Art. 2 Competenza degli uffici 1. L'istanza di interpello e' presentata alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente. 2. In deroga alla disposizione del comma 1, le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici a rilevanza nazionale, nonche' i contribuenti che hanno conseguito nel precedente periodo d'imposta ricavi per un ammontare superiore a 500 miliardi di lire, presentano l'istanza di interpello alla Direzione centrale normativa e contenzioso dell'Agenzia delle entrate. 3. Per i tributi la cui gestione e' attribuita all'Agenzia del territorio, l'istanza di interpello e' presentata alla Direzione compartimentale nel cui ambito opera l'ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello. 4. Per i tributi di competenza dell'Agenzia delle dogane, l'istanza di interpello e' presentata alla Direzione compartimentale territorialmente competente per la soluzione del caso particolare.