Art. 2
    (Articolazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)

   1.  Oltre  a  quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della legge 1 o
aprile 1981. n. 121 e successive modificazioni e integrazioni e dalle
altre  disposizioni  di  legge  in  materia,  nonche' dal decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, l'amministrazione
della  pubblica  sicurezza  si  articola  sul territorio nei seguenti
uffici:
   a) uffici con funzioni finali:
   1  questure, uffci territoriali provinciali per l'esercizio, nella
provincia,  delle  funzioni  del  questore  e per l'assolvimento, nel
medesimo  territorio,  dei  compiti  istituzionali  della  Polizia di
Stato;
   2.  commissariati  di pubblica sicurezza, direttamente .dipendenti
dalle questure, istituiti', ove effettive esigenze lo richiedano, per
l'esercizio,  da  parte  di  funzionari  di pubblica sicurezza, delle
funzioni   dell'autorita'   locale   di   pubblica  sicurezza  e  per
l'assolvimento  dei  compiti istituzionali della Polizia di Stato non
devoluti alla competenza di altri uffici;
   3.  distretti,  commissariati  e  posti di polizia, istituiti alle
dipendenze  delle  questure,  o, nel caso dei posti di polizia, anche
dei  commissariati  e dei distretti, per le esigenze di controllo del
territorio e per lo svolgimento di altri compiti istituzionali, anche
di carattere temporaneo;
   4.  ispettorati  ed uffici speciali di pubblica sicurezza privi di
competenza   territoriale   aventi   gli   speciali  compiti  di  cui
all'articolo 5;
   5.  uffici  periferici, istituiti alle dipendenze del dipartimento
della  pubblica  sicurezza,  per  le  esigenze  di  polizia stradale,
ferroviaria, delle comunicazioni e di polizia di frontiera;
   6.  reparti  mobili,  istituiti  alle  dipendenze del dipartimento
della  pubblica sicurezza, per i compiti di cui all'articolo 33 della
legge I o aprile 1981, n. 121;
   7.  reparti,  centri  o  nuclei  istituiti,  alle  dipendenze  del
dipartimento   della   pubblica   sicurezza  o  delle  questure,  per
particolari attivita' operative che richiedono l'impiego di personale
specificamente addestrato, l'ausilio di mezzi speciali o di animali;
   b)  uffci,  centri  e  istituti  con  funzioni  strumentali  e  di
supporto:
   1. Istituto superiore di polizia;
   2.   istituti   di   istruzione,  istituiti  alle  dipendenze  del
diparti-mento   della   pubblica   sicurezza,   per  le  esigenze  di
istruzione,   addestramento,   aggiornamento  e  perfezionamento  del
personale;
   3.  strutture  sanitarie  presso  gli uffici centrali e periferici
dell'amministrazione, alle dipendenze del dipartimento della pubblica
sicurezza  o  degli  uffici  o  reparti  in  cui  sono  istituite, in
relazione alle competenze funzionali loro attribuite;
   4.   gabinetti   di   polizia   scientifica  alle  dipendenze  del
dipartimento  della  pubblica  sicurezza o delle questure in cui sono
istituiti, in relazione alle competenze funzionali loro attribuite;
   5.  zone  telecomunicazioni,  centri  elettronici  e  informatici,
centri   logistici   di  raccolta  di  materiali  e  mezzi  e  centri
motorizzazione,  istituiti  alle  dipendenze  del  dipartimento della
pubblica  sicurezza,  e  ogni altro ufficio, centro o magazzino posto
alle dipendenze dell'ufficio o reparto presso cui sono istituiti, per
le  esigenze  logistiche,  strumentali e di supporto della Polizia di
Stato e per quelle tecniche del Ministero dell'interno;
   c)  uffici  con  funzioni ispettive e di controllo delle strutture
dell'amministrazione e di decentramento amministrativo:
   1.  direzioni  interregionali  per  l'esercizio  decentrato  delle
funzioni  ispettive  e  di  controllo  in  tutti gli uffici ed organi
periferici  dell'amministrazione della pubblica sicurezza aventi sede
nell'area  territoriale  di  competenza  e per l'esercizio decentrato
delle  funzioni  di  carattere  organizzativo e amministrativo, anche
relative alla logistica, a supporto delle attivita' istituzionali dei
predetti uffici e reparti.
   2.  Oltre  alle  attivita'  di  direzione unitaria e coordinamento
generale  assicurate  dal  dipartimento della pubblica sicurezza, per
specifiche  attivita'  di  polizia  investigativa,  giudiziaria  e di
pubblica  sicurezza,  possono essere stabilite, con provvedimento del
Capo  della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in
attuazione  delle  direttive  del  Ministro  dell'interno - Autorita'
nazionale   di  pubblica  sicurezza,  forme  di  coordinamento  anche
regionale e interregionale degli uffici o reparti di cui al comma 1.
 
          Note all'art. 2:
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 4, 5 e 33,
          della  legge  1o aprile  1981, n. 121 (per l'argomento vedi
          nelle note alle premesse):
              "Art.  4  (Dipartimento  della  pubblica  sicurezza). -
          Nell'ambito  dell'amministrazione  della pubblica sicurezza
          e'  istituito  il dipartimento della pubblica sicurezza che
          provvede,  secondo  le  direttive e gli ordini del Ministro
          dell'interno:
                1)  all'attuazione della politica dell'ordine e della
          sicurezza pubblica;
                2)  al coordinamento tecnico-operativo delle forze di
          polizia;
                3)  alla direzione e amministrazione della Polizia di
          Stato;
                4)  alla  direzione  e gestione dei supporti tecnici,
          anche    per    le    esigenze   generali   del   Ministero
          dell'interno.".
              "Art. 5 (Organizzazione del dipartimento della pubblica
          sicurezza).  -  Il dipartimento della pubblica sicurezza si
          articola nei seguenti uffici e direzioni centrali:
                a) ufficio  per il coordinamento e la pianificazione,
          di cui all'art. 6;
                b) ufficio centrale ispettivo;
                c) direzione centrale della polizia criminale;
                d) direzione centrale per gli affari generali;
                e) direzione centrale della polizia di prevenzione;
                f) direzione   centrale   per  la  polizia  stradale,
          ferroviaria, di frontiera e postale;
                g) direzione centrale del personale;
                h) direzione centrale per gli istituti di istruzione;
                i) direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e
          della gestione patrimoniale;
                l) direzione centrale per i servizi di ragioneria;
                l-bis)   direzione   generale   di  sanita',  cui  e'
          preposto,   il   dirigente   generale   medico   del  ruolo
          professionale  dei  sanitari  della  Polizia  di  Stato. Al
          dipartimento  e'  proposto  il capo della polizia-direttore
          generale della pubblica sicurezza, nominato con decreto del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   del  Ministro
          dell'interno.
              Al capo della polizia-direttore generale della pubblica
          sicurezza    e'    attribuita   una   speciale   indennita'
          pensionabile,  la cui misura e' stabilita dal Consiglio dei
          Ministri,   su   proposta  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto  con  il  Ministro  del  tesoro.  Con  le medesime
          modalita'  si provvede per il comandante generale dall'Arma
          dei  carabinieri,  per il comandante generale della Guardia
          di  finanza,  per il direttore generale per gli istituti di
          prevenzione  e  di  pena  e  per  il direttore generale per
          l'economia montana e per le foreste.
              Al  dipartimento  sono  assegnati  due  vice  direttori
          generali,  di  cui  uno  per  l'espletamento delle funzioni
          vicarie  e  l'altro  per  l'attivita' di coordinamento e di
          pianificazione.
              Il vice direttore generale della pubblica sicurezza con
          funzioni  vicarie  e'  prescelto tra i prefetti provenienti
          dai ruoli della Polizia di Stato.
              L'ufficio centrale ispettivo, su richiesta del Ministro
          o  del  direttore  generale,  ha  il  compito di verificare
          l'esecuzione  degli ordini e delle direttive del Ministro e
          del  direttore  generale;  riferire  sulla attivita' svolta
          dagli  uffici  ed  organi  periferici  dell'amministrazione
          della   pubblica  sicurezza;  verificare  l'efficienza  dei
          servizi e la corretta gestione patrimoniale e contabile.
              La  determinazione  del numero e delle competenze degli
          uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il
          dipartimento   della   pubblica   sicurezza,   nonche'   la
          determinazione   delle  piante  organiche  e  dei  mezzi  a
          disposizione  sono  effettuate  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
              Alla  direzione degli uffici e delle direzioni centrali
          sono preposti dirigenti generali.
              Alla  direzione  centrale  per  i servizi di ragioneria
          puo'  essere  preposto  un dirigente generale di ragioneria
          dell'amministrazione civile dell'interno.".
              "Art.  33  (Reparti  mobili).  -  I reparti mobili sono
          istituiti per la tutela dell'ordine pubblico e per esigenze
          di pubblico soccorso.
              I  predetti  reparti  o  unita'  organiche degli stessi
          possono essere chiamati a concorrere ad altre operazioni di
          pubblica  sicurezza  e  ai servizi di istituto svolti dagli
          organi  territoriali  di polizia, previa autorizzazione del
          capo   della   polizia-direttore  generale  della  pubblica
          sicurezza.
              Ai  reparti  mobili  in  servizio di ordine pubblico e'
          assegnato di norma, personale maschile.
              L'obbligo  di  permanenza  in  caserma e' stabilito con
          apposite norme contenute nel regolamento di servizio di cui
          all'art. 111.
              I  reparti mobili debbono disporre di attrezzature atte
          a  prestare soccorso in caso di calamita'; il personale che
          vi  presta  servizio  dovra' essere preparato allo speciale
          impiego.".
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
          1991, n. 39, reca: "Regolamento dei servizi di protezione e
          sicurezza della Presidenza della Repubblica".