Art. 3 (Ordinamento delle questure e degli uffici dipendenti) 1. Le questure sono organi periferici del Ministero dell'interno per L'espletamento, nella.provincia, delle funzioni di cui all'articolo 32 della legge 1o aprile 1981 n. 121, delle altre funzioni previste da disposizioni di legge o di regolamento e per l'assolvimento, nel medesimo territorio, dei compiti istituzionali della Polizia di Stato. 2. Le questure sono ordinate, di massima, in: a) ufficio di gabinetto del questore, anche per l'assolvimento dei compiti di prevenzione generale e di soccorso pubblico e delle funzioni inerenti alla tutela dell'ordine pubblico, nel cui ambito operano l'ufficio provinciale per la gestione automatizzata delle informazioni di polizia e la sala operativa; b) divisione anticrimine, nel cui ambito operano la Squadra Mobile, la DIGOS, l'ufficio criminalita', per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni criminosi e per i compiti inerenti alle misure di prevenzione, il gabinetto provinciale di polizia scientifica; c) divisione polizia amministrativa, sociale e dell'immigrazione, nel cui ambito operano l'ufficio polizia amministrativa e sociale e l'ufficio polizia dell'immigrazione e degli stranieri; d) uffici per le esigenze di amministrazione e gestione del personale, dei mezzi, delle risorse logistiche, per quelle amministrativo-contabili, e per quelle di sanita' e sicurezza dei lavoratori. 3. Alle questure sono preposti, con le funzioni di questore, dirigenti superiorii' di pubblica sicurezza e sono assegnati, per la preposizione all'ufficio di gabinetto e alle divisioni di cui al comma 2 ed ai commissariati di pubblica sicurezza di particolare rilevanza e per l'espletamento delle funzioni vicarie, primi dirigenti della Polizia di Stato. 4. AI dirigente assegnato per l'espletamento delle funzioni vicarie puo' essere delegata la sovrintendenza a determinati uffici o servizi. 5. Le questure aventi sede nelle citta' di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste e Venezia hanno un ordinamento differenziato, determinato a norma del comma 7. In quanto sedi di particolare rilevanza, individuate a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 5 ottobre 2004, n. 334, alle stesse sono preposti, con le funzioni di questore, dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello C. 6. In relazione alle esigenze funzionali ed operative che richiedono un ordinamento differenziato, il Ministro dell'interno determina, con proprio decreto, gli uffici di livello dirigenziale, prevedendo, all'occorrenza, l'assegnazione di dirigenti del ruolo unico per le funzioni amministrativo-contabili. All'ordinamento generale degli uffici, alle disposizioni generali per assicurarne il buon andamento ed all'assegnazione delle risorse provvede, con proprio decreto, il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 9, tenuto conto delle attribuzioni dei dirigenti. 7. Con le modalita' di cui al comma 6 si provvede anche per i distretti, uffici dirigenziali di decentramento delle attivita' delle questure, nei capoluoghi in cui ve ne sia assoluta necessita', per i commissariati di pubblica sicurezza e per gli altri uffici dipendenti dalle questure.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo vigente dell'art. 32 della legge 1o aprile 1981, n. 121 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): "Art. 32 (Questura e uffici dipendenti). - La questura e' ufficio provinciale, che assolve compiti di direzione e organizzazione dei servizi operativi, nonche' le finzioni attribuite dalle legge e dai regolamenti vigenti. I commissariati e i posti di polizia sono istituiti in relazione ad appositi indici determinati dall'ufficio di cui all'art. 5, lettera a), tenendo presenti i fattori incidenti sull'ordine e la sicurezza pubblica e debbono essere diretti a realizzare un ampio decentramento di funzioni e l'impiego di personale nei comuni e nei quartieri, particolarmente ai fini della prevenzione. Il dipartimento della pubblica sicurezza puo' autorizzare i questori a delegare funzioni di polizia amministrativa, con esclusione di quelle attinenti alle misure di prevenzione, ai dirigenti dei commissariati". - Per il testo dell'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse), vedi nelle note all'art. 10.