Art. 17. Criteri di valutazione delle attivita' e delle passivita' 1. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilita' corretta le attivita' e le passivita' delle imprese di assicurazione sono valutate in base alle disposizioni nazionali di recepimento nei singoli Stati membri delle direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 91/674/CEE, ed in particolare, per le imprese di assicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica, in base alle disposizioni contenute nei decreti legislativi numeri 174 e 175 del 17 marzo 1995 e n. 173 del 26 maggio 1997.
Note all'art. 17: - Per quanto riguarda le direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE, vedi le note all'art. 1. - La direttiva 91/674/CEE e' pubblicata in GUCE L 374 del 31 dicembre 1991. - Per quanto riguarda i decreti legislativi numeri 174 e 175 del 17 marzo 1995 e n. 173 del 26 maggio 1997, vedi le note alle premesse.