Art. 35.
                    Collaborazione tra autorita'

  1.  Ai  fini  del presente decreto, si applicano le disposizioni di
  cui all'articolo 5-bis della legge 12 agosto 1982, n. 576.
  2. Le informazioni ricevute dall'ISVAP in virtu' delle disposizioni
  di  cui  al presente decreto sono tutelate dal segreto d'ufficio di
  cui all'articolo 5, comma 2, della legge 12 agosto 1982, n. 576.
 
          Note all'art. 35:
          - Per quanto riguarda la legge 12 agosto 1982, n. 576, vedi
          le  note alle premesse. L'art. 5-bis della succitata legge,
          cosi' recita:
          "Art. 5-bis (Collaborazione tra autorita). - 1. L'ISVAP, la
          Banca  d'Italia, la Consob, la Commissione di vigilanza sui
          fondi  pensione  e l'Ufficio italiano dei cambi collaborano
          tra  loro,  anche mediante scambio di informazioni, al fine
          di  agevolare  l'esercizio delle rispettive funzioni. Dette
          autorita'  non  possono  reciprocamente  opporsi il segreto
          d'ufficio.
          2.   L'ISVAP   collabora,   anche   mediante   scambio   di
          informazioni,   con  le  autorita'  competenti  dell'Unione
          europea e dei singoli Stati comunitari al fine di agevolare
          l'esercizio  delle  rispettive  funzioni.  Le  informazioni
          ricevute  dall'ISVAP  non possono essere trasmesse ad altre
          autorita'   italiane   e   a   terzi   senza   il  consenso
          dell'autorita' che le ha fomite.
          3.   L'ISVAP  puo'  scambiare  informazioni  con  autorita'
          amministrative    e    giudiziarie    dell'Unione   europea
          nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento
          dei  soggetti  sottoposti a vigilanza, al fine di agevolare
          l'esercizio delle rispettive funzioni.
          4. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizione di
          reciprocita'  e  di  equivalenti  obblighi di riservatezza,
          l'ISVAP   puo'  scambiare  informazioni  con  le  autorita'
          competenti  degli  Stati  extracomunitari,  nonche'  con le
          autorita'  amministrative  o  giudiziarie  extracomunitarie
          nell'ambito di procedimenti di liquidazione o fallimento di
          soggetti sottoposti a vigilanza".
          - L'art. 5, comma 2, della succitata legge, cosi' recita:
          "2.   I  dati,  le  notizie  e  le  informazioni  acquisiti
          dall'ISVAP   nell'esercizio  delle  sue  attribuzioni  sono
          tutelati  dal  segreto  di ufficio anche nei riguardi delle
          pubbliche  amministrazioni.  La  Banca d'Italia, la Consob,
          l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato e
          l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni non possono
          opporre   all'ISVAP   il   segreto  d'ufficio.  Il  segreto
          d'ufficio  non  puo'  essere opposto altresi' nei confronti
          dei  due  rami  del  Parlamento che acquisiscono i dati, le
          notizie  e  le  informazioni  secondo  le  competenze  e le
          modalita'  stabilite  nei  rispettivi regolamenti. La Banca
          d'Italia, la Consob e l'Autorita' garante della concorrenza
          e  del  mercato  non  possono  opporre all'ISVAP il segreto
          d'ufficio".