Art. 3 
       (Ordinamento delle questure e degli uffici dipendenti) 
 
   1. Le questure sono organi periferici del  Ministero  dell'interno
per  L'espletamento,   nella.provincia,   delle   funzioni   di   cui
all'articolo 32 della legge  1o  aprile  1981  n.  121,  delle  altre
funzioni previste da disposizioni di legge o  di  regolamento  e  per
l'assolvimento, nel medesimo territorio,  dei  compiti  istituzionali
della Polizia di Stato. 
   2. Le questure sono ordinate, di massima, in: 
   a) ufficio di gabinetto del questore, anche per l'assolvimento dei
compiti di prevenzione  generale  e  di  soccorso  pubblico  e  delle
funzioni inerenti alla tutela dell'ordine pubblico,  nel  cui  ambito
operano l'ufficio provinciale per  la  gestione  automatizzata  delle
informazioni di polizia e la sala operativa; 
   b) divisione  anticrimine,  nel  cui  ambito  operano  la  Squadra
Mobile, la DIGOS,  l'ufficio  criminalita',  per  il  monitoraggio  e
l'analisi dei fenomeni criminosi e per i compiti inerenti alle misure
di prevenzione, il gabinetto provinciale di polizia scientifica; 
   c) divisione polizia amministrativa, sociale e  dell'immigrazione,
nel cui ambito operano l'ufficio polizia amministrativa e  sociale  e
l'ufficio polizia dell'immigrazione e degli stranieri; 
   d) uffici per  le  esigenze  di  amministrazione  e  gestione  del
personale,  dei  mezzi,  delle   risorse   logistiche,   per   quelle
amministrativo-contabili, e per quelle di  sanita'  e  sicurezza  dei
lavoratori. 
   3. Alle questure sono  preposti,  con  le  funzioni  di  questore,
dirigenti superiorii' di pubblica sicurezza e sono assegnati, per  la
preposizione all'ufficio di gabinetto e  alle  divisioni  di  cui  al
comma 2 ed ai commissariati  di  pubblica  sicurezza  di  particolare
rilevanza  e  per  l'espletamento  delle  funzioni   vicarie,   primi
dirigenti della Polizia di Stato. 
   4.  AI  dirigente  assegnato  per  l'espletamento  delle  funzioni
vicarie puo' essere delegata la sovrintendenza a determinati uffici o
servizi. 
   5.  Le  questure  aventi  sede  nelle  citta'  di  Bari,  Bologna,
Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli,  Palermo,  Reggio
Calabria, Roma,  Torino,  Trieste  e  Venezia  hanno  un  ordinamento
differenziato, determinato a norma del comma 7.  In  quanto  sedi  di
particolare rilevanza, individuate a norma dell'articolo 2, comma  7,
del decreto legislativo 5 ottobre 2004,  n.  334,  alle  stesse  sono
preposti, con le funzioni di questore, dirigenti generali di pubblica
sicurezza di livello C. 
   6.  In  relazione  alle  esigenze  funzionali  ed  operative   che
richiedono un ordinamento  differenziato,  il  Ministro  dell'interno
determina, con proprio decreto, gli uffici di  livello  dirigenziale,
prevedendo, all'occorrenza, l'assegnazione  di  dirigenti  del  ruolo
unico  per  le  funzioni  amministrativo-contabili.   All'ordinamento
generale degli uffici, alle disposizioni generali per assicurarne  il
buon  andamento  ed  all'assegnazione  delle  risorse  provvede,  con
proprio decreto, il Capo della polizia  -  Direttore  generale  della
pubblica sicurezza, a  norma  dell'articolo  9,  tenuto  conto  delle
attribuzioni dei dirigenti. 
   7. Con le modalita' di cui al comma 6  si  provvede  anche  per  i
distretti, uffici dirigenziali di decentramento delle attivita' delle
questure, nei capoluoghi in cui ve ne sia assoluta necessita', per  i
commissariati di pubblica sicurezza e per gli altri uffici dipendenti
dalle questure. 
 
          Note all'art. 3:
              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 32 della legge
          1o aprile  1981, n. 121 (per l'argomento v. nelle note alle
          premesse):
              "Art.  32 (Questura e uffici dipendenti). - La questura
          e'  ufficio provinciale, che assolve compiti di direzione e
          organizzazione  dei  servizi operativi, nonche' le finzioni
          attribuite dalle legge e dai regolamenti vigenti.
              I  commissariati e i posti di polizia sono istituiti in
          relazione  ad  appositi  indici determinati dall'ufficio di
          cui  all'art.  5,  lettera a),  tenendo  presenti i fattori
          incidenti  sull'ordine  e  la  sicurezza pubblica e debbono
          essere  diretti  a  realizzare  un  ampio  decentramento di
          funzioni   e  l'impiego  di  personale  nei  comuni  e  nei
          quartieri, particolarmente ai fini della prevenzione.
              Il   dipartimento   della   pubblica   sicurezza   puo'
          autorizzare  i  questori  a  delegare  funzioni  di polizia
          amministrativa,  con  esclusione  di  quelle attinenti alle
          misure di prevenzione, ai dirigenti dei commissariati".
              - Per  il  testo  dell'art.  2,  comma 7,  del  decreto
          legislativo  5 ottobre  2000,  n. 334 (per l'argomento vedi
          nelle note alle premesse), vedi nelle note all'art. 10.