Art. 50. Commissioni esaminatrici 1. Le commissioni esaminatrici, nominate dal direttore generale dell'unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, sono composte dal presidente, da due operatori di livello non inferiore a Ds, di profilo corrispondente a quello messo a concorso e dal segretario. 2. Dei due operatori, uno e' scelto dal Direttole generale ed uno viene designato dal collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, fra il personale in servizio presso le unita' sanitarie locali o le aziende ospedaliere o gli enti di cui all'articolo 21, comma 1, situati nel territorio della regione. 3. La presidenza e' affidata a personale in servizio presso l'azienda che bandisce il concorso con qualifica di dirigente sanitario per il profilo di collaboratore professionale sanitario esperto; di dirigente per il profilo di collaboratore professionale assistente sociale esperto; di dirigente del ruolo professionale per il profilo di collaboratore tecnico professionale esperto; di dirigente amministrativo per il profilo di collaboratore amministrativo professionale esperto. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell'unita' sanitaria locale o azienda ospedaliera di categoria non inferiore alla "C".
Nota all'art. 50: - Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo n. 502/1992 si veda in nota all'art. 28.