Art. 3.
                        Istanza di interpello

  1.   L'istanza   di   interpello   deve   contenere   a   pena   di
inammissibilita':
    a) i  dati  identificativi  del contribuente ed eventualmente del
suo legale rappresentante;
    b) la  circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e
personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete
condizioni di incertezza;
    c) l'indicazione  del domicilio del contribuente o dell'eventuale
domiciliatario   presso   il   quale   devono  essere  effettuate  le
comunicazioni dell'amministrazione finanziaria;
    d) la   sottoscrizione   del   contribuente   o  del  suo  legale
rappresentante.
  2.   Alla   istanza   di   interpello   e'   allegata  copia  della
documentazione, non in possesso dell'amministrazione finanziaria o di
altre  amministrazioni  pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai
fini  della  individuazione  e della qualificazione della fattispecie
prospettata,   salva   la  facolta'  di  acquisire,  ove  necessario,
l'originale non posseduto dei documenti.
  3.  L'istanza  deve,  altresi',  contenere  l'esposizione,  in modo
chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa
sul  piano  giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali
recapiti,  di  telefax  o telematico, per una rapida comunicazione da
parte dell'amministrazione finanziaria.
  4.  La mancata sottoscrizione e' sanata se il contribuente provvede
alla   regolarizzazione   dell'istanza   entro   trenta   giorni  dal
ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio.
  5.  Non  ricorrono  le  obiettive  condizioni  di incertezza di cui
all'articolo   1,   qualora   l'amministrazione   finanziaria   abbia
compiutamente  fornito  la  soluzione  interpretativa  di fattispecie
corrispondenti   a  quella  prospettata  dal  contribuente,  mediante
circolare,  risoluzione,  istruzione o nota, portata a conoscenza del
contribuente  attraverso  la  pubblicazione  nel sito "documentazione
tributaria" del Ministero delle finanze ed ancora disponibile sia nel
sito  sia  presso gli uffici di cui all'articolo 2. L'amministrazione
finanziaria  deve comunque comunicare al contribuente, nelle forme di
cui   all'articolo   4,   comma   1,   l'eventuale   inammissibilita'
dell'istanza con indicazione della circolare, risoluzione, istruzione
o nota contenente la soluzione interpretativa richiesta.