Art. 5.
         Efficacia della risposta all'istanza di interpello

  1. La risposta dell'ufficio finanziario ha efficacia esclusivamente
nei   confronti  del  contribuente  istante,  limitatamente  al  caso
concreto  e  personale  prospettato  nell'istanza di interpello. Tale
efficacia   si   estende   anche   ai  comportamenti  successivi  del
contribuente  riconducibili  alla  fattispecie oggetto di interpello,
salvo    rettifica    della   soluzione   interpretativa   da   parte
dell'amministrazione finanziaria.
  2.  Qualora  la  risposta  dell'ufficio  su  istanze  ammissibili e
recanti   l'indicazione   della   soluzione   interpretativa  di  cui
all'articolo  3,  comma  3,  non  pervenga  al  contribuente entro il
termine   di   cui   all'articolo   4,   comma   1,  si  intende  che
l'amministrazione  concordi  con l'interpretazione o il comportamento
prospettato  dal  richiedente.  Limita-tamente alla questione oggetto
d'interpello,  sono  nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto
impositivo  o  sanzionatorio,  emanati  in difformita' della risposta
fornita  dall'ufficio, ovvero della interpretazione sulla quale si e'
formato il silenzio assenso.
  3. In caso di risposta diversa da quella data in precedenza, ovvero
di  risposta fornita oltre il termine di cui all'articolo 4, comma 1,
l'ufficio  recupera  le  imposte  eventualmente  dovute ed i relativi
interessi,  senza  la  irrogazione  di  sanzioni, a condizione che il
contribuente  non  abbia  ancora  posto  in  essere  il comportamento
specifico   prospettato   o   dato   attuazione  alla  norma  oggetto
d'interpello.
  4.  La  disposizione  del  comma  3  si  rende applicabile anche in
riferimento  al  comportamento gia' posto in essere dal contribuente,
qualora  la  risposta  dell'ufficio  su  istanze ammissibili ma prive
delle  indicazioni  di  cui all'articolo 3, comma 3, non pervenga nel
termine di cui all'articolo 4, comma 1.
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo dello Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Roma, 26 aprile 2001
                                               Il Ministro: Del Turco
Visto, il Guardasigilli: Fassino

  Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2001
  Ufficio  di  controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro
n. 2, Finanze, foglio n. 15