Art. 11
          Calcolo della situazione di solvibilita' corretta

  1.  Le  imprese  di  assicurazione  di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera  a), calcolano la situazione di solvibilita' corretta secondo
le disposizioni del presente titolo.
  2.  Ai  fini del calcolo della situazione di solvibilita' corretta,
fatta salva l'applicazione dell'articolo 23, non si tiene conto delle
imprese  controllate al sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 3),
del codice civile.
  3.  Le  imprese  di  assicurazione  di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera   a),   trasmettono   all'ISVAP,   unitamente   al   bilancio
d'esercizio,   un   prospetto   dimostrativo   della   situazione  di
solvibilita'  corretta  alla data di chiusura dell'esercizio al quale
il  bilancio  si  riferisce,  redatto  in  conformita'  a  un modello
approvato dall'ISVAP con proprio provvedimento.
  4.  Con  il  provvedimento di cui al comma 3, l'ISVAP, nel rispetto
dei   criteri   previsti  dalle  disposizioni  del  presente  titolo,
stabilisce  le  modalita' tecniche per il calcolo della situazione di
solvibilita'  corretta,  garantendo  la  permanenza della sostanziale
equivalenza tra i metodi di calcolo di cui agli articoli 14, 15 e 16.
 
          Nota all'art. 11:
          - Per  quanto  riguarda l'art. 2359 del codice civile, vedi
          le note all'art. 1.