Art. 35. Collaborazione tra autorita' 1. Ai fini del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-bis della legge 12 agosto 1982, n. 576. 2. Le informazioni ricevute dall'ISVAP in virtu' delle disposizioni di cui al presente decreto sono tutelate dal segreto d'ufficio di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 12 agosto 1982, n. 576.
Note all'art. 35: - Per quanto riguarda la legge 12 agosto 1982, n. 576, vedi le note alle premesse. L'art. 5-bis della succitata legge, cosi' recita: "Art. 5-bis (Collaborazione tra autorita). - 1. L'ISVAP, la Banca d'Italia, la Consob, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e l'Ufficio italiano dei cambi collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Dette autorita' non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. 2. L'ISVAP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita' competenti dell'Unione europea e dei singoli Stati comunitari al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dall'ISVAP non possono essere trasmesse ad altre autorita' italiane e a terzi senza il consenso dell'autorita' che le ha fomite. 3. L'ISVAP puo' scambiare informazioni con autorita' amministrative e giudiziarie dell'Unione europea nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento dei soggetti sottoposti a vigilanza, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. 4. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocita' e di equivalenti obblighi di riservatezza, l'ISVAP puo' scambiare informazioni con le autorita' competenti degli Stati extracomunitari, nonche' con le autorita' amministrative o giudiziarie extracomunitarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o fallimento di soggetti sottoposti a vigilanza". - L'art. 5, comma 2, della succitata legge, cosi' recita: "2. I dati, le notizie e le informazioni acquisiti dall'ISVAP nell'esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. La Banca d'Italia, la Consob, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni non possono opporre all'ISVAP il segreto d'ufficio. Il segreto d'ufficio non puo' essere opposto altresi' nei confronti dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalita' stabilite nei rispettivi regolamenti. La Banca d'Italia, la Consob e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato non possono opporre all'ISVAP il segreto d'ufficio".