Art. 3.
                 Area della vigilanza supplementare

  1. Sono incluse nell'area della vigilanza supplementare:
    a)   le   imprese   controllate  o  partecipate  dall'impresa  di
assicurazione di cui all'articolo 2;
    b)   le  imprese  controllanti  o  partecipanti  nell'impresa  di
assicurazione di cui all'articolo 2;
    c)   le   imprese   controllate   o   partecipate  da  un'impresa
controllante  o  partecipante  in  un'impresa di assicurazione di cui
all'articolo  2  o le imprese che sono comunque con questa soggette a
direzione  unitaria ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 173.
  2.  L'ISVAP  puo',  in  casi eccezionali, escludere dall'area della
vigilanza  supplementare  le  imprese  di  cui al comma 1 aventi sede
legale  in  uno  Stato terzo qualora sussistano ostacoli giuridici al
trasferimento   delle   informazioni   necessarie,   fatte  salve  le
disposizioni di cui agli articoli 28 e 33, comma 3.
  3.   L'ISVAP,  secondo  il  proprio  prudente  apprezzamento,  puo'
escludere  dall'area  della vigilanza supplementare un'impresa di cui
al comma 1 quando:
    a)  l'impresa  presenta  un  interesse trascurabile rispetto allo
scopo della vigilanza supplementare;
    b)   e'   inopportuno  o  fuorviante  considerare  la  situazione
finanziaria  di  detta  impresa  rispetto  allo scopo della vigilanza
supplementare.
 
          Nota all'art. 3:
          - Per  quanto  riguarda  il  decreto  legislativo 26 maggio
          1997,  n.  173,  vedi  le note alle premesse. L'art. 60 del
          succitato decreto legislativo, cosi' recita:
          "Art.  60  (Direzione  unitaria).  -  1.  L'obbligo  di cui
          all'art.  58  sussiste  anche  nel  caso  in cui due o piu'
          imprese  di  assicurazione  o riassicurazione soggette alle
          disposizioni  del  presente  decreto  ovvero imprese di cui
          all'art.  58,  comma  2,  tra  le  quali  non  esistano  le
          relazioni di cui all'art. 59, operino secondo una direzione
          unitaria  in  virtu'  di un contratto o di una clausola dei
          rispettivi   statuti   oppure   quando  i  loro  organi  di
          amministrazione   siano   composti   in maggioranza   dalle
          medesime persone. La direzione unitaria tra le imprese puo'
          concretizzarsi  anche  in  legami  importanti e durevoli di
          riassicurazione.
          2.  Sono  in  ogni  caso  assimilate alle imprese di cui al
          comma  1  quelle  sottoposte alla direzione unitaria di uno
          dei seguenti soggetti controllanti:
          a) un'impresa  o  un ente, costituito in Italia, diverso da
          un'impresa di assicurazione o riassicurazione ovvero da una
          societa' di cui all'art. 58, comma 2, del presente decreto;
          b) un'impresa o un ente costituito in un altro paese, salvo
          che  non ricorrano le condizioni di esonero di cui all'art.
          61 del presente decreto;
          c) una persona fisica.
          3.  Nei casi di cui ai commi 1 e 2 e' tenuta alla redazione
          del  bilancio  consolidato  l'impresa  che, in base ai dati
          dell'ultimo   bilancio   d'esercizio   approvato,  presenta
          l'ammontare maggiore del totale dell'attivo.
          4.  L'impresa  soggetta  all'obbligo  di  redazione  di cui
          all'art.  58  del  presente decreto che operi anche secondo
          una  direzione  unitaria  ai  sensi  dei  commi  1  e 2 del
          presente  articolo  e'  tenuta  alla redazione del bilancio
          consolidato  esclusivamente  in  base  al  comma  3  quando
          ricorrano le seguenti condizioni:
          a) l'impresa non ha emesso titoli quotati in borsa;
          b) la redazione del bilancio consolidato di cui all'art. 58
          non   e'   richiesta  almeno  sei  mesi  prima  della  fine
          dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5%
          del capitale sociale.
          5.  In  caso  di esonero dall'obbligo di cui all'art. 58 ai
          sensi  del  comma  4, le ragioni dell'esonero sono indicate
          nella  nota  integrativa  al  bilancio d'esercizio. La nota
          integrativa  indica  altresi'  la  denominazione  e la sede
          dell'impresa  che  redige  il bilancio consolidato ai sensi
          del  presente articolo; copia dello stesso, della relazione
          sulla  gestione e di quella dell'organo di controllo devono
          essere  depositati  presso  l'ufficio  del  registro  delle
          imprese  del  luogo  ove e' la sede dell'impresa esonerata;
          dell'avvenuto  deposito  deve farsi menzione nel Bollettino
          ufficiale  delle  societa'  per  azioni e a responsabilita'
          limitata.
          6. Restano salve le disposizioni relative alle societa' che
          abbiano emesso titoli quotati in borsa".