Art. 31. Esonero dall'obbligo di verifica della solvibilita' dell'impresa controllante 1. Un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), controllata indirettamente da un'impresa di partecipazione assicurativa, oppure da un'impresa di riassicurazione o da un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo attraverso un'altra impresa di assicurazione di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettera b), puo' non effettuare la verifica di cui all'articolo 30 se essa e' gia' presa in considerazione nella verifica effettuata da quest'ultima impresa di assicurazione. 2. Se un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), ed una o piu' imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica hanno come impresa controllante la stessa impresa di partecipazione assicurativa, la stessa impresa di riassicurazione o la stessa impresa di assicurazione di uno Stato terzo puo' essere trasmesso, da parte dell'impresa di assicurazione che presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo, un unico prospetto che dia evidenza della verifica della solvibilita' della controllante, sempre che la verifica stessa abbia preso in considerazione tutte le imprese di assicurazione controllate.