Art. 18
                    Criterio di proporzionalita'

  1.   Il  calcolo  della  situazione  di  solvibilita'  corretta  e'
  effettuato  sulla  base  della  quota  proporzionale detenuta nelle
  imprese controllate e partecipate.
  2.  Per  quota  proporzionale  si  intende  la  quota  di  capitale
  sottoscritta,  detenuta direttamente o indirettamente, dall'impresa
  di  assicurazione  di  cui  si calcola la solvibilita' corretta nel
  caso  di  applicazione  dei  metodi  di  cui agli articoli 15 e 16,
  ovvero  la  percentuale  di partecipazione utilizzata ai fini della
  redazione  del  bilancio  consolidato  nel caso di applicazione del
  metodo di cui all'articolo 14.
  3.  Quando  il  calcolo  della  situazione di solvibilita' corretta
  include  un'impresa  su  cui  l'impresa  di assicurazione di cui si
  calcola  la  solvibilita'  corretta  ha il diritto, in virtu' di un
  contratto  o  una  clausola  statutaria, di esercitare un'influenza
  dominante,  il  calcolo  e'  effettuato  considerando  totalmente i
  valori relativi all'impresa controllata.
  4. Nel caso di deficienza degli elementi costitutivi del margine di
  solvibilita'  dell'impresa controllata, tale deficienza e' imputata
  per intero all'impresa controllante.