Art. 8
                 Operazioni all'interno di un gruppo

  1. Sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP:
    a)   le   operazioni   tra  l'impresa  di  assicurazione  di  cui
all'articolo 2 e le imprese, di cui all'articolo 3, comma 1;
    b)   le   operazioni   tra  l'impresa  di  assicurazione  di  cui
all'articolo  2  ed  una  persona  fisica che controlla o detiene una
partecipazione  nell'impresa  di assicurazione stessa o in un impresa
di cui all'articolo 3, comma 1.
  2. Le operazioni soggette a vigilanza riguardano, tra l'altro:
    a) i finanziamenti;
    b)  le  garanzie,  gli impegni e le altre operazioni iscritte nei
conti d'ordine;
    c)  gli  elementi ammessi a costituire il margine di solvibilita'
di  cui  agli  articoli  33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
174, e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
    d) gli investimenti;
    e) le operazioni di riassicurazione;
    f) gli accordi di ripartizione dei costi.
  3. L'ISVAP esercita la vigilanza sulle operazioni di cui ai commi 1
e  2  al  fine di accertare che tali operazioni non producano effetti
negativi  per  la  solvibilita' di un'impresa di assicurazione di cui
all'articolo 2 o possano arrecare pregiudizio per gli interessi degli
assicurati.
 
          Note all'art. 8:
          - Per quanto riguarda il decreto legislativo 17 marzo 1995,
          n. 174, vedi le note alle premesse. L'art. 33 del succitato
          decreto legislativo, cosi' recita:
          "Art.  33 (Margine di solvibilita). - 1. Le imprese debbono
          disporre  di  un margine di solvibilita' per la complessiva
          attivita'   da   esse   esercitata   nel  territorio  della
          Repubblica  italiana  ed all'estero, determinato secondo le
          disposizioni dell'art. 35.
          2. Il margine di solvibilita' e' costituito:
          a) dal  patrimonio  netto  dell'impresa,  che  comprende in
          particolare:
          1)  il capitale sociale versato o, se si tratta di societa'
          di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato;
          2)  la meta' dell'aliquota non versata del capitale sociale
          o del fondo di garanzia sottoscritto, fermo restando quanto
          previsto dall'art. 10 e sempre che sia stato versato almeno
          il  50  per  cento dell'intero ammontare del capitale o del
          fondo di garanzia sottoscritto;
          3) le riserve legali e le riserve statutarie o facoltative,
          non   destinate  a  copertura  di  specifici  impegni  o  a
          rettifica di voci dell'attivo;
          4) il fondo di integrazione di cui all'art. 27, comma 4;
          5) gli utili riportati;
          6)  i  crediti  che  le  societa'  di mutua assicurazione a
          contributo  variabile  hanno  verso  i  soci  per eventuali
          integrazioni  dei  contributi  nei limiti della meta' della
          differenza   tra   i  contributi  massimi  e  i  contributi
          effettivi richiesti e comunque per un importo non superiore
          al 50 per cento del margine di solvibilita';
          7)  i  prestiti  subordinati, unicamente sino a concorrenza
          del  50  per  cento  del margine, di cui il 25 per cento al
          massimo  comprendente prestiti subordinati a scadenza fissa
          sempreche' esistano accordi vincolanti in base ai quali, in
          caso  di  liquidazione dell'impresa, i prestiti subordinati
          abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli
          altri  creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento
          di  tutti  gli  altri  debiti  in  essere  alla  data della
          liquidazione.  Per  i  prestiti  subordinati  devono essere
          computati   solo   i  fondi  effettivamente  versati;  tali
          prestiti  devono  inoltre  soddisfare  le condizioni di cui
          all'art. 34;
          8)  i  titoli  a  durata  indeterminata  e  altri strumenti
          finanziari,  fino al 50 per cento del margine per il totale
          di detti titoli e dei prestiti subordinati di cui al numero
          7),  che soddisfino le condizioni di cui all'art. 34. Vanno
          computati i soli importi effettivamente versati;
          b) su   richiesta   dell'impresa,  accompagnata  da  idonea
          documentazione e con l'autorizzazione dell'ISVAP:
          1)  da  un  importo pari al 50 per cento degli utili futuri
          dell'impresa;  l'importo  degli  utili  futuri  si  ottiene
          moltiplicando  la  media  aritmetica degli utili realizzati
          nel  corso  degli ultimi cinque anni nelle attivita' di cui
          all'art. 2 per il fattore che rappresenta la durata residua
          media dei contratti. Tale fattore non puo' essere superiore
          a dieci;
          2)  dalla differenza tra l'importo della riserva matematica
          determinata  in  base ai premi puri risultante dal bilancio
          diminuita  dell'importo  della  stessa  riserva relativa ai
          rischi  ceduti  e  l'importo  della  corrispondente riserva
          matematica  determinata  in  base  ai premi puri maggiorati
          della   rata   di  ammortamento  della  spesa  di  acquisto
          contenuta  nei premi di tariffa; questa differenza non puo'
          tuttavia  superare  il  3,5  per  cento  della  somma delle
          differenze  fra  i capitali "vita" e le riserve matematiche
          per  tutti  i  contratti  per  i  quali  non sia cessato il
          pagamento dei premi; essa e' ridotta dell'eventuale importo
          iscritto  nell'attivo  per  provvigioni  di acquisizione da
          ammortizzare;
          3)  (Numero  abrogato  dall'art. 79 del decreto legislativo
          26 maggio 1997, n. 173).
          3.   Agli   effetti   del   presente   articolo,   per   la
          determinazione  del  patrimonio  dell'impresa, non si tiene
          conto  delle  immobilizzazioni  immateriali di cui al punto
          B/I  dell'art. 2424 del codice civile, delle azioni proprie
          e  delle azioni o quote dell'impresa controllante, di altri
          elementi immateriali, nonche' delle provvigioni di acquisto
          da  ammortizzare  per  la parte eccedente l'importo massimo
          consentito di cui al comma 2, lettera b), numero 2.
          4. I criteri per la determinazione degli utili realizzati e
          della  durata  residua  media  dei  contratti,  nonche' dei
          capitali   "vita",   sono   stabiliti   con   provvedimento
          dell'ISVAP.
          5.  (Comma  abrogato  dall'art.  79 del decreto legislativo
          26 maggio 1997, n. 173).
          6.   Le   imprese   possono  avvalersi  delle  disposizioni
          dell'art. 27, comma 4, indipendentemente dalla possibilita'
          di   utilizzare   per   la   costituzione  del  margine  di
          solvibilita' gli elementi di cui al comma 2, lettera b)".
          - Per quanto riguarda il decreto legislativo 17 marzo 1995,
          n. 175, vedi le note alle premesse. L'art. 33 del succitato
          decreto legislativo, cosi' recita:
          "Art.  33 (Margine di solvibilita). - 1. Le imprese debbono
          disporre   di  un  margine  di  solvibilita'  per  l'intera
          attivita'   da   esse   esercitata   nel  territorio  della
          Repubblica    ed   all'estero,   determinato   secondo   le
          disposizioni dell'art. 35.
          2.  Il  margine  di  solvibilita' corrisponde al patrimonio
          netto dell'impresa. Esso comprende in particolare:
          a) il  capitale sociale versato o, se si tratta di societa'
          di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato;
          b) la  meta' dell'aliquota non versata del capitale sociale
          o del fondo di garanzia sottoscritti, fermo restando quanto
          previsto dall'art. 12 e sempre che sia stato versato almeno
          il  50  per  cento dell'intero ammontare del capitale o del
          fondo di garanzia sottoscritti;
          c) le riserve legali e le riserve statutarie o facoltative,
          non   destinate  a  copertura  di  specifici  impegni  o  a
          rettifica di voci dell'attivo;
          d) il fondo di integrazione di cui all'art. 28, comma 4;
          e) gli utili riportati;
          f) i  crediti  che  le  societa'  di  mutua assicurazione a
          contributo  variabile  hanno  verso  i  soci  per eventuali
          integrazioni  dei  contributi  nei limiti della meta' della
          differenza   tra   i  contributi  massimi  e  i  contributi
          effettivi richiesti e comunque per un importo non superiore
          al 50 per cento del margine di solvibilita';
          g) i  prestiti  subordinati  sino  a concorrenza del 50 per
          cento  del  margine,  di  cui  il  25  per cento al massimo
          comprendente   prestiti   subordinati   a   scadenza  fissa
          sempreche' esistano accordi vincolanti in base ai quali, in
          caso  di  liquidazione dell'impresa, i prestiti subordinati
          abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli
          altri  creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento
          di  tutti  gli  altri  debiti  in  essere  alla  data della
          liquidazione.  Per  i  prestiti  subordinati  devono essere
          computati   solo   i  fondi  effettivamente  versati;  tali
          prestiti  devono  inoltre  soddisfare  le condizioni di cui
          all'art. 34;
          h) i  titoli  a  durata  indeterminata  e  altri  strumenti
          finanziari,  fino al 50 per cento del margine per il totale
          di  detti  titoli  e  dei  prestiti subordinati di cui alla
          lettera  g),  che  soddisfino le condizioni di cui all'art.
          34. Vanno computati i soli importi effettivamente versati.
          3.   Agli   effetti   del   presente   articolo,   per   la
          determinazione  del  patrimonio  dell'impresa  non si tiene
          conto  delle  immobilizzazioni  immateriali di cui al punto
          B/I  dell'art. 2424 del codice civile, delle azioni proprie
          e  delle  azioni  o quote dell'impresa controllante, del 40
          per  cento  delle provvigioni da ammortizzare per contratti
          pluriennali,    nonche'    di   altri   analoghi   elementi
          immateriali.
          4.  (Comma  abrogato  dall'art.  80 del decreto legislativo
          26 maggio 1997, n. 173).
          5.   Le   imprese   possono  avvalersi  delle  disposizioni
          dell'art. 28, comma 4, indipendentemente dalla possibilita'
          di   utilizzare   per   la   costituzione  del  margine  di
          solvibilita' gli elementi di cui al comma 2, lettera b)".