Art. 6
          (Direzioni interregionali della Polizia di Stato)

   1.  Le  direzioni interregionali della Polizia di Stato, istituite
nelle  citta'  indicate nella tabella in allegato 1 con la competenza
territoriale  ivi  determinata, operano alle dipendenze gerarchiche e
funzionali  del  Capo della polizia Direttore generale della pubblica
sicurezza  per  l'esercizio  decentrato delle funzioni ispettive e di
controllo    in    tutti    gli    uffici    ed   organi   periferici
dell'amministrazione  della  pubblica sicurezza aventi sede nell'area
territoriale  di  competenza  e  per  lo svolgimento decentrato delle
funzioni  di  carattere organizzativo amministrativo, comprese quelle
di  documentazione  e  quelle  logistiche, a supporto delle attivita'
istituzionali  degli uffici e reparti con funzioni finali aventi sede
nel   medesimo   ambito  territoriale.  Le  direzioni  interregionali
concorrono,   inoltre,   all'elaborazione   delle   pianificazioni  e
programmazioni  concernenti  il  reperimento,  l'approvvigionamento e
l'assegnazione  delle risorse umane, strumentali e logistiche ed alle
relative verifiche.
   2. Alle direzioni interregionali sono preposti dirigenti' generali
di'  pubblica  sicurezza  di  livello B, i quali svolgono le funzioni
conferite  in  esecuzione  delle  direttive  del Capo della polizia -
Direttore  generale della pubblica sicurezza, raccordando l'attivita'
dei  propri uffici, in relazione alle funzioni esercitate, con quelle
degli  altri  uffici  e  direzioni  centrali  del  dipartimento della
pubblica sicurezza.
   3.  Relativamente  alle  funzioni  ispettive  e  di  controllo, le
direzioni    interregionali    operano    anche   nell'ambito   delle
pianificazioni  e  programmazioni  dell'Ufficio  cenale  ispettivo  e
raccordano  le  proprie  attivita'  con  quelle  del predetto Uffcio.
Nell'esercizio  delle  medesime  funzioni,  i dirigenti preposti sono
funzionalmente  sovraordinati  ai  dirigenti  degli  uffci, reparti e
istituti della Polizia di Stato aventi sede nell'area territoriale di
competenza.
   4.  Restano  salve  le  facolta' del Ministro l'interno e del Capo
della polizia Direttore generale della pubblica sicurezza di disporre
ispezioni avvalendosi dei funzionari in servizio all'Ufficio centrale
ispettivo   o  di  altri  specificamente  designati  per  eccezionali
esigenze.