Art. 10 (Disposizioni transitorie e finali) 1. Il Ministro dell'interno e il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in sede di prima applicazione, adottano, ciascuno per quanto di competenza, i provvedimenti di cui al presente regolamento entro novanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, utilizzando a tal fine le sedi, il personale ed i mezzi attualmente destinati agli uffici, istituti, reparti e altre strutture di cui all'articolo 2. 2. Con i provvedimenti adottati a norma del comma 1 sono soppressi gli ispettorati o altri uffici di pubblica sicurezza istituiti presso i Ministeri dei trasporti, delle comunicazioni, del lavoro e della previdenza sociale e possono essere costituiti corrispondenti uffici a norma dell'articolo 5, comma 5, lettera b). Le attribuzioni dell'Ispettorato di pubblica sicurezza a suo tempo istituito presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non gia' trasferite ad altre articolazioni del Servizio polizia postale e delle comunicazioni del dipartimento della pubblica sicurezza si intendono trasferite al medesimo Servizio; conseguentemente, i riferimenti al predetto Ispettorato recati nei decreti interministeriali del 12 agosto 1977 e del 14 agosto 1984 si intendono riferiti alle competenti , articolazioni del Servizio polizia postale e delle comunicazioni del dipartimento della pubblica sicurezza. 3. Con i provvedimenti adottati a norma del comma 1 sono indicate anche la denominazione degli uffici, istituti reparti e altre strutture, salvo che sia defunta a norma del presente regolamento, indicando la corrispondenza tra le denominazioni previgenti soppresse e quelle nuove. 4. In relazione a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e dagli articoli 4, 6 e 7 del presente regolamento, fino all'entrata in vigore di nuove norme regolamentari volte ad aggiornare il regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. adottato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782: a) ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B sono resi gli onori spettanti agli ufficiali di grado corrispondente delle altre forze di polizia; b) le direttive impartite dal dipartimento della pubblica sicurezza per l'impiego coordinato del personale appartenente agli uffici di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento possono derogare alle disposizioni degli articoli 21 e 22 del predetto regolamento di servizio, fatte salve le attribuzioni e compiti delle autorita' provinciali di pubblica sicurezza. 5. In relazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, dall'articolo 5, comma 4, ed alla necessita' di assicurare la copertura dei posti per i quali e' prevista l'alternanza fra dirigenti generali della Polizia di Stato e ufficiali di grado corrispondente dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, la dotazione organica dei dirigenti generali di livello C fissata dal decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, tabella 1, e' modificata con le procedure di cui all'articolo 65, comma 2, del predetto decreto n. 334, ferme restando le posizioni fuori ruolo esistenti. 1 provvedimenti occorrenti nella prima attuazione delle disposizioni del presente regolamento possono essere adottati anche nelle more del perfezionamento del regolamento previsto dall'articolo 65, comma 2, del predetto decreto n. 334, purche' sia assicurata, nell'ambito delle vacanze delle qualifiche dirigenziali, Iindisponibilita' dei posti occorrenti per soddisfare le condizioni richieste dal predetto articolo 65, comma 2, del ripetuto decreto n. 334 del 2000.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 65, comma 2, e della tabella 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse): "Art. 1 (Qualifiche dei ruoli dei commissari e dei dirigenti). - 1. Il ruolo dei commissari e' articolato nelle seguenti qualifiche: commissario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione; commissario capo; vice questore aggiunto. 2. Il ruolo dei dirigenti e' articolato nelle seguenti qualifiche: primo dirigente; dirigente superiore; dirigente generale di pubblica sicurezza; dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B. 3. La dotazione organica del molo dei commissari, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' ridotta di mille unita' ai fini della costituzione del molo previsto dall'art. 14, secondo le modalita' e la graduazione previste dall'art. 24. La predetta dotazione e quella del ruolo dei dirigenti sono indicate nella tabella 1, allegata al presente decreto, che sostituisce la citata tabella A". "Art. 2 (Funzioni del personale dei ruoli dei commissari e dei dirigenti). - 1. Gli appartenenti al ruolo dei commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, svolgono funzioni implicanti autonoma responsabilita' decisionale, rilevante professionalita' in relazione ai compiti istituzionali della Polizia di Stato e sono preposti alla direzione degli uffici che comportano l'esercizio delle attribuzioni di autorita' locale di pubblica sicurezza. 2. Ai commissari capo e ai vice questori aggiunti, oltre alle funzioni di cui al comma 1, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di piu' unita' organiche, nell'ambito dell'ufficio o reparto cui sono addetti. Essi sono, altresi', preposti ad uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, con piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Gli stessi sono diretti collaboratori dei dirigenti della Polizia di Stato e li sostituiscono nella direzione di uffici e reparti in caso di assenza o impedimento. 3. Il personale del ruolo dei commissari provvede, altresi', all'addestramento del personale dipendente e svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato. 4. Gli appartenenti al ruolo dei dirigenti, ferme restando le funzioni previste dalla legge 1o aprile 1981, n. 121, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni, sono ufficiali di pubblica sicurezza. Essi sono autorita' di pubblica sicurezza nei casi previsti dalla legge. Ai primi dirigenti che non svolgono funzioni vicarie e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. 5. I primi dirigenti della Polizia di Stato, oltre a svolgere le funzioni indicate nella tabella 1 allegata, che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono preposti alle funzioni vicarie presso le questure, alle divisioni presso il dipartimento della pubblica sicurezza nonche' ai commissariati di particolare rilevanza e agli altri uffici e reparti determinati con decreto del Ministro dell'interno. 6. I dirigenti superiori della Polizia di Stato, oltre a svolgere le funzioni indicate nella tabella A di cui al comma 5, sono preposti alle questure, ai servizi presso il dipartimento della pubblica sicurezza, nonche' agli uffici di particolare rilevanza determinati con decreto del Ministro dell'interno. 7. I dirigenti generali di pubblica sicurezza svolgono le funzioni indicate nella tabella A di cui al comma 5. Nell'ambito della relativa dotazione organica, l'individuazione delle questure di sedi di particolare rilevanza e' effettuata con decreto del Ministro dell'interno. 8. I dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B svolgono le funzioni indicate nella tabella di cui al comma 5. 9. I dirigenti della Polizia di Stato svolgono anche funzioni ispettive e quando sono preposti agli uffici o reparti o istituti d'istruzione hanno, altresi', la responsabilita' dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale dipendente. 10. Nulla e' innovato per quanto attiene all'equiparazione, nell'ambito degli uffici e delle direzioni centrali del dipartimento della pubblica sicurezza, tra i primi dirigenti e i dirigenti superiori e il personale delle altre amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo di corrispondente grado, qualifica o livello dirigenziale, anche ai fini della sostituzione dei titolari dei medesimi uffici in caso di assenza o impedimento.". "Art. 65 (Rideterminazione delle funzioni e delle dotazioni organiche). - 1. (Omissis). 2. Le dotazioni organiche, per esigenze operative e funzionali sopravvenute, potranno essere modificate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e ferma restando la dotazione organica complessiva di ciascun ruolo, con regolamento del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.". "Tabella 1 (Richiamata dagli articoli 1 e 14). ===================================================================== | | Posti di | Livello di | | qualifica e di | funzione | Qualifica | funzione | Funzione ===================================================================== | | |Direttore | | |dell'ufficio | | |centrale | | |ispettivo; | | |consigliere | | |ministeriale; |Dirigente | |direttore di |generale di | |ufficio |pubblica | |interregionale |sicurezza di | |della Polizia di B |livello B | 9 |Stato. --------------------------------------------------------------------- | | |Direttore di | | |direzione | | |centrale; | | |ispettore | | |generale capo; | | |consigliere | | |ministeriale; | | |questore di sede | | |di particolare | | |rilevanza; | | |direttore | | |dell'Istituto | | |superiore di | | |polizia; | | |dirigente di |Dirigente | |ispettorato o |generale di | |ufficio speciale |pubblica | |di pubblica C |sicurezza | 15 |sicurezza. --------------------------------------------------------------------- | | |Questore; | | |ispettore | | |generale; | | |consigliere | | |ministeriale | | |aggiunto; | | |dirigente di | | |servizio | | |nell'ambito del | | |dipartimento | | |della pubblica | | |sicurezza; | | |dirigente di | | |ispettorato o | | |ufficio speciale | | |di pubblica | | |sicurezza; | | |dirigente di | | |ufficio | | |periferico a | | |livello regionale | | |per le esigenze | | |di polizia | | |stradale o | | |ferroviaria o di | | |frontiera; | | |direttore di | | |istituto di | | |istruzione di | | |particolare | | |rilievo; vice | | |direttore | | |dell'Istituto | | |superiore di | | |polizia e della | | |Scuola di | | |perfezionamento | | |per le forze di | | |polizia; | | |direttore di | | |sezione | | |dell'Istituto |Dirigente | |superiore di D |superiore | 198 |polizia. --------------------------------------------------------------------- | | |Vice questore; | | |direttore di | | |divisione; vice | | |consigliere | | |ministeriale | | |dirigente di | | |commissariato di | | |particolare | | |rilevanza; | | |dirigente di | | |ufficio | | |periferico a | | |livello | | |provinciale per | | |le esigenze di | | |polizia stradale | | |o ferroviario di | | |frontiera o | | |postale - | | |dirigente di | | |reparto mobile; | | |direttore di | | |istituto di | | |istruzione; vice | | |direttore di | | |istituto di | | |istruzione di | | |particolare | | |rilevanza; | | |dirigente di | | |gabinetto di | | |polizia | | |scientifica a | | |livello | | |regionale; | | |dirigente di | | |reparto di volo; | | |dirigente di | | |centro di | | |coordinamento E |Primo dirigente | 710 |operativo. Ruolo dei commissari: |n. 1.980* --------------------------------------------------------------------- Commissario, limitatamente alla frequenza del | corso di formazione iniziale | --------------------------------------------------------------------- Commissario capo | --------------------------------------------------------------------- Vice questore aggiunto | --------------------------------------------------------------------- Ruolo direttivo speciale: |n. 1.300** --------------------------------------------------------------------- Vice commissario del ruolo direttivo speciale | limitatamente alla frequenza del corso di formazione |n. 850 --------------------------------------------------------------------- Commissario del ruolo direttivo | --------------------------------------------------------------------- Commissario capo del ruolo direttivo speciale |n. 450 --------------------------------------------------------------------- Vice questore aggiunto del molo direttivo speciale| --------------------------------------------------------------------- * La previgente dotazione organica del ruolo dei | commissari è così rideterminata, ai sensi dell'art. 1,| comma 3. | --------------------------------------------------------------------- ** La dotazione organica del ruolo direttivo | speciale è così determinata, ai sensi dell'art. 14, | comma 2. | --------------------------------------------------------------------- Ruolo degli ispettori: | --------------------------------------------------------------------- Vice ispettore Ispettore Ispettore capo | n. 17.664* --------------------------------------------------------------------- Ispettore superiore - sostituto ufficiale di PS. |n. 6.000 --------------------------------------------------------------------- * La dotazione organica del ruolo degli ispettori | è ridotta di 336 unità, per le finalità dell'art. 14, | comma 2. | --------------------------------------------------------------------- Ruolo dei sovrintendenti: |n. 20.000 --------------------------------------------------------------------- Vice presidente | --------------------------------------------------------------------- Sovrintendente | --------------------------------------------------------------------- Sovrintendente capo | --------------------------------------------------------------------- Ruolo degli agenti e assistenti: |n. 57.336 --------------------------------------------------------------------- Agente | --------------------------------------------------------------------- Agente scelto | --------------------------------------------------------------------- Assistente | --------------------------------------------------------------------- Assistente capo | - Si riporta il testo degli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 (Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza): "Art. 21 (Concorso degli appartenenti agli uffici di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale alle operazioni dei reparti territoriali e viceversa). - Ove per esigenze di ordine e sicurezza pubblica si renda necessario l'intervento di personale appartenente agli uffici di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, il prefetto, d'intesa con il questore della provincia interessata, ne richiede il concorso al dirigente dell'ufficio di compartimento, di zona o equiparato della specialita', il quale provvede utilizzando eventualmente anche personale appartenente a piu' uffici provinciali da lui dipendenti e ne da' notizia al Dipartimento della pubblica sicurezza. Nel caso, invece, in cui si prevede che debbano essere impegnate aliquote di personale in misura tale da comportare pregiudizio all'esecuzione dei normali servizi delle specialita', il concorso dovra' essere richiesto dal prefetto al Dipartimento della pubblica sicurezza. La forza resa disponibile ai sensi dei precedenti commi e' messa a disposizione del questore per il tempo necessario a soddisfare le esigenze di servizio.". "Art. 22 (Concorso in casi eccezionali di necessita' ed urgenza). - In casi eccezionali di necessita' ed urgenza il concorso puo' essere richiesto direttamente ai dirigenti degli uffici delle specialita' di cui all'articolo precedente, i quali ne danno immediata comunicazione ai dirigenti degli uffici di cui al primo comma del suddetto articolo ai fini del coordinamento dei servizi previsti dai piani operativi. Di tali servizi deve essere data tempestiva notizia alla direzione centrale della polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale.".