Art. 20. Trattamento di alcuni elementi costitutivi del margine di solvibilita' 1. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilita' corretta, l'impresa di assicurazione controllante o partecipante puo' includere le riserve di utili di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 79/267/CEE e gli utili futuri di cui all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 79/267/CEE relativi ad un'impresa di assicurazione controllata o partecipata qualora gli stessi siano stati inclusi tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' dell'impresa controllata o partecipata. 2. Le quote di capitale sociale sottoscritte, ma non versate, di un'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione, di cui si calcola la situazione di solvibilita' corretta, sono considerate ai fini del calcolo soltanto qualora incluse tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' di detta impresa controllata o partecipata. 3. Tuttavia le quote di capitale sociale di cui al comma 2, qualora siano state sottoscritte, ma non versate dalla stessa impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilita' corretta, sono escluse dal calcolo medesimo. 4. Sono escluse, dal calcolo di cui al comma 1, le quote di capitale sociale dell'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilita' corretta sottoscritte, ma non versate, da imprese di assicurazione controllate o partecipate da detta impresa. 5. Sono anche escluse, dal calcolo di cui al comma 1, le quote di capitale sociale dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilita' corretta sottoscritte, ma non versate, da un'altra impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilita' corretta.
Nota all'art. 20: Per quanto riguarda la direttiva 79/267/CEE, vedi le note all'art. 1. L'art. 18, paragrafi 2 e 3 della succitata direttiva, cosi' recita: "2. Qualora la legislazione nazionale l'autorizzi, dalle riserve di utili, che figurano nello stato patrimoniale, quando esse possono essere utilizzate per coprire eventuali perdite e non sono state destinate alla partecipazione degli assicurati; 3. Su domanda e giustificazione dell'impresa presso l'autorita' di controllo dello Stato membro nel cui territorio e' situata la sede sociale e con l'accordo di tale autorita': a) da un importo pari al 50% degli utili futuri dell'impresa; l'importo degli utili futuri si ottiene moltiplicando l'utile annuo stimato per il fattore che rappresenta la durata residua media dei contratti; tale fattore puo' essere al massimo pari a 10; l'utile annuo stimato corrisponde alla media aritmetica degli utili realizzati nel corso degli ultimi cinque anni nelle attivita' elencate all'art. 1. Le basi per il calcolo del fattore moltiplicatore dell'utile annuo stimato nonche' gli elementi dell'utile realizzato sono fissati di comune accordo dalle autorita' competenti degli Stati membri in collaborazione con la Commissione. Finche' non sara' ottenuto tale accordo, tali elementi sono determinati conformemente alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'impresa (sede, agenzia o succursale) esercita la propria attivita'. Dopo che le autorita' competenti avranno fissato la nozione di utili realizzati, la Commissione presentera' proposte sull'armonizzazione di tale nozione nel quadro di una direttiva intesa ad armonizzare i conti annui delle imprese di assicurazione e relativa al coordinamento previsto all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 78/660/CEE; b) in caso di non zillmeraggio o in caso di zillmeraggio inferiore al carico di acquisizione contenuto nel premio, dalla differenza tra la riserva matematica non zillmerizzata o parzialmente zillmerizzata ed una riserva matematica zillmerizzata ad un tasso di zillmeraggio pari al carico di acquisizione contenuto nel premio; questo importo non puo' tuttavia superare il 3,5% della somma delle differenze tra i capitali in questione dell'attivita' "vita" e le riserve matematiche per tutti i contratti in cui sia possibile lo zillmeraggio; ma questa differenza e' eventualmente ridotta dell'importo iscritto nell'attivo delle spese di acquisizione non ammortizzate; c) in caso di accordo delle autorita' di controllo degli Stati membri interessati in cui l'impresa esercita la sua attivita', alle plusvalenze latenti risultanti dalla sottovalutazione di elementi dell'attivo e da sopravvalutazione di elementi del passivo diversi dalle riserve matematiche, purche' tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale".