Art. 5
        (Ispettorati, uffici speciali di pubblica sicurezza e
      altri uffici con compiti di sicurezza e di collegamento)

   1.  Gli  ispettorati  di  pubblica  sicurezza  privi di competenza
territoriale,   istituiti  alle  dipendenze  del  dipartimento  della
pubblica   sicurezza.,   provvedono   alle   speciali   esigenze   di
collegamento  o  raccordo con le Alte autorita' interessate e con gli
organi  dell'amministrazione della pubblica sicurezza, fermi restando
i  compiti  delle  questure e fatto salvo guanto previsto dal decreto
del  Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, e successive
modificazioni  e  integrazioni, e dalle altre disposizioni di legge o
di  regolamento  che prevedono altri uffici o reparti di polizia ed i
relativi compiti.
   2.  Gli  ispettorati di cui al comma 1, provvedono in particolare,
ferme  restando  le  dipendenze  di  carattere funzionale previste da
disposizioni  di  legge  o  di regolamento, alle speciali esigenze di
protezione e di vigilanza di seguito indicate:
   a)   l'Ispettorato   di  pubblica  sicurezza  "Vaticano",  per  le
attivita'  di protezione del Sommo Pontefice e di vigilanza dei Sacri
palazzi e della Citta' del Vaticano spettanti alle autorita' italiane
r  per  gli  altri  compiti  di  sicurezza  stabiliti d'intesa con le
competenti autorita' della Santa Sede;
   b)  l'Ispettorato  di  pubblica  sicurezza "palazzo Chigi", per la
protezione  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  per la
vigilanza della sede del Governo, per i compiti di sicurezza previsti
dall'ordinamento  della  medesima  Presidenza,  nonche' per gli altri
compiti ,di sicurezza stabiliti d'intesa con il Segretariato generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri';
   c)  gli  Ispettorati di pubblica sicurezza "Camera dei Deputati" e
"Senato  della Repubblica", per la protezione dei Presidenti e per la
vigilanza  delle sedi del Parlamento, per i compiti di polizia di cui
sono  richiesti  dai  competenti  organi  della  Camera e del Senato,
nonche'  per  gli altri compiti di sicurezza stabiliti d'intesa con i
Segretari generali delle rispettive Camere.
   3.  E'  parimenti  istituito per le speciali esigenze di sicurezza
del   Ministero  dell'interno  l'Ispettorato  di  pubblica  sicurezza
"Viminale",  per  la  protezione  del  Ministro  dell'interno  e  dei
sottosegretari  di  Stato all'interno, per la vigilanza del compendio
Viminale,  nonche'  per  gli altri compiti di sicurezza stabiliti dal
Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza.
   4.  Un  Ufficio  speciale  di pubblica sicurezza presso la Regione
Siciliana,  privo  di  competenza territoriale e posto anch'esso alle
dipendenze  del  dipartimento  della  pubblica sicurezza, assicura la
protezione  e  la  sicurezza  della  sede degli uffici centrali della
Regione  e  cura  le  relazioni dirette con i competenti uffici della
medesima  Regione  attinenti  ai  servizi  d'istituto e ad ogni altra
materia   di  comune  interesse,  nonche'  l'esecuzione  dei  servizi
connessi alle predette attivita'.
   5. Agli Ispettorati di cui ai commi 2 e 3 sono preposti funzionari
della   Polizia   di  Stato  con  qualifica  di  dirigente  generale,
all'Ufficio  speciale  di  pubblica  sicurezza  di cui al comma 4, e'
preposto  un  dirigente  della  Polizia di Stato con qualifica fino a
dirigente superiore.
   6. Per speciali esigenze di collegamento e per l'assolvi:-nento di
speciali funzioni o compiti di sicurezza possono essere istituiti:
   a)  ulteriori  ispettorati e uffici speciali di pubblica sicurezza
privi  di  competenza  territoriale,  in  relazione alla peculiarita'
degli   organi   da   tutelare  e  delle  rispettive  attribuzioni  e
prerogative,   istituiti   e   ordinati   con  decreto  del  Ministro
dell'Interno,  previa  intesa  con  l'organo  di  direzione  politica
dell'Amministrazione o Istituzione interessata;
   b)  speciali  articolazioni  degli uffici territoriali o di uffici
dipendenti  dal  dipartimento  della  pubblica sicurezza, istituiti e
ordinati,  in relazione ai compiti da espletare, con decreto del Capo
della  polizia  - Direttore generale della pubblica sicurezza, previa
intesa  con l'organo amministrativo di vertice dell'Amministrazione o
Istituzione interessata.
 
          Nota all'art. 5:
              - Per  l'argomento  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, vedi nelle note all'art.
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