Art. 18 Criterio di proporzionalita' 1. Il calcolo della situazione di solvibilita' corretta e' effettuato sulla base della quota proporzionale detenuta nelle imprese controllate e partecipate. 2. Per quota proporzionale si intende la quota di capitale sottoscritta, detenuta direttamente o indirettamente, dall'impresa di assicurazione di cui si calcola la solvibilita' corretta nel caso di applicazione dei metodi di cui agli articoli 15 e 16, ovvero la percentuale di partecipazione utilizzata ai fini della redazione del bilancio consolidato nel caso di applicazione del metodo di cui all'articolo 14. 3. Quando il calcolo della situazione di solvibilita' corretta include un'impresa su cui l'impresa di assicurazione di cui si calcola la solvibilita' corretta ha il diritto, in virtu' di un contratto o una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, il calcolo e' effettuato considerando totalmente i valori relativi all'impresa controllata. 4. Nel caso di deficienza degli elementi costitutivi del margine di solvibilita' dell'impresa controllata, tale deficienza e' imputata per intero all'impresa controllante.