Art. 8
        (Individuazione degli uffici di livello dirigenziale)

   1.  Per  assicurare  una  compiuta  articolazione  delle  funzioni
dirigenziali   non   generali  nell'ambito  degli  uffici  periferici
dell'amministrazione    della   pubblica   sicurezza,   il   Ministro
dell'interno  individua  con  propri  decreti i posti da conferire ai
dirigenti  della Polizia di Stato, nonche', ove occorra, ai dirigenti
assegnati     alle     articolazioni     centrali    e    periferiche
dell'amministrazione   della   pubblica  sicurezza  per  le  funzioni
amministrativo   -   contabili,   con   l'osservanza   delle  vigenti
disposizioni concernenti l'ordinamento del personale interessato.