Art. 4
     (Ordinamento degli uffici di polizia stradale, ferroviaria,
      di frontiera, e di polizia postale e delle comunicazioni)

   1. Per le attivita' di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera
e  di  polizia  postale  e  delle  comunicazioni sono istituiti, alle
dipendenze  del  dipartimento  della  pubblica  sicurezza,  uffici di
livello   dirigenziale   commisurato   all'ambito   della  rispettiva
competenza,   anche   territoriale,  ed  al  rilievo  delle  connesse
responsabilita',  per le funzioni di pianificazione, organizzazione e
direzione   coordinata   dei   servizi   di  polizia  attinenti  alla
specialita',   svolti   dagli   uffici   in   cui   gli  stessi  sono
rispettivamente articolati.
   2.  Fermi  restando  i doveri di riferimento ad altre autorita' ed
organi,  derivanti  dai  rapporti di dipendenza anche funzionale o di
collaborazione operativa in ragione dei compiti svolti, gli ufficiali
di  pubblica  sicurezza  preposti  agli  uffici  di  cui  al  comma 1
riferiscono  tempestivamente  al  questore  su  quanto comunque abbia
attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica.
   3.  Gli  appartenenti  agli  uffici  di cui al comma 1 concorrono,
nell'ambito  dei  compiti  inerenti alla specialita', al mantenimento
dell'ordine  e della sicurezza pubblica ed alle operazioni di polizia
svolte  dagli  uffici  di cui all'articolo 3, secondo le disposizioni
impartite  dal  dipartimento  della pubblica sicurezza, anche al fine
del  coordinamento  tecnico-operativo dei servizi da espletarsi oltre
l'ambito   provinciale   e,  nell'ambito  dei  servizi  dallo  stesso
disposti, dal questore.
   4.  All'articolazione territoriale e funzionale degli uffci di cui
al  comma  1,  alla  definizione dei relativi compiti con le connesse
dipendenze  o relazioni di collaborazione, ed alla relativa dotazione
di  personale,  nonche'  a  quella  logistica  e di mezzi, quando non
fornita  dagli enti presso cui sono istituiti o prestano servizio, si
provvede con le modalita' di cui agli articoli 8 e 9.