Art. 3.
               Obblighi di informazione al consumatore
  1.  Fermo  quanto  disposto  dall'articolo 15, comma 5, del decreto
legislativo  n.  114  del 1998, ai fini della garanzia della tutela e
della  corretta  informazione  del consumatore, le vendite sottocosto
previste  dal  presente  decreto  sono  effettuate nel rispetto delle
seguenti condizioni:
    a) specifica   comunicazione   anche   nel   caso   di   messaggi
pubblicitari   all'esterno   o   all'interno   del   locale,  recante
l'indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo
disponibile  per  ciascuna  referenza  e  del periodo temporale della
vendita,  nonche' delle relative circostanze nel caso dei prodotti di
cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e);
    b) inequivocabile   identificazione   dei   prodotti  in  vendita
sottocosto all'interno dell'esercizio commerciale.
  2.  In  caso  di  impossibilita' a rispettare, per l'intero periodo
preannunciato,  le  condizioni  di  cui  al  comma 1,  lettera a), e'
immediatamente  resa  pubblica  la fine anticipata dell'offerta con i
medesimi mezzi di comunicazione.
  3.  Sono  considerate ingannevoli, ai sensi del decreto legislativo
n.  74  del  1992,  le  comunicazioni  di cui al comma 1, nel caso di
vendita non effettivamente effettuata sottocosto.
 
          Note all'art. 3:
              -  Il  testo  dell'art. 15, comma 5, del citato decreto
          legislativo n. 114/1998 e' il seguente:
              "5. Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo
          sconto  o  il  ribasso  effettuato  deve essere espresso in
          percentuale  sul  prezzo normale di vendita che deve essere
          comunque esposto.".
              L'argomento del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
          74, e' riportato in note all'art. 1.