Art. 20.
             Trattamento di alcuni elementi costitutivi
                     del margine di solvibilita'

  1.  Ai  fini del calcolo della situazione di solvibilita' corretta,
  l'impresa   di   assicurazione  controllante  o  partecipante  puo'
  includere  le riserve di utili di cui all'articolo 18, paragrafo 2,
  della  direttiva  79/267/CEE e gli utili futuri di cui all'articolo
  18,  paragrafo 3, della direttiva 79/267/CEE relativi ad un'impresa
  di assicurazione controllata o partecipata qualora gli stessi siano
  stati   inclusi   tra  gli  elementi  costitutivi  del  margine  di
  solvibilita' dell'impresa controllata o partecipata.
  2.  Le  quote  di capitale sociale sottoscritte, ma non versate, di
  un'impresa  di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa
  di  assicurazione,  di cui si calcola la situazione di solvibilita'
  corretta,  sono  considerate  ai  fini del calcolo soltanto qualora
  incluse tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' di
  detta impresa controllata o partecipata.
  3. Tuttavia le quote di capitale sociale di cui al comma 2, qualora
  siano  state  sottoscritte,  ma non versate dalla stessa impresa di
  assicurazione  di  cui  si  calcola  la  situazione di solvibilita'
  corretta, sono escluse dal calcolo medesimo.
  4.  Sono  escluse,  dal  calcolo  di  cui  al  comma 1, le quote di
  capitale sociale dell'impresa di assicurazione di cui si calcola la
  situazione  di  solvibilita' corretta sottoscritte, ma non versate,
  da  imprese  di  assicurazione  controllate  o partecipate da detta
  impresa.
  5.  Sono  anche escluse, dal calcolo di cui al comma 1, le quote di
  capitale   sociale  dell'impresa  di  assicurazione  controllata  o
  partecipata  dall'impresa  di  assicurazione  di  cui si calcola la
  situazione  di  solvibilita' corretta sottoscritte, ma non versate,
  da  un'altra  impresa  di  assicurazione  controllata o partecipata
  dall'impresa  di  assicurazione  di cui si calcola la situazione di
  solvibilita' corretta.
 
          Nota all'art. 20:
          Per  quanto  riguarda la direttiva 79/267/CEE, vedi le note
          all'art.  1.  L'art.  18,  paragrafi  2 e 3 della succitata
          direttiva, cosi' recita:
          "2.  Qualora  la  legislazione nazionale l'autorizzi, dalle
          riserve  di  utili,  che figurano nello stato patrimoniale,
          quando esse possono essere utilizzate per coprire eventuali
          perdite  e  non  sono  state  destinate alla partecipazione
          degli assicurati;
          3.   Su   domanda  e  giustificazione  dell'impresa  presso
          l'autorita'   di  controllo  dello  Stato  membro  nel  cui
          territorio  e'  situata  la sede sociale e con l'accordo di
          tale autorita':
          a) da   un   importo   pari   al  50%  degli  utili  futuri
          dell'impresa;  l'importo  degli  utili  futuri  si  ottiene
          moltiplicando  l'utile  annuo  stimato  per  il fattore che
          rappresenta  la  durata  residua  media dei contratti; tale
          fattore  puo'  essere  al  massimo pari a 10; l'utile annuo
          stimato  corrisponde  alla  media  aritmetica  degli  utili
          realizzati   nel  corso  degli  ultimi  cinque  anni  nelle
          attivita' elencate all'art. 1.
          Le   basi   per   il  calcolo  del  fattore  moltiplicatore
          dell'utile  annuo  stimato  nonche' gli elementi dell'utile
          realizzato  sono  fissati di comune accordo dalle autorita'
          competenti  degli  Stati  membri  in  collaborazione con la
          Commissione.  Finche' non sara' ottenuto tale accordo, tali
          elementi  sono  determinati conformemente alla legislazione
          dello  Stato  membro  nel  cui  territorio l'impresa (sede,
          agenzia o succursale) esercita la propria attivita'.
          Dopo che le autorita' competenti avranno fissato la nozione
          di  utili  realizzati,  la Commissione presentera' proposte
          sull'armonizzazione  di  tale  nozione  nel  quadro  di una
          direttiva intesa ad armonizzare i conti annui delle imprese
          di  assicurazione  e  relativa  al  coordinamento  previsto
          all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 78/660/CEE;
          b) in  caso  di  non zillmeraggio o in caso di zillmeraggio
          inferiore  al  carico di acquisizione contenuto nel premio,
          dalla    differenza   tra   la   riserva   matematica   non
          zillmerizzata  o  parzialmente zillmerizzata ed una riserva
          matematica  zillmerizzata  ad un tasso di zillmeraggio pari
          al  carico  di  acquisizione  contenuto  nel premio; questo
          importo  non  puo'  tuttavia  superare  il 3,5% della somma
          delle differenze tra i capitali in questione dell'attivita'
          "vita"  e  le  riserve matematiche per tutti i contratti in
          cui  sia possibile lo zillmeraggio; ma questa differenza e'
          eventualmente  ridotta  dell'importo  iscritto  nell'attivo
          delle spese di acquisizione non ammortizzate;
          c) in  caso  di  accordo delle autorita' di controllo degli
          Stati  membri  interessati in cui l'impresa esercita la sua
          attivita',   alle   plusvalenze  latenti  risultanti  dalla
          sottovalutazione    di    elementi    dell'attivo    e   da
          sopravvalutazione  di  elementi  del  passivo diversi dalle
          riserve  matematiche,  purche' tali plusvalenze non abbiano
          carattere eccezionale".