Art. 2
                       Competenza degli uffici

  1.  L'istanza  di interpello e' presentata alla Direzione regionale
dell'Agenzia  delle  entrate,  competente  in  relazione al domicilio
fiscale del contribuente.
  2.  In  deroga  alla  disposizione  del comma 1, le amministrazioni
centrali  dello  Stato,  gli  enti  pubblici  a  rilevanza nazionale,
nonche'  i  contribuenti  che hanno conseguito nel precedente periodo
d'imposta  ricavi  per un ammontare superiore a 500 miliardi di lire,
presentano  l'istanza di interpello alla Direzione centrale normativa
e contenzioso dell'Agenzia delle entrate.
  3.  Per  i  tributi  la  cui gestione e' attribuita all'Agenzia del
territorio,  l'istanza  di  interpello  e'  presentata alla Direzione
compartimentale   nel   cui  ambito  opera  l'ufficio  competente  ad
applicare la norma tributaria oggetto di interpello.
  4. Per i tributi di competenza dell'Agenzia delle dogane, l'istanza
di   interpello   e'   presentata   alla   Direzione  compartimentale
territorialmente competente per la soluzione del caso particolare.