Art. 2. 
                  Requisiti generali di ammissione 
  1. Ai sensi dell'art. 18,  comma  1,  del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  502,   e   successive   modificazioni,   possono
partecipare ai concorsi coloro che possiedono  i  seguenti  requisiti
generali: 
    a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite  dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea; 
    b) idoneita' fisica all'impiego: 
      1)  l'accertamento  dell'idoneita'  fisica   all'impiego,   con
l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, e' effettuato
da una struttura pubblica del  Servizio  sanitario  nazionale,  prima
della immissione in servizio; 
      2) il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui
al n. 1 della presente lettera e' dispensato dalla visita medica; 
    c) titolo  di  studio  previsto  per  l'accesso  alle  rispettive
carriere; 
    d)  iscrizione  all'albo   professionale,   ove   richiesto   per
l'esercizio  professionale.  L'iscrizione  al   corrispondente   albo
professionale di uno dei Paesi  dell'Unione  europea,  ove  prevista,
consente la partecipazione  ai  concorsi,  fermo  restando  l'obbligo
dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. 
  2. Non possono accedere agli  impieghi  coloro  che  siano  esclusi
dall'elettorato  attivo  e  coloro  che  siano  stati  destituiti   o
dispensati  dall'impiego  presso  pubbliche  amministrazioni   ovvero
licenziati a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  primo
contratto collettivo. 
  3. I requisiti di cui al presente articolo devono essere  posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per
la presentazione delle domande di ammissione. 
 
          Nota all'art. 2:
              - Per  il  testo  dell'art.  18,  comma  1, del decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.   502  e  successive
          modificazioni si veda nelle note alla premessa.".