Art. 5. Efficacia della risposta all'istanza di interpello 1. La risposta dell'ufficio finanziario ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione finanziaria. 2. Qualora la risposta dell'ufficio su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione interpretativa di cui all'articolo 3, comma 3, non pervenga al contribuente entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limita-tamente alla questione oggetto d'interpello, sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformita' della risposta fornita dall'ufficio, ovvero della interpretazione sulla quale si e' formato il silenzio assenso. 3. In caso di risposta diversa da quella data in precedenza, ovvero di risposta fornita oltre il termine di cui all'articolo 4, comma 1, l'ufficio recupera le imposte eventualmente dovute ed i relativi interessi, senza la irrogazione di sanzioni, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico prospettato o dato attuazione alla norma oggetto d'interpello. 4. La disposizione del comma 3 si rende applicabile anche in riferimento al comportamento gia' posto in essere dal contribuente, qualora la risposta dell'ufficio su istanze ammissibili ma prive delle indicazioni di cui all'articolo 3, comma 3, non pervenga nel termine di cui all'articolo 4, comma 1. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 26 aprile 2001 Il Ministro: Del Turco Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2, Finanze, foglio n. 15