Art. 50.
                      Commissioni esaminatrici
  1.  Le  commissioni  esaminatrici,  nominate dal direttore generale
dell'unita'   sanitaria   locale  o  dell'azienda  ospedaliera,  sono
composte  dal presidente, da due operatori di livello non inferiore a
Ds,  di  profilo  corrispondente  a  quello  messo  a  concorso e dal
segretario.
  2.  Dei  due operatori, uno e' scelto dal Direttole generale ed uno
viene  designato dal collegio di direzione di cui all'articolo 17 del
decreto   legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
modificazioni,   fra  il  personale  in  servizio  presso  le  unita'
sanitarie  locali  o  le  aziende  ospedaliere  o  gli  enti  di  cui
all'articolo 21, comma 1, situati nel territorio della regione.
  3.  La  presidenza  e'  affidata  a  personale  in  servizio presso
l'azienda  che  bandisce  il  concorso  con  qualifica  di  dirigente
sanitario  per  il  profilo  di collaboratore professionale sanitario
esperto;  di  dirigente per il profilo di collaboratore professionale
assistente  sociale esperto; di dirigente del ruolo professionale per
il   profilo  di  collaboratore  tecnico  professionale  esperto;  di
dirigente    amministrativo   per   il   profilo   di   collaboratore
amministrativo  professionale esperto. Le funzioni di segretario sono
svolte da un dipendente amministrativo dell'unita' sanitaria locale o
azienda ospedaliera di categoria non inferiore alla "C".
 
          Nota all'art. 50:
              - Per  il testo dell'art. 17 del decreto legislativo n.
          502/1992 si veda in nota all'art. 28.