Art. 17.
      Criteri di valutazione delle attivita' e delle passivita'

  1. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilita' corretta le
  attivita'  e  le  passivita'  delle  imprese  di assicurazione sono
  valutate  in  base  alle  disposizioni nazionali di recepimento nei
  singoli   Stati  membri  delle  direttive  73/239/CEE,  79/267/CEE,
  91/674/CEE,  ed  in  particolare,  per  le imprese di assicurazione
  aventi   sede   nel  territorio  della  Repubblica,  in  base  alle
  disposizioni contenute nei decreti legislativi numeri 174 e 175 del
  17 marzo 1995 e n. 173 del 26 maggio 1997.
 
          Note all'art. 17:
          - Per quanto riguarda le direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE,
          vedi le note all'art. 1.
          - La  direttiva  91/674/CEE e' pubblicata in GUCE L 374 del
          31 dicembre 1991.
          - Per  quanto  riguarda  i decreti legislativi numeri 174 e
          175  del 17 marzo 1995 e n. 173 del 26 maggio 1997, vedi le
          note alle premesse.