Art. 23. Eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo 1. Sono esclusi dal calcolo della situazione di solvibilita' corretta dell'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' derivanti da un reciproco finanziamento tra detta impresa e un'impresa di cui all'articolo 3, comma 1. 2. Sono inoltre esclusi dal calcolo gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' di un'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione di cui si calcola il margine di solvibilita' corretto, quando tali elementi provengono da un finanziamento reciproco con un'altra impresa controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilita' corretta, ovvero con questa soggetta a direzione unitaria. 3. Il finanziamento reciproco si realizza, tra l'altro, quando un'impresa di assicurazione o qualunque sua impresa controllata o partecipata o soggetta con essa a direzione unitaria detiene quote in un'altra impresa o accorda prestiti ad un'altra impresa che sotto qualsiasi forma detiene un elemento costitutivo del margine di solvibilita' della prima impresa ovvero ne finanzia l'acquisizione.