Art. 6.
                        Vigilanza informativa

  1.  Le  imprese di assicurazione di cui all'articolo 2 trasmettono,
anche  periodicamente,  all'ISVAP,  con  le modalita' ed i termini da
questo  stabiliti, i dati e le informazioni utili all'esercizio della
vigilanza supplementare.
  2.  Se  le  imprese  di  assicurazione  di  cui  all'articolo 2 non
forniscono  all'ISVAP  i dati e le informazioni richieste, l'Istituto
stesso  puo' rivolgersi direttamente alle imprese di cui all'articolo
3,  comma 1, per acquisire con le modalita' ed i termini stabiliti ai
sensi   del  comma  1,  tali  dati  e  informazioni,  ferma  restando
l'applicazione dell'articolo 35.