Art. 15
             Metodo della deduzione e dell'aggregazione

  1.  Secondo  il  metodo  della deduzione e dell'aggregazione, ferma
  restando l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 11,
  12,  17,  e  di  cui  ai  capi  II  e  III  del presente titolo, la
  situazione  di  solvibilita' corretta dell'impresa di assicurazione
  controllante o partecipante e' data dalla differenza tra:
   a) la somma:
    1)   degli  elementi  costitutivi  del  margine  di  solvibilita'
  dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante e
    2)  della  quota  proporzionale  degli  elementi  costitutivi del
  margine di solvibilita' dell'impresa di assicurazione controllata o
  partecipata
e
   b) la somma:
    1) del valore contabile dell'impresa di assicurazione controllata
  o   partecipata   nell'impresa   di  assicurazione  controllante  o
  partecipante e
    2)   del   margine   di   solvibilita'   minimo  dell'impresa  di
  assicurazione controllante o partecipante e
    3)  della  quota proporzionale del margine di solvibilita' minimo
  dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata.
  2.   Nel  caso  di  partecipazione  nell'impresa  di  assicurazione
  controllata  o  partecipata detenuta indirettamente, la lettera a),
  punto  1),  del comma 1, comprende il valore contabile dell'impresa
  di  assicurazione  detenuta  indirettamente  iscritto  nel bilancio
  dell'impresa  controllante  o  partecipante diretta, determinato in
  base  alla quota di interessenza risultante dai successivi rapporti
  di  partecipazione  con  detta  impresa controllante o partecipante
  diretta.  Inoltre,  la lettera a), punto 2), e la lettera b), punto
  3),  del comma 1, includono le quote di interessenza risultanti dai
  successivi   rapporti  di  partecipazione,  rispettivamente,  degli
  elementi   ammessi   a   costituire   il  margine  di  solvibilita'
  dell'impresa  di  assicurazione  controllata o partecipata, nonche'
  del  margine  di  solvibilita' minimo dell'impresa di assicurazione
  controllata o partecipata.