Art. 6. Vigilanza informativa 1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2 trasmettono, anche periodicamente, all'ISVAP, con le modalita' ed i termini da questo stabiliti, i dati e le informazioni utili all'esercizio della vigilanza supplementare. 2. Se le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2 non forniscono all'ISVAP i dati e le informazioni richieste, l'Istituto stesso puo' rivolgersi direttamente alle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, per acquisire con le modalita' ed i termini stabiliti ai sensi del comma 1, tali dati e informazioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 35.