Art. 23.
         Eliminazione della costituzione di capitale frutto
                   di operazioni interne al gruppo

  1.  Sono  esclusi  dal  calcolo  della  situazione  di solvibilita'
  corretta dell'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma
  1, lettera a), gli elementi costitutivi del margine di solvibilita'
  derivanti  da  un  reciproco  finanziamento  tra  detta  impresa  e
  un'impresa di cui all'articolo 3, comma 1.
  2.  Sono  inoltre  esclusi dal calcolo gli elementi costitutivi del
  margine  di solvibilita' di un'impresa di assicurazione controllata
  o  partecipata  dall'impresa  di assicurazione di cui si calcola il
  margine  di  solvibilita' corretto, quando tali elementi provengono
  da  un  finanziamento  reciproco con un'altra impresa controllata o
  partecipata  dall'impresa  di  assicurazione  di  cui si calcola la
  situazione  di  solvibilita' corretta, ovvero con questa soggetta a
  direzione unitaria.
  3.  Il  finanziamento  reciproco  si  realizza, tra l'altro, quando
  un'impresa  di  assicurazione o qualunque sua impresa controllata o
  partecipata  o soggetta con essa a direzione unitaria detiene quote
  in  un'altra  impresa  o  accorda  prestiti ad un'altra impresa che
  sotto  qualsiasi  forma detiene un elemento costitutivo del margine
  di   solvibilita'   della   prima   impresa   ovvero   ne  finanzia
  l'acquisizione.