Art. 8 Operazioni all'interno di un gruppo 1. Sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP: a) le operazioni tra l'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2 e le imprese, di cui all'articolo 3, comma 1; b) le operazioni tra l'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2 ed una persona fisica che controlla o detiene una partecipazione nell'impresa di assicurazione stessa o in un impresa di cui all'articolo 3, comma 1. 2. Le operazioni soggette a vigilanza riguardano, tra l'altro: a) i finanziamenti; b) le garanzie, gli impegni e le altre operazioni iscritte nei conti d'ordine; c) gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilita' di cui agli articoli 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175; d) gli investimenti; e) le operazioni di riassicurazione; f) gli accordi di ripartizione dei costi. 3. L'ISVAP esercita la vigilanza sulle operazioni di cui ai commi 1 e 2 al fine di accertare che tali operazioni non producano effetti negativi per la solvibilita' di un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2 o possano arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati.
Note all'art. 8: - Per quanto riguarda il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, vedi le note alle premesse. L'art. 33 del succitato decreto legislativo, cosi' recita: "Art. 33 (Margine di solvibilita). - 1. Le imprese debbono disporre di un margine di solvibilita' per la complessiva attivita' da esse esercitata nel territorio della Repubblica italiana ed all'estero, determinato secondo le disposizioni dell'art. 35. 2. Il margine di solvibilita' e' costituito: a) dal patrimonio netto dell'impresa, che comprende in particolare: 1) il capitale sociale versato o, se si tratta di societa' di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato; 2) la meta' dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo di garanzia sottoscritto, fermo restando quanto previsto dall'art. 10 e sempre che sia stato versato almeno il 50 per cento dell'intero ammontare del capitale o del fondo di garanzia sottoscritto; 3) le riserve legali e le riserve statutarie o facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo; 4) il fondo di integrazione di cui all'art. 27, comma 4; 5) gli utili riportati; 6) i crediti che le societa' di mutua assicurazione a contributo variabile hanno verso i soci per eventuali integrazioni dei contributi nei limiti della meta' della differenza tra i contributi massimi e i contributi effettivi richiesti e comunque per un importo non superiore al 50 per cento del margine di solvibilita'; 7) i prestiti subordinati, unicamente sino a concorrenza del 50 per cento del margine, di cui il 25 per cento al massimo comprendente prestiti subordinati a scadenza fissa sempreche' esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione dell'impresa, i prestiti subordinati abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione. Per i prestiti subordinati devono essere computati solo i fondi effettivamente versati; tali prestiti devono inoltre soddisfare le condizioni di cui all'art. 34; 8) i titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari, fino al 50 per cento del margine per il totale di detti titoli e dei prestiti subordinati di cui al numero 7), che soddisfino le condizioni di cui all'art. 34. Vanno computati i soli importi effettivamente versati; b) su richiesta dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione e con l'autorizzazione dell'ISVAP: 1) da un importo pari al 50 per cento degli utili futuri dell'impresa; l'importo degli utili futuri si ottiene moltiplicando la media aritmetica degli utili realizzati nel corso degli ultimi cinque anni nelle attivita' di cui all'art. 2 per il fattore che rappresenta la durata residua media dei contratti. Tale fattore non puo' essere superiore a dieci; 2) dalla differenza tra l'importo della riserva matematica determinata in base ai premi puri risultante dal bilancio diminuita dell'importo della stessa riserva relativa ai rischi ceduti e l'importo della corrispondente riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati della rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa; questa differenza non puo' tuttavia superare il 3,5 per cento della somma delle differenze fra i capitali "vita" e le riserve matematiche per tutti i contratti per i quali non sia cessato il pagamento dei premi; essa e' ridotta dell'eventuale importo iscritto nell'attivo per provvigioni di acquisizione da ammortizzare; 3) (Numero abrogato dall'art. 79 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173). 3. Agli effetti del presente articolo, per la determinazione del patrimonio dell'impresa, non si tiene conto delle immobilizzazioni immateriali di cui al punto B/I dell'art. 2424 del codice civile, delle azioni proprie e delle azioni o quote dell'impresa controllante, di altri elementi immateriali, nonche' delle provvigioni di acquisto da ammortizzare per la parte eccedente l'importo massimo consentito di cui al comma 2, lettera b), numero 2. 4. I criteri per la determinazione degli utili realizzati e della durata residua media dei contratti, nonche' dei capitali "vita", sono stabiliti con provvedimento dell'ISVAP. 5. (Comma abrogato dall'art. 79 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173). 6. Le imprese possono avvalersi delle disposizioni dell'art. 27, comma 4, indipendentemente dalla possibilita' di utilizzare per la costituzione del margine di solvibilita' gli elementi di cui al comma 2, lettera b)". - Per quanto riguarda il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi le note alle premesse. L'art. 33 del succitato decreto legislativo, cosi' recita: "Art. 33 (Margine di solvibilita). - 1. Le imprese debbono disporre di un margine di solvibilita' per l'intera attivita' da esse esercitata nel territorio della Repubblica ed all'estero, determinato secondo le disposizioni dell'art. 35. 2. Il margine di solvibilita' corrisponde al patrimonio netto dell'impresa. Esso comprende in particolare: a) il capitale sociale versato o, se si tratta di societa' di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato; b) la meta' dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo di garanzia sottoscritti, fermo restando quanto previsto dall'art. 12 e sempre che sia stato versato almeno il 50 per cento dell'intero ammontare del capitale o del fondo di garanzia sottoscritti; c) le riserve legali e le riserve statutarie o facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo; d) il fondo di integrazione di cui all'art. 28, comma 4; e) gli utili riportati; f) i crediti che le societa' di mutua assicurazione a contributo variabile hanno verso i soci per eventuali integrazioni dei contributi nei limiti della meta' della differenza tra i contributi massimi e i contributi effettivi richiesti e comunque per un importo non superiore al 50 per cento del margine di solvibilita'; g) i prestiti subordinati sino a concorrenza del 50 per cento del margine, di cui il 25 per cento al massimo comprendente prestiti subordinati a scadenza fissa sempreche' esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione dell'impresa, i prestiti subordinati abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione. Per i prestiti subordinati devono essere computati solo i fondi effettivamente versati; tali prestiti devono inoltre soddisfare le condizioni di cui all'art. 34; h) i titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari, fino al 50 per cento del margine per il totale di detti titoli e dei prestiti subordinati di cui alla lettera g), che soddisfino le condizioni di cui all'art. 34. Vanno computati i soli importi effettivamente versati. 3. Agli effetti del presente articolo, per la determinazione del patrimonio dell'impresa non si tiene conto delle immobilizzazioni immateriali di cui al punto B/I dell'art. 2424 del codice civile, delle azioni proprie e delle azioni o quote dell'impresa controllante, del 40 per cento delle provvigioni da ammortizzare per contratti pluriennali, nonche' di altri analoghi elementi immateriali. 4. (Comma abrogato dall'art. 80 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173). 5. Le imprese possono avvalersi delle disposizioni dell'art. 28, comma 4, indipendentemente dalla possibilita' di utilizzare per la costituzione del margine di solvibilita' gli elementi di cui al comma 2, lettera b)".