Art. 11. Operazioni censuarie 1. Le operazioni censuarie sono svolte secondo criteri di tempestivita', efficienza, riservatezza e qualita', anche con l'ausilio di sistemi informatizzati. 2. L'Istat, per lo svolgimento dei propri compiti, puo' affidare, tramite convenzioni e contratti, fasi di rilevazione censuaria ad enti ed organismi pubblici e privati nel rispetto dei criteri di cui al comma 1. 3. L'Istat stabilisce il periodo di raccolta dei dati presso le unita' di rilevazione. Il calendario della raccolta dei dati e' comunicato agli organi di censimento ed e' reso noto al pubblico mediante il manifesto di cui all'articolo 20, comma 1. 4. L'Istat puo' stabilire procedure differenziate di rilevazione per particolari categorie di unita' di rilevazione, nonche', per i Comuni capoluogo di area metropolitana di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in relazione alla complessita' organizzativa della raccolta delle informazioni. Tali procedure possono prevedere l'affidamento, previa intesa con l'Istat, di fasi di rilevazioni censuarie ad enti ed organismi pubblici e privati nel rispetto dei criteri indicati nel comma 1. 5. Gli uffici di censimento comunali provvedono alla distribuzione, raccolta, revisione e controllo quantitativo e qualitativo dei questionari di rilevazione. Gli uffici di censimento provinciali provvedono all'assistenza tecnica, al coordinamento e al monitoraggio dell'attivita' dei Comuni. I suddetti uffici espletano inoltre le altre attivita' indicate nelle circolari emanate dall'Istat. 6. Per lo svolgimento delle attivita' indicate nel comma 5, gli uffici di censimento comunali e gli uffici di censimento provinciali possono avvalersi di altri uffici dell'ente di appartenenza. 7. I Sindaci e i Prefetti intervengono per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di censimento nei rispettivi ambiti di competenza, secondo quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267. 8. Ai Gruppi di lavoro presso le Prefetture, di cui alla direttiva n. 5 del Comitato di Indirizzo e Coordinamento dell'Informazione statistica (Comstat) del 15 ottobre 1991, costituiti anche pro tempore, ed integrati con un rappresentante della regione e con un rappresentante della provincia, sono attribuite le funzioni di Comitati provinciali di censimento, con il compito di assicurare il buon andamento delle operazioni censuarie, nonche' di segnalare al Sindaco o al Prefetto, per gli interventi di competenza, le eventuali disfunzioni ed irregolarita' riscontrate nel corso delle operazioni censuarie. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta e' costituito un Comitato provinciale di censimento secondo le modalita' previste da un apposito accordo con l'Istat. 9. Gli uffici di censimento comunali e provinciali predispongono, per i rispettivi ambiti territoriali di competenza, rapporti periodici sull'andamento complessivo dell'attivita' censuaria. I Comitati provinciali di censimento di cui al comma 8, per lo svolgimento dei compiti ivi previsti, possono essere attivati anche dai suddetti uffici. Ai fini del monitoraggio delle operazioni censuarie, l'Istat si avvale, altresi', degli uffici di statistica del Ministero dell'interno e dell'Unioncamere. 10. Al termine delle operazioni del censimento generale della popolazione e del censimento generale dell'industria e dei servizi, il Sindaco trasmette all'Istat i questionari e i modelli compilati.
Note all'art. 11: - Il testo degli articoli 22 e 54 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' il seguente: "Art. 22 (Aree metropolitane). - 1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle attivita' economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonche' alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali. 2. Su conforme proposta degli enti locali interessati la regione procede entro centottanta giorni dalla proposta stessa alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, invita la regione a provvedere entro un ulteriore termine, scaduto il quale procede alla delimitazione dell'area metropolitana. 3. Restano ferme le citta' metropolitane e le aree metropolitane definite dalle regioni a statuto speciale". "Art. 54 (Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale). - 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende: a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica; b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica; c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto. 2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini puo' richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. 3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessita' dell'utenza, il sindaco puo' modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2. 4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 e' rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco puo' provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi. 5. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo. 6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto puo' disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale. 7. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, nonche' dall'art. 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, puo' delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco puo' conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni. 8. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto puo' nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse. 9. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato. 10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza". - La direttiva n. 5 emanata dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (COMSTAT) il 15 ottobre 1991, reca "Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica del Ministero dell'interno e delle prefetture".