Art. 11 Calcolo della situazione di solvibilita' corretta 1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), calcolano la situazione di solvibilita' corretta secondo le disposizioni del presente titolo. 2. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilita' corretta, fatta salva l'applicazione dell'articolo 23, non si tiene conto delle imprese controllate al sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 3), del codice civile. 3. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio d'esercizio, un prospetto dimostrativo della situazione di solvibilita' corretta alla data di chiusura dell'esercizio al quale il bilancio si riferisce, redatto in conformita' a un modello approvato dall'ISVAP con proprio provvedimento. 4. Con il provvedimento di cui al comma 3, l'ISVAP, nel rispetto dei criteri previsti dalle disposizioni del presente titolo, stabilisce le modalita' tecniche per il calcolo della situazione di solvibilita' corretta, garantendo la permanenza della sostanziale equivalenza tra i metodi di calcolo di cui agli articoli 14, 15 e 16.
Nota all'art. 11: - Per quanto riguarda l'art. 2359 del codice civile, vedi le note all'art. 1.