Art. 9.
  1.  Il  pubblico ministero, quando riceve comunicazione del ricorso
immediato  ai  sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo, ne da'
immediato  avviso al giudice al quale abbia gia' presentato richiesta
di archiviazione per gli stessi fatti.
  2.  Il  giudice, se non ha gia' disposto l'archiviazione, trasmette
gli atti al pubblico ministero.
 
          Nota all'art. 9:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 22 del citato decreto
          legislativo 28 agosto 2000, n. 274:
              "Art.  22 (Presentazione del ricorso). - 1. Il ricorso,
          previamente   comunicato  al  pubblico  ministero  mediante
          deposito  di copia presso la sua segreteria, e' presentato,
          a   cura   del   ricorrente,  con  la  prova  dell'avvenuta
          comunicazione,   nella  cancelleria  del  giudice  di  pace
          competente  per  territorio  nel  termine di tre mesi dalla
          notizia del fatto che costituisce reato.
              2.  Se  per il medesimo fatto la persona offesa ha gia'
          presentato   querela,  deve  farne  menzione  nel  ricorso,
          allegandone  copia  e  depositando  altra  copia  presso la
          segreteria del pubblico ministero.
              3.  Nel  caso  previsto dal comma 2, il giudice di pace
          dispone l'acquisizione della querela in originale.
              4.   Quando  si  procede  in  seguito  a  ricorso  sono
          inapplicabili  le  diverse  disposizioni  che  regolano  la
          procedura ordinaria.".