Art. 53. 
                        Sequestro preventivo 
 
  1. Il giudice puo' disporre il  sequestro  delle  cose  di  cui  e'
consentita la confisca a norma  dell'articolo  19.  Si  osservano  le
disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e  3-ter,  322,
322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. 
 
          Note all'art. 53:
              - Si riporta il testo degli articoli 321, 322 e 323 del
          codice di procedura penale:
              "Art.  321  (Oggetto  del  sequestro  preventivo). - 1.
          Quando  vi  e' pericolo che la libera disponibilita' di una
          cosa  pertinente  al  reato  possa aggravare o protrarre le
          conseguenze  di  esso  ovvero  agevolare  la commissione di
          altri  reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice
          competente   a   pronunciarsi  nel  merito  ne  dispone  il
          sequestro   con   decreto  motivato.  Prima  dell'esercizio
          dell'azione  penale  provvede  il  giudice  per le indagini
          preliminari.
              2. Il giudice puo' altresi' disporre il sequestro delle
          cose di cui e' consentita la confisca.
              2-bis.  Nel  corso  del  procedimento penale relativo a
          delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo
          del  codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni
          di cui e' consentita la confisca.
              3.  Il sequestro e' immediatamente revocato a richiesta
          del  pubblico ministero o dell'interessato quando risultano
          mancanti,  anche  per  fatti sopravvenuti, le condizioni di
          applicabilita'  previste  dal  comma  1.  Nel  corso  delle
          indagini  preliminari  provvede  il  pubblico ministero con
          decreto  motivato,  che  e'  notificato  a coloro che hanno
          diritto  di  proporre  impugnazione.  Se vi e' richiesta di
          revoca  dell'interessato,  il  pubblico  ministero,  quando
          ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette
          al  giudice,  cui presenta richieste specifiche nonche' gli
          elementi  sui  quali fonda le sue valutazioni. La richiesta
          e'  trasmessa  non  oltre il giorno successivo a quello del
          deposito nella segreteria.
              3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non
          e'  possibile,  per  la situazione di urgenza, attendere il
          provvedimento  del  giudice,  il  sequestro e' disposto con
          decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi,
          prima  dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro
          procedono  ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle
          quarantotto  ore  successive,  trasmettono  il  verbale  al
          pubblico  ministero  del luogo in cui il sequestro e' stato
          eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose
          sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione
          del  decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal
          sequestro,  se  disposto dallo stesso pubblico ministero, o
          dalla  ricezione  del  verbale,  se  il  sequestro e' stato
          eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
              3-ter.   Il  sequestro  perde  efficacia  se  non  sono
          osservati  i  termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il
          giudice  non  emette  l'ordinanza  di convalida entro dieci
          giorni    dalla    ricezione    della    richiesta.   Copia
          dell'ordinanza  e'  immediatamente  notificata alla persona
          alla quale le cose sono state sequestrate.".
              "Art.   322   (Riesame   del   decreto   di   sequestro
          preventivo). - 1. Contro il decreto di sequestro emesso dal
          giudice  l'imputato  e  il  suo  difensore, la persona alla
          quale  le  cose sono state sequestrate e quella che avrebbe
          diritto  alla  loro restituzione possono proporre richiesta
          di riesame, anche nel merito, a norma dell'art. 324.
              2.  La  richiesta  di riesame non sospende l'esecuzione
          del provvedimento.".
              "Art.   323   (Perdita   di   efficacia  del  sequestro
          preventivo).  -  1. Con la sentenza di proscioglimento o di
          non  luogo  a procedere, ancorche' soggetta a impugnazione,
          il  giudice ordina che le cose sequestrate siano restituite
          a  chi  ne  abbia  diritto,  quando  non  deve  disporre la
          confisca  a  norma  dell'art.  240  del  codice  penale, il
          provvedimento e' immediatamente esecutivo.
              2.  Quando  esistono piu' esemplari identici della cosa
          sequestrata e questa presenta interesse a fini di prova, il
          giudice, anche dopo la sentenza di proscioglimento o di non
          luogo  a procedere impugnata dal pubblico ministero, ordina
          che  sia  mantenuto  il  sequestro  di  un solo esemplare e
          dispone la restituzione degli altri esemplari.
              3.  Se e' pronunciata sentenza di condanna, gli effetti
          del  sequestro  permangono  quando  e'  stata  disposta  la
          confisca delle cose sequestrate.
              4.  La  restituzione  non  e'  ordinata  se  il giudice
          dispone,  a  richiesta del pubblico ministero o della parte
          civile,  che  sulle  cose  appartenenti  all'imputato  o al
          responsabile  civile  sia mantenuto il sequestro a garanzia
          dei crediti indicati nell'art. 316.".
              - Per   il   testo  dell'art.  322-bis  del  codice  di
          procedura penale vedi note all'art. 52.