Art. 5 (Ispettorati, uffici speciali di pubblica sicurezza e altri uffici con compiti di sicurezza e di collegamento) 1. Gli ispettorati di pubblica sicurezza privi di competenza territoriale, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza., provvedono alle speciali esigenze di collegamento o raccordo con le Alte autorita' interessate e con gli organi dell'amministrazione della pubblica sicurezza, fermi restando i compiti delle questure e fatto salvo guanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento che prevedono altri uffici o reparti di polizia ed i relativi compiti. 2. Gli ispettorati di cui al comma 1, provvedono in particolare, ferme restando le dipendenze di carattere funzionale previste da disposizioni di legge o di regolamento, alle speciali esigenze di protezione e di vigilanza di seguito indicate: a) l'Ispettorato di pubblica sicurezza "Vaticano", per le attivita' di protezione del Sommo Pontefice e di vigilanza dei Sacri palazzi e della Citta' del Vaticano spettanti alle autorita' italiane r per gli altri compiti di sicurezza stabiliti d'intesa con le competenti autorita' della Santa Sede; b) l'Ispettorato di pubblica sicurezza "palazzo Chigi", per la protezione del Presidente del Consiglio dei Ministri e per la vigilanza della sede del Governo, per i compiti di sicurezza previsti dall'ordinamento della medesima Presidenza, nonche' per gli altri compiti ,di sicurezza stabiliti d'intesa con il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri'; c) gli Ispettorati di pubblica sicurezza "Camera dei Deputati" e "Senato della Repubblica", per la protezione dei Presidenti e per la vigilanza delle sedi del Parlamento, per i compiti di polizia di cui sono richiesti dai competenti organi della Camera e del Senato, nonche' per gli altri compiti di sicurezza stabiliti d'intesa con i Segretari generali delle rispettive Camere. 3. E' parimenti istituito per le speciali esigenze di sicurezza del Ministero dell'interno l'Ispettorato di pubblica sicurezza "Viminale", per la protezione del Ministro dell'interno e dei sottosegretari di Stato all'interno, per la vigilanza del compendio Viminale, nonche' per gli altri compiti di sicurezza stabiliti dal Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza. 4. Un Ufficio speciale di pubblica sicurezza presso la Regione Siciliana, privo di competenza territoriale e posto anch'esso alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, assicura la protezione e la sicurezza della sede degli uffici centrali della Regione e cura le relazioni dirette con i competenti uffici della medesima Regione attinenti ai servizi d'istituto e ad ogni altra materia di comune interesse, nonche' l'esecuzione dei servizi connessi alle predette attivita'. 5. Agli Ispettorati di cui ai commi 2 e 3 sono preposti funzionari della Polizia di Stato con qualifica di dirigente generale, all'Ufficio speciale di pubblica sicurezza di cui al comma 4, e' preposto un dirigente della Polizia di Stato con qualifica fino a dirigente superiore. 6. Per speciali esigenze di collegamento e per l'assolvi:-nento di speciali funzioni o compiti di sicurezza possono essere istituiti: a) ulteriori ispettorati e uffici speciali di pubblica sicurezza privi di competenza territoriale, in relazione alla peculiarita' degli organi da tutelare e delle rispettive attribuzioni e prerogative, istituiti e ordinati con decreto del Ministro dell'Interno, previa intesa con l'organo di direzione politica dell'Amministrazione o Istituzione interessata; b) speciali articolazioni degli uffici territoriali o di uffici dipendenti dal dipartimento della pubblica sicurezza, istituiti e ordinati, in relazione ai compiti da espletare, con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, previa intesa con l'organo amministrativo di vertice dell'Amministrazione o Istituzione interessata.
Nota all'art. 5: - Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, vedi nelle note all'art. 2.