Art. 3. Area della vigilanza supplementare 1. Sono incluse nell'area della vigilanza supplementare: a) le imprese controllate o partecipate dall'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2; b) le imprese controllanti o partecipanti nell'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2; c) le imprese controllate o partecipate da un'impresa controllante o partecipante in un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2 o le imprese che sono comunque con questa soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. 2. L'ISVAP puo', in casi eccezionali, escludere dall'area della vigilanza supplementare le imprese di cui al comma 1 aventi sede legale in uno Stato terzo qualora sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 28 e 33, comma 3. 3. L'ISVAP, secondo il proprio prudente apprezzamento, puo' escludere dall'area della vigilanza supplementare un'impresa di cui al comma 1 quando: a) l'impresa presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza supplementare; b) e' inopportuno o fuorviante considerare la situazione finanziaria di detta impresa rispetto allo scopo della vigilanza supplementare.
Nota all'art. 3: - Per quanto riguarda il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, vedi le note alle premesse. L'art. 60 del succitato decreto legislativo, cosi' recita: "Art. 60 (Direzione unitaria). - 1. L'obbligo di cui all'art. 58 sussiste anche nel caso in cui due o piu' imprese di assicurazione o riassicurazione soggette alle disposizioni del presente decreto ovvero imprese di cui all'art. 58, comma 2, tra le quali non esistano le relazioni di cui all'art. 59, operino secondo una direzione unitaria in virtu' di un contratto o di una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone. La direzione unitaria tra le imprese puo' concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione. 2. Sono in ogni caso assimilate alle imprese di cui al comma 1 quelle sottoposte alla direzione unitaria di uno dei seguenti soggetti controllanti: a) un'impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da un'impresa di assicurazione o riassicurazione ovvero da una societa' di cui all'art. 58, comma 2, del presente decreto; b) un'impresa o un ente costituito in un altro paese, salvo che non ricorrano le condizioni di esonero di cui all'art. 61 del presente decreto; c) una persona fisica. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato l'impresa che, in base ai dati dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato, presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo. 4. L'impresa soggetta all'obbligo di redazione di cui all'art. 58 del presente decreto che operi anche secondo una direzione unitaria ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 3 quando ricorrano le seguenti condizioni: a) l'impresa non ha emesso titoli quotati in borsa; b) la redazione del bilancio consolidato di cui all'art. 58 non e' richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. 5. In caso di esonero dall'obbligo di cui all'art. 58 ai sensi del comma 4, le ragioni dell'esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio d'esercizio. La nota integrativa indica altresi' la denominazione e la sede dell'impresa che redige il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove e' la sede dell'impresa esonerata; dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata. 6. Restano salve le disposizioni relative alle societa' che abbiano emesso titoli quotati in borsa".