Art. 31. Concorso per titoli ed esami per la figura di operatore professionale sanitario del personale tecnico-sanitario 1. Per il personale appartenente al profilo professionale di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico e tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare il requisito specifico di ammissione al concorso e' il diploma universitario, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attivita' professionale e dell'accesso ai pubblici uffici. 2. Per il personale appartenente al profilo professionale di odontotecnico ed ottico il requisito specifico di ammissione al concorso e' il diploma abilitante alla specifica professione prevista dalla vigente legislazione.
Nota all'art. 31: - Per il testo dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 si veda in nota all'art. 30.