Art. 36.
                   Vigilanza ispettiva su imprese
                con sede legale in altri Stati membri

  1.   Se   l'ISVAP   intende   verificare  informazioni  riguardanti
  un'impresa  avente  sede  legale  in  un altro Stato membro che sia
  un'impresa  di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa
  di   assicurazione   soggetta  a  vigilanza  supplementare,  ovvero
  un'impresa  di  cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 7, comma
  1,  chiede  alle  autorita'  competenti  dell'altro Stato membro di
  effettuare  accertamenti  ispettivi ovvero concorda altre modalita'
  di verifica.