Art. 36. Vigilanza ispettiva su imprese con sede legale in altri Stati membri 1. Se l'ISVAP intende verificare informazioni riguardanti un'impresa avente sede legale in un altro Stato membro che sia un'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione soggetta a vigilanza supplementare, ovvero un'impresa di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 7, comma 1, chiede alle autorita' competenti dell'altro Stato membro di effettuare accertamenti ispettivi ovvero concorda altre modalita' di verifica.