Art. 31.
         Esonero dall'obbligo di verifica della solvibilita'
                      dell'impresa controllante

  1.  Un'impresa  di  assicurazione  di  cui all'articolo 2, comma 1,
  lettera   b),   controllata   indirettamente   da   un'impresa   di
  partecipazione    assicurativa,    oppure    da    un'impresa    di
  riassicurazione o da un'impresa di assicurazione avente sede legale
  in  uno Stato terzo attraverso un'altra impresa di assicurazione di
  cui  allo  stesso  articolo  2,  comma  1,  lettera  b),  puo'  non
  effettuare la verifica di cui all'articolo 30 se essa e' gia' presa
  in considerazione nella verifica effettuata da quest'ultima impresa
  di assicurazione.
  2.  Se  un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1,
  lettera  b),  ed  una  o  piu' imprese di assicurazione aventi sede
  legale   nel   territorio   della  Repubblica  hanno  come  impresa
  controllante  la  stessa impresa di partecipazione assicurativa, la
  stessa   impresa   di   riassicurazione  o  la  stessa  impresa  di
  assicurazione  di  uno  Stato terzo puo' essere trasmesso, da parte
  dell'impresa di assicurazione che presenta l'ammontare maggiore del
  totale  dell'attivo,  un  unico  prospetto  che  dia evidenza della
  verifica  della  solvibilita'  della  controllante,  sempre  che la
  verifica  stessa  abbia preso in considerazione tutte le imprese di
  assicurazione controllate.