Art. 9. 1. Il pubblico ministero, quando riceve comunicazione del ricorso immediato ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo, ne da' immediato avviso al giudice al quale abbia gia' presentato richiesta di archiviazione per gli stessi fatti. 2. Il giudice, se non ha gia' disposto l'archiviazione, trasmette gli atti al pubblico ministero.
Nota all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 22 del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274: "Art. 22 (Presentazione del ricorso). - 1. Il ricorso, previamente comunicato al pubblico ministero mediante deposito di copia presso la sua segreteria, e' presentato, a cura del ricorrente, con la prova dell'avvenuta comunicazione, nella cancelleria del giudice di pace competente per territorio nel termine di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato. 2. Se per il medesimo fatto la persona offesa ha gia' presentato querela, deve farne menzione nel ricorso, allegandone copia e depositando altra copia presso la segreteria del pubblico ministero. 3. Nel caso previsto dal comma 2, il giudice di pace dispone l'acquisizione della querela in originale. 4. Quando si procede in seguito a ricorso sono inapplicabili le diverse disposizioni che regolano la procedura ordinaria.".