Art. 8 (Individuazione degli uffici di livello dirigenziale) 1. Per assicurare una compiuta articolazione delle funzioni dirigenziali non generali nell'ambito degli uffici periferici dell'amministrazione della pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno individua con propri decreti i posti da conferire ai dirigenti della Polizia di Stato, nonche', ove occorra, ai dirigenti assegnati alle articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza per le funzioni amministrativo - contabili, con l'osservanza delle vigenti disposizioni concernenti l'ordinamento del personale interessato.