Art. 41.
              Inosservanza delle disposizioni relative
           alle comunicazioni delle operazioni infragruppo

  1.  L'omissione  della comunicazione preventiva di cui all'articolo
  9,  comma  1,  e'  punita  con  la  sanzione amministrativa da lire
  quattro  milioni  a  lire quaranta milioni. Se l'omissione riguarda
  una  operazione  da  cui deriva pregiudizio per gli interessi degli
  assicurati  si  applica  la  sanzione  amministrativa da lire venti
  milioni a lire cento milioni.
  2.  Il  ritardo, l'incompletezza o l'erroneita' della comunicazione
  preventiva di cui all'articolo 9, comma 1, comportano l'irrogazione
  di  una  sanzione  amministrativa  da lire due milioni a lire venti
  milioni.  La  sanzione  e' raddoppiata se il ritardo e' superiore a
  sessanta giorni.
  3.  L'omissione  o  il  ritardo  superiore  a  novanta giorni delle
  comunicazioni periodiche successive di cui all'articolo 9, comma 1,
  sono  puniti  con una sanzione amministrativa da lire tre milioni a
  lire venticinque milioni.
  4.  Il  ritardo, l'incompletezza o l'erroneita' delle comunicazioni
  periodiche  successive  di  cui all'articolo 9, comma 1, comportano
  l'irrogazione  di  una sanzione amministrativa da lire un milione a
  lire dieci milioni.