Art. 9
  (Costituzione e ordinamento degli altri uffici, reparti, istituti
     e strutture dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)

   1.  Al  fine  di  assicurare  economicita',  speditezza  e massima
rispondenza  al  pubblico  interesse dell'azione amministrativa anche
attraverso   la   flessibilita'   dell'organizzazione   degli  uffici
periferici,  alla  costituzione ed ordinamento degli uffici, reparti,
istituti  e  strutture  della Polizia di Stato di cui all'articolo 2,
per   quanto   non  gia'  previsto  dal  presente  regolamento,  alla
definizione  della  loro natura e compiti, con le relative dipendenze
gerarchiche e funzionali, all'individuazione della sede, nonche' alla
relativa dotazione organica, di personale e di mezzi provvede il Capo
della  polizia  -  Direttore  generale  della pubblica sicurezza, con
propri   decreti,   in   attuazione   delle  direttive  del  Ministro
dell'interno   -   Autorita'   nazionale   di   pubblica   sicurezza,
nell'ambito:
   a) degli organici complessivi della Polizia di Stato,
   b) delle complessive assegnazioni di' personale per le esigenze
degli  uffici  centrali  e  periferici  dell'amministrazione pubblica
sicurezza,
   c) dei posti di funzione individuati a norma dell'articolo 8,
   d) delle dotazioni tecnico - logistiche esistenti,
   e) delle assegnazioni annuali di risorse finanziarie.
   2. I decreti di cui al comma 1 relativi ad uffici territoriali con
funzioni  finali  sono  adottati,  sentite, salvo casi di particolare
urgenza,  le  autorita'  provinciali di pubblica sicurezza competenti
per  territorio,  tenendo conto delle esigenze funzionali e operative
ai   fini  della  tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica,
nell'osservanza  delle  direttive  impartite  in materia dal Ministro
dell'interno  Autorita'  nazionale  della  pubblica  sicurezza.  Allo
stesso  modo  si  provvede, su proposta del dirigente della struttura
centrale,   per   le   articolazioni  periferiche  degli  uffici  del
dipartimento a composizione interforze.