Art. 31.
             Concorso per titoli ed esami per la figura
                di operatore professionale sanitario
                   del personale tecnico-sanitario
  1.  Per  il  personale  appartenente  al  profilo  professionale di
tecnico  sanitario  di  laboratorio  biomedico,  tecnico sanitario di
radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico
e   tecnico  della  fisiopatologia  cardiocircolatoria  e  perfusione
cardiovascolare  il  requisito specifico di ammissione al concorso e'
il  diploma universitario, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma
3,  del  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni,  ovvero  i  diplomi  e attestati conseguiti in base al
precedente  ordinamento  riconosciuti  equipollenti,  ai  sensi delle
vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio
dell'attivita' professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
  2.  Per  il  personale  appartenente  al  profilo  professionale di
odontotecnico  ed  ottico  il  requisito  specifico  di ammissione al
concorso e' il diploma abilitante alla specifica professione prevista
dalla vigente legislazione.
 
          Nota all'art. 31:
              - Per  il  testo  dell'art.  6,  comma  3,  del decreto
          legislativo n. 502/1992 si veda in nota all'art. 30.