Art. 41. Inosservanza delle disposizioni relative alle comunicazioni delle operazioni infragruppo 1. L'omissione della comunicazione preventiva di cui all'articolo 9, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire quaranta milioni. Se l'omissione riguarda una operazione da cui deriva pregiudizio per gli interessi degli assicurati si applica la sanzione amministrativa da lire venti milioni a lire cento milioni. 2. Il ritardo, l'incompletezza o l'erroneita' della comunicazione preventiva di cui all'articolo 9, comma 1, comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire venti milioni. La sanzione e' raddoppiata se il ritardo e' superiore a sessanta giorni. 3. L'omissione o il ritardo superiore a novanta giorni delle comunicazioni periodiche successive di cui all'articolo 9, comma 1, sono puniti con una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire venticinque milioni. 4. Il ritardo, l'incompletezza o l'erroneita' delle comunicazioni periodiche successive di cui all'articolo 9, comma 1, comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.