Art. 6 (Direzioni interregionali della Polizia di Stato) 1. Le direzioni interregionali della Polizia di Stato, istituite nelle citta' indicate nella tabella in allegato 1 con la competenza territoriale ivi determinata, operano alle dipendenze gerarchiche e funzionali del Capo della polizia Direttore generale della pubblica sicurezza per l'esercizio decentrato delle funzioni ispettive e di controllo in tutti gli uffici ed organi periferici dell'amministrazione della pubblica sicurezza aventi sede nell'area territoriale di competenza e per lo svolgimento decentrato delle funzioni di carattere organizzativo amministrativo, comprese quelle di documentazione e quelle logistiche, a supporto delle attivita' istituzionali degli uffici e reparti con funzioni finali aventi sede nel medesimo ambito territoriale. Le direzioni interregionali concorrono, inoltre, all'elaborazione delle pianificazioni e programmazioni concernenti il reperimento, l'approvvigionamento e l'assegnazione delle risorse umane, strumentali e logistiche ed alle relative verifiche. 2. Alle direzioni interregionali sono preposti dirigenti' generali di' pubblica sicurezza di livello B, i quali svolgono le funzioni conferite in esecuzione delle direttive del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, raccordando l'attivita' dei propri uffici, in relazione alle funzioni esercitate, con quelle degli altri uffici e direzioni centrali del dipartimento della pubblica sicurezza. 3. Relativamente alle funzioni ispettive e di controllo, le direzioni interregionali operano anche nell'ambito delle pianificazioni e programmazioni dell'Ufficio cenale ispettivo e raccordano le proprie attivita' con quelle del predetto Uffcio. Nell'esercizio delle medesime funzioni, i dirigenti preposti sono funzionalmente sovraordinati ai dirigenti degli uffci, reparti e istituti della Polizia di Stato aventi sede nell'area territoriale di competenza. 4. Restano salve le facolta' del Ministro l'interno e del Capo della polizia Direttore generale della pubblica sicurezza di disporre ispezioni avvalendosi dei funzionari in servizio all'Ufficio centrale ispettivo o di altri specificamente designati per eccezionali esigenze.