Art. 10
                 (Disposizioni transitorie e finali)

  1.  Il  Ministro  dell'interno  e il Capo della polizia - Direttore
generale  della  pubblica  sicurezza,  in sede di prima applicazione,
adottano,  ciascuno  per quanto di competenza, i provvedimenti di cui
al  presente  regolamento  entro  novanta giorni dalla data della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana,
utilizzando  a  tal fine le sedi, il personale ed i mezzi attualmente
destinati  agli  uffici,  istituti,  reparti e altre strutture di cui
all'articolo 2.
  2.  Con i provvedimenti adottati a norma del comma 1 sono soppressi
gli ispettorati o altri uffici di pubblica sicurezza istituiti presso
i  Ministeri  dei  trasporti, delle comunicazioni, del lavoro e della
previdenza  sociale e possono essere costituiti corrispondenti uffici
a  norma  dell'articolo  5,  comma  5,  lettera  b).  Le attribuzioni
dell'Ispettorato  di  pubblica sicurezza a suo tempo istituito presso
il   Ministero   delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  non  gia'
trasferite  ad  altre  articolazioni  del  Servizio polizia postale e
delle  comunicazioni  del  dipartimento  della  pubblica sicurezza si
intendono   trasferite  al  medesimo  Servizio;  conseguentemente,  i
riferimenti    al    predetto    Ispettorato   recati   nei   decreti
interministeriali  del  12  agosto  1977  e  del  14  agosto  1984 si
intendono  riferiti  alle  competenti  ,  articolazioni  del Servizio
polizia postale e delle comunicazioni del dipartimento della pubblica
sicurezza.
  3.  Con  i provvedimenti adottati a norma del comma 1 sono indicate
anche  la  denominazione  degli  uffici,  istituti  reparti  e  altre
strutture,  salvo  che  sia defunta a norma del presente regolamento,
indicando la corrispondenza tra le denominazioni previgenti soppresse
e quelle nuove.
  4.  In relazione a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto
legislativo  5  ottobre  2000,  n. 334, e dagli articoli 4, 6 e 7 del
presente  regolamento,  fino  all'entrata  in  vigore  di nuove norme
regolamentari   volte   ad  aggiornare  il  regolamento  di  servizio
dell'Amministrazione  della  pubblica sicurezza. adottato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782:
   a)  ai  dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B sono
resi gli onori spettanti agli ufficiali di grado corrispondente delle
altre forze di polizia;
   b)   le   direttive  impartite  dal  dipartimento  della  pubblica
sicurezza  per  l'impiego  coordinato del personale appartenente agli
uffici  di  cui  agli articoli 3 e 4 del presente regolamento possono
derogare  alle  disposizioni  degli  articoli  21  e  22 del predetto
regolamento  di servizio, fatte salve le attribuzioni e compiti delle
autorita' provinciali di pubblica sicurezza.
  5.  In  relazione  a  quanto  previsto  dall'articolo  3,  comma 5,
dall'articolo  5,  comma  4,  ed  alla  necessita'  di  assicurare la
copertura  dei  posti  per  i  quali  e'  prevista  l'alternanza  fra
dirigenti  generali  della  Polizia  di  Stato  e  ufficiali di grado
corrispondente dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di
Finanza,  la  dotazione  organica dei dirigenti generali di livello C
fissata dal decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, tabella 1, e'
modificata  con  le  procedure  di  cui all'articolo 65, comma 2, del
predetto  decreto  n.  334,  ferme  restando le posizioni fuori ruolo
esistenti.  1  provvedimenti  occorrenti nella prima attuazione delle
disposizioni  del  presente regolamento possono essere adottati anche
nelle more del perfezionamento del regolamento previsto dall'articolo
65,  comma  2,  del  predetto decreto n. 334, purche' sia assicurata,
nell'ambito    delle    vacanze    delle   qualifiche   dirigenziali,
Iindisponibilita'  dei  posti occorrenti per soddisfare le condizioni
richieste  dal predetto articolo 65, comma 2, del ripetuto decreto n.
334 del 2000.
 
          Note all'art. 10:
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 65, comma 2,
          e  della  tabella 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
          n. 334 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse):
              "Art.  1  (Qualifiche  dei  ruoli  dei commissari e dei
          dirigenti). - 1. Il  ruolo  dei  commissari  e'  articolato
          nelle seguenti qualifiche:
                commissario,  limitatamente  alla frequenza del corso
          di formazione;
                commissario capo;
                vice questore aggiunto.
              2. Il  ruolo dei dirigenti e' articolato nelle seguenti
          qualifiche:
                primo dirigente;
                dirigente superiore;
                dirigente generale di pubblica sicurezza;
                dirigente  generale  di pubblica sicurezza di livello
          B.
              3. La  dotazione  organica  del molo dei commissari, di
          cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della
          Repubblica  24 aprile  1982,  n.  335,  e' ridotta di mille
          unita'   ai  fini  della  costituzione  del  molo  previsto
          dall'art.   14,  secondo  le  modalita'  e  la  graduazione
          previste  dall'art.  24. La predetta dotazione e quella del
          ruolo dei dirigenti sono indicate nella tabella 1, allegata
          al presente decreto, che sostituisce la citata tabella A".
              "Art.   2  (Funzioni   del   personale  dei  ruoli  dei
          commissari e dei dirigenti). - 1. Gli appartenenti al ruolo
          dei  commissari  rivestono  le  qualifiche  di ufficiale di
          pubblica  sicurezza  e di ufficiale di polizia giudiziaria,
          svolgono   funzioni   implicanti  autonoma  responsabilita'
          decisionale,  rilevante  professionalita'  in  relazione ai
          compiti   istituzionali  della  Polizia  di  Stato  e  sono
          preposti   alla   direzione  degli  uffici  che  comportano
          l'esercizio  delle  attribuzioni  di  autorita'  locale  di
          pubblica sicurezza.
              2. Ai  commissari  capo  e  ai  vice questori aggiunti,
          oltre  alle  funzioni  di  cui  al comma 1, sono attribuite
          quelle   di   indirizzo  e  coordinamento  di  piu'  unita'
          organiche,  nell'ambito  dell'ufficio  o  reparto  cui sono
          addetti.  Essi sono, altresi', preposti ad uffici o reparti
          non  riservati  al  personale  del ruolo dei dirigenti, con
          piena  responsabilita'  per  le direttive impartite e per i
          risultati conseguiti. Gli stessi sono diretti collaboratori
          dei  dirigenti  della  Polizia  di Stato e li sostituiscono
          nella  direzione  di  uffici e reparti in caso di assenza o
          impedimento.
              3. Il  personale  del  ruolo  dei  commissari provvede,
          altresi',  all'addestramento  del  personale  dipendente  e
          svolge,   in  relazione  alla  professionalita'  posseduta,
          compiti  di  istruzione  e  formazione  del personale della
          Polizia di Stato.
              4. Gli  appartenenti  al  ruolo  dei  dirigenti,  ferme
          restando  le  funzioni previste dalla legge 1o aprile 1981,
          n.  121,  e  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica
          30 giugno  1972,  n.  748  e successive modificazioni, sono
          ufficiali  di  pubblica  sicurezza.  Essi sono autorita' di
          pubblica  sicurezza nei casi previsti dalla legge. Ai primi
          dirigenti  che  non svolgono funzioni vicarie e' attribuita
          la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
              5. I  primi  dirigenti  della Polizia di Stato, oltre a
          svolgere le funzioni indicate nella tabella 1 allegata, che
          sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente
          della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono preposti alle
          funzioni  vicarie presso le questure, alle divisioni presso
          il   dipartimento   della  pubblica  sicurezza  nonche'  ai
          commissariati  di particolare rilevanza e agli altri uffici
          e    reparti   determinati   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno.
              6. I  dirigenti superiori della Polizia di Stato, oltre
          a  svolgere  le funzioni indicate nella tabella A di cui al
          comma 5,  sono preposti alle questure, ai servizi presso il
          dipartimento  della pubblica sicurezza, nonche' agli uffici
          di   particolare  rilevanza  determinati  con  decreto  del
          Ministro dell'interno.
              7. I  dirigenti generali di pubblica sicurezza svolgono
          le  funzioni  indicate  nella  tabella A di cui al comma 5.
          Nell'ambito     della    relativa    dotazione    organica,
          l'individuazione  delle  questure  di  sedi  di particolare
          rilevanza   e'   effettuata   con   decreto   del  Ministro
          dell'interno.
              8. I   dirigenti  generali  di  pubblica  sicurezza  di
          livello B  svolgono  le  funzioni indicate nella tabella di
          cui al comma 5.
              9. I  dirigenti  della  Polizia di Stato svolgono anche
          funzioni  ispettive  e  quando  sono preposti agli uffici o
          reparti   o   istituti  d'istruzione  hanno,  altresi',  la
          responsabilita'   dell'istruzione,   della   formazione   e
          dell'addestramento del personale dipendente.
              10. Nulla    e'    innovato    per    quanto    attiene
          all'equiparazione,   nell'ambito   degli   uffici  e  delle
          direzioni   centrali   del   dipartimento   della  pubblica
          sicurezza,  tra i primi dirigenti e i dirigenti superiori e
          il  personale delle altre amministrazioni dello Stato anche
          ad  ordinamento autonomo di corrispondente grado, qualifica
          o  livello  dirigenziale,  anche ai fini della sostituzione
          dei  titolari  dei  medesimi  uffici  in  caso di assenza o
          impedimento.".
              "Art.  65  (Rideterminazione  delle  funzioni  e  delle
          dotazioni organiche). - 1. (Omissis).
              2. Le  dotazioni  organiche,  per  esigenze operative e
          funzionali  sopravvenute, potranno essere modificate, senza
          oneri  aggiuntivi  per  il  bilancio  dello  Stato  e ferma
          restando  la  dotazione  organica  complessiva  di  ciascun
          ruolo,   con   regolamento  del  Ministro  dell'interno  di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica,  adottato ai sensi dell'art. 17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.".

    "Tabella 1  (Richiamata dagli articoli 1 e 14).

=====================================================================
                |                |    Posti di     |
   Livello di   |                | qualifica e di  |
    funzione    |   Qualifica    |    funzione     |    Funzione
=====================================================================
                |                |                 |Direttore
                |                |                 |dell'ufficio
                |                |                 |centrale
                |                |                 |ispettivo;
                |                |                 |consigliere
                |                |                 |ministeriale;
                |Dirigente       |                 |direttore di
                |generale di     |                 |ufficio
                |pubblica        |                 |interregionale
                |sicurezza di    |                 |della Polizia di
       B        |livello B       |        9        |Stato.
---------------------------------------------------------------------
                |                |                 |Direttore di
                |                |                 |direzione
                |                |                 |centrale;
                |                |                 |ispettore
                |                |                 |generale capo;
                |                |                 |consigliere
                |                |                 |ministeriale;
                |                |                 |questore di sede
                |                |                 |di particolare
                |                |                 |rilevanza;
                |                |                 |direttore
                |                |                 |dell'Istituto
                |                |                 |superiore di
                |                |                 |polizia;
                |                |                 |dirigente di
                |Dirigente       |                 |ispettorato o
                |generale di     |                 |ufficio speciale
                |pubblica        |                 |di pubblica
       C        |sicurezza       |       15        |sicurezza.
---------------------------------------------------------------------
                |                |                 |Questore;
                |                |                 |ispettore
                |                |                 |generale;
                |                |                 |consigliere
                |                |                 |ministeriale
                |                |                 |aggiunto;
                |                |                 |dirigente di
                |                |                 |servizio
                |                |                 |nell'ambito del
                |                |                 |dipartimento
                |                |                 |della pubblica
                |                |                 |sicurezza;
                |                |                 |dirigente di
                |                |                 |ispettorato o
                |                |                 |ufficio speciale
                |                |                 |di pubblica
                |                |                 |sicurezza;
                |                |                 |dirigente di
                |                |                 |ufficio
                |                |                 |periferico a
                |                |                 |livello regionale
                |                |                 |per le esigenze
                |                |                 |di polizia
                |                |                 |stradale o
                |                |                 |ferroviaria o di
                |                |                 |frontiera;
                |                |                 |direttore di
                |                |                 |istituto di
                |                |                 |istruzione di
                |                |                 |particolare
                |                |                 |rilievo; vice
                |                |                 |direttore
                |                |                 |dell'Istituto
                |                |                 |superiore di
                |                |                 |polizia e della
                |                |                 |Scuola di
                |                |                 |perfezionamento
                |                |                 |per le forze di
                |                |                 |polizia;
                |                |                 |direttore di
                |                |                 |sezione
                |                |                 |dell'Istituto
                |Dirigente       |                 |superiore di
       D        |superiore       |       198       |polizia.
---------------------------------------------------------------------
                |                |                 |Vice questore;
                |                |                 |direttore di
                |                |                 |divisione; vice
                |                |                 |consigliere
                |                |                 |ministeriale
                |                |                 |dirigente di
                |                |                 |commissariato di
                |                |                 |particolare
                |                |                 |rilevanza;
                |                |                 |dirigente di
                |                |                 |ufficio
                |                |                 |periferico a
                |                |                 |livello
                |                |                 |provinciale per
                |                |                 |le esigenze di
                |                |                 |polizia stradale
                |                |                 |o ferroviario di
                |                |                 |frontiera o
                |                |                 |postale -
                |                |                 |dirigente di
                |                |                 |reparto mobile;
                |                |                 |direttore di
                |                |                 |istituto di
                |                |                 |istruzione; vice
                |                |                 |direttore di
                |                |                 |istituto di
                |                |                 |istruzione di
                |                |                 |particolare
                |                |                 |rilevanza;
                |                |                 |dirigente di
                |                |                 |gabinetto di
                |                |                 |polizia
                |                |                 |scientifica a
                |                |                 |livello
                |                |                 |regionale;
                |                |                 |dirigente di
                |                |                 |reparto di volo;
                |                |                 |dirigente di
                |                |                 |centro di
                |                |                 |coordinamento
       E        |Primo dirigente |       710       |operativo.

Ruolo dei commissari:                                 |n. 1.980*
---------------------------------------------------------------------
    Commissario, limitatamente alla frequenza del     |
corso di formazione iniziale                          |
---------------------------------------------------------------------
    Commissario capo                                  |
---------------------------------------------------------------------
    Vice questore aggiunto                            |
---------------------------------------------------------------------
Ruolo direttivo speciale:                             |n. 1.300**
---------------------------------------------------------------------
    Vice commissario del ruolo direttivo speciale     |
limitatamente alla frequenza del corso di formazione  |n. 850
---------------------------------------------------------------------
    Commissario del ruolo direttivo                   |
---------------------------------------------------------------------
    Commissario capo del ruolo direttivo speciale     |n. 450
---------------------------------------------------------------------
    Vice questore aggiunto del molo direttivo speciale|
---------------------------------------------------------------------
    * La previgente dotazione organica del ruolo dei  |
commissari è così rideterminata, ai sensi dell'art. 1,|
comma 3.                                              |
---------------------------------------------------------------------
    ** La dotazione organica del ruolo direttivo      |
speciale è così determinata, ai sensi dell'art. 14,   |
comma 2.                                              |
---------------------------------------------------------------------
Ruolo degli ispettori:                                |
---------------------------------------------------------------------
    Vice ispettore    Ispettore    Ispettore capo     |    n. 17.664*
---------------------------------------------------------------------
    Ispettore superiore - sostituto ufficiale di PS.  |n. 6.000
---------------------------------------------------------------------
    * La dotazione organica del ruolo degli ispettori |
è ridotta di 336 unità, per le finalità dell'art. 14, |
comma 2.                                              |
---------------------------------------------------------------------
Ruolo dei sovrintendenti:                             |n. 20.000
---------------------------------------------------------------------
    Vice presidente                                   |
---------------------------------------------------------------------
    Sovrintendente                                    |
---------------------------------------------------------------------
    Sovrintendente capo                               |
---------------------------------------------------------------------
Ruolo degli agenti e assistenti:                      |n. 57.336
---------------------------------------------------------------------
    Agente                                            |
---------------------------------------------------------------------
    Agente scelto                                     |
---------------------------------------------------------------------
    Assistente                                        |
---------------------------------------------------------------------
    Assistente capo                                   |

              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 21  e  22 del
          decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n.
          782    (Approvazione    del    regolamento    di   servizio
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):
              "Art.  21  (Concorso  degli appartenenti agli uffici di
          polizia  stradale, ferroviaria, di frontiera e postale alle
          operazioni dei reparti territoriali e viceversa). - Ove per
          esigenze di ordine e sicurezza pubblica si renda necessario
          l'intervento  di  personale  appartenente  agli  uffici  di
          polizia  stradale,  ferroviaria, di frontiera e postale, il
          prefetto,   d'intesa   con   il  questore  della  provincia
          interessata,   ne   richiede   il   concorso  al  dirigente
          dell'ufficio  di  compartimento, di zona o equiparato della
          specialita',  il  quale  provvede utilizzando eventualmente
          anche  personale  appartenente a piu' uffici provinciali da
          lui  dipendenti  e  ne  da'  notizia  al Dipartimento della
          pubblica sicurezza.
              Nel  caso, invece, in cui si prevede che debbano essere
          impegnate   aliquote   di   personale  in  misura  tale  da
          comportare  pregiudizio  all'esecuzione dei normali servizi
          delle  specialita', il concorso dovra' essere richiesto dal
          prefetto al Dipartimento della pubblica sicurezza.
              La forza resa disponibile ai sensi dei precedenti commi
          e'   messa   a  disposizione  del  questore  per  il  tempo
          necessario a soddisfare le esigenze di servizio.".
              "Art.  22  (Concorso  in casi eccezionali di necessita'
          ed urgenza). - In casi eccezionali di necessita' ed urgenza
          il concorso puo' essere richiesto direttamente ai dirigenti
          degli   uffici   delle   specialita'  di  cui  all'articolo
          precedente,  i  quali  ne  danno immediata comunicazione ai
          dirigenti  degli  uffici di cui al primo comma del suddetto
          articolo ai fini del coordinamento dei servizi previsti dai
          piani operativi.
              Di  tali  servizi  deve  essere data tempestiva notizia
          alla    direzione    centrale   della   polizia   stradale,
          ferroviaria, di frontiera e postale.".