penale:
              "Art.  366  (Deposito  degli  atti cui hanno diritto di
          assistere  i  difensori).  -  1.  Salvo  quanto previsto da
          specifiche  disposizioni, i verbali degli atti compiuti dal
          pubblico  ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il
          difensore  ha  diritto  di assistere, sono depositati nella
          segreteria  del  pubblico  ministero  entro il terzo giorno
          successivo  al  compimento  dell'atto,  con facolta' per il
          difensore di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni
          successivi.  Quando non e' stato dato avviso del compimento
          dell'atto   al   difensore   e'  immediatamente  notificato
          l'avviso  di  deposito e il termine decorre dal ricevimento
          della  notificazione. Il difensore ha facolta' di esaminare
          le  cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano e, se
          si tratta di documenti, di estrarne copia.
              2.  Il  pubblico  ministero, con decreto motivato, puo'
          disporre,  per  gravi  motivi,  che  il deposito degli atti
          indicati  nel comma 1 e l'esercizio della facolta' indicata
          nel terzo periodo dello stesso comma siano ritardati, senza
          pregiudizio  di ogni altra attivita' del difensore, per non
          oltre   trenta  giorni.  Contro  il  decreto  del  pubblico
          ministero la persona sottoposta ad indagini ed il difensore
          possono  proporre  opposizione  al giudice, che provvede ai
          sensi dell'art. 127.".