Art. 44.
                      Commissioni esaminatrici
  1.  Le  commissioni  esaminatrici,  nominate dal Direttore generale
dell'unita'   sanitaria   locale  o  dell'azienda  ospedaliera,  sono
composte dal presidente, da due operatori appartenenti alla categoria
"D" dello stesso profilo di quello messo a concorso e dal segretario.
  2.  Dei  due operatori, uno e' scelto dal Direttore generale ed uno
viene  designato dal collegio di direzione di cui all'articolo 17 del
decreto   legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
modificazioni,   fra  il  personale  in  servizio  presso  le  unita'
sanitarie  locali  o  le  aziende  ospedaliere  o  gli  enti  di  cui
all'articolo 21, comma 1, situati nel territorio della regione.
  3.  La  presidenza  e'  affidata  a  personale  in  servizio presso
l'azienda  che  bandisce  il  concorso  con  qualifica  di  dirigente
sanitario per il profilo di collaboratore professionale sanitario; di
dirigente  per  il  profilo di collaboratore professionale assistente
sociale;  di  dirigente  del  ruolo  professionale  per il profilo di
collaboratore  tecnico professionale; di dirigente amministrativo per
il profilo di collaboratore amministrativo professionale. Le funzioni
di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell'Unita'
sanitaria  locale  o  azienda  ospedaliera di categoria non inferiore
alla "C".
 
          Nota all'art. 44:
              - Per  il testo dell'art. 17 del decreto legislativo n.
          502/1992 si veda in nota all'art. 28.